Nel novero degli oneri deducibili dal reddito complessivo previsti dal Tuir rientrano anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 (articolo 10, comma 1, lett. e-bis, Tuir). Le condizioni e i limiti per la deducibilità sono fissati dall’articolo 8, comma 4, del predetto D.Lgs. 252/2005, in base al quale i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
La deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari / Napolitano, Gennaro. - In: EUROCONFERENCE NEWS. - 31 agosto 2020(2020), pp. 16-18.
La deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari
Napolitano, Gennaro
2020
Abstract
Nel novero degli oneri deducibili dal reddito complessivo previsti dal Tuir rientrano anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 (articolo 10, comma 1, lett. e-bis, Tuir). Le condizioni e i limiti per la deducibilità sono fissati dall’articolo 8, comma 4, del predetto D.Lgs. 252/2005, in base al quale i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 euro.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Napolitano_La deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari_2020.pdf
accesso aperto
Note: https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2020-08-31.pdf
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
842.9 kB
Formato
Adobe PDF
|
842.9 kB | Adobe PDF |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.