Dallo scorso 12 aprile la nuova azione di classe (terza versione) è legge, anche se entrerà in vigore solo tra un anno, per consentire al Ministero della giustizia di approntare i servizi telematici cui è pressoché integralmente affidata la gestione del contenzioso di classe (così espressamente l’art. 7, L. n. 31/ 2019). Il tessuto normativo diviene amplissimo e le novità sono molte: dall’ampliamento del novero dei soggetti che potranno giovarsi di questo strumento (non più solo consumatori e utenti, e finalmente), alla legittimazione attiva “in proprio” di associazioni e organizzazioni; dall’ampliamento delle finestre per l’adesione (non una, ma due) alla previsione di una terza fase del procedimento (oltre alle due, note, in cui si articola oggi: ammissibilità e accertamento della fondatezza dell’azione di classe) dedicata all’accertamento del diritto di credito fatto valere da ciascun aderente, e al suo soddisfacimento. Che avverrà nelle forme dell’esecuzione forzata collettiva, essa pure una benve- nuta novità, da sperimentare e, auspicabilmemte, estendere anche ad altre situazioni di debitori “seriali” nel prossimo futuro. Altre novità ancora riguardano la seconda fase, di accertamento della fondatezza del diritto dell’attore e della classe, ma non dei singoli aderenti (curiosamente è stato scelto il rito sommario di cognizione, ma con non poche modifiche e varianti). Lo scritto ripercorre i principali snodi di questo giudizio di classe, mostrandone potenzialità ed anche qualche spazio per meglio tarare questo ormai imprescindibile strumento.
La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d’insieme ad una amplissima disciplina / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - (2019), pp. 737-743.
La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d’insieme ad una amplissima disciplina
CONSOLO, Claudio
2019
Abstract
Dallo scorso 12 aprile la nuova azione di classe (terza versione) è legge, anche se entrerà in vigore solo tra un anno, per consentire al Ministero della giustizia di approntare i servizi telematici cui è pressoché integralmente affidata la gestione del contenzioso di classe (così espressamente l’art. 7, L. n. 31/ 2019). Il tessuto normativo diviene amplissimo e le novità sono molte: dall’ampliamento del novero dei soggetti che potranno giovarsi di questo strumento (non più solo consumatori e utenti, e finalmente), alla legittimazione attiva “in proprio” di associazioni e organizzazioni; dall’ampliamento delle finestre per l’adesione (non una, ma due) alla previsione di una terza fase del procedimento (oltre alle due, note, in cui si articola oggi: ammissibilità e accertamento della fondatezza dell’azione di classe) dedicata all’accertamento del diritto di credito fatto valere da ciascun aderente, e al suo soddisfacimento. Che avverrà nelle forme dell’esecuzione forzata collettiva, essa pure una benve- nuta novità, da sperimentare e, auspicabilmemte, estendere anche ad altre situazioni di debitori “seriali” nel prossimo futuro. Altre novità ancora riguardano la seconda fase, di accertamento della fondatezza del diritto dell’attore e della classe, ma non dei singoli aderenti (curiosamente è stato scelto il rito sommario di cognizione, ma con non poche modifiche e varianti). Lo scritto ripercorre i principali snodi di questo giudizio di classe, mostrandone potenzialità ed anche qualche spazio per meglio tarare questo ormai imprescindibile strumento.File | Dimensione | Formato | |
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