Lo studio mette in chiaro che la situazione del malato in condizioni irreversibili e di crudele sofferenza per malattie incurabili, resa possibile dalla stessa medicina che consente un prolungamento della vita straordinario, ma anche artificiale o innaturale, è diversa da quella di qualsiasi altro soggetto che viene protetto dalle norme a tutela della vita. Nel rifiuto delle cure, riconosciuto a livello internazionale come diritto pieno anche quando il suo esercizio conduca a morire dopo pochi minuti, è contenuto già il riconoscimento del diritto dimorire.Nel casoEnglaro(comein quelliCruzan, Schiavo,Bland e Lambert) quel diritto è stato addirittura riconosciuto attraverso un terzo, per realizzare un omicidio doloso e non “del consenziente”. La costruzione di dirittiinfelici come dirittifondamentali del malato non può essere lasciata al solo diritto giurisprudenziale, anche se grazie a esso sono nati come diritti che già ora limitano le incriminazioni (aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, omicidio). La comparazione con gli ordinamentitedesco,svizzero, olandese, belga, offre un ventaglio di esperienze diverse orientate alla compassione e non all’indifferenza rispetto all’autonomia e alle sofferenze di malati che non sono suscettibili o desiderosi di sole cure palliative. Essa aiuta anche a comprendere la relatività della distinzione tra agire e omettere e tra condotta di autore e di partecipe in queste situazioni scriminate di aiuto a morire e non solo nel morire
La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale / Donini, Massimo. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO. - ISSN 2499-2860. - (2016), pp. 547-572.
La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale
massimo donini
2016
Abstract
Lo studio mette in chiaro che la situazione del malato in condizioni irreversibili e di crudele sofferenza per malattie incurabili, resa possibile dalla stessa medicina che consente un prolungamento della vita straordinario, ma anche artificiale o innaturale, è diversa da quella di qualsiasi altro soggetto che viene protetto dalle norme a tutela della vita. Nel rifiuto delle cure, riconosciuto a livello internazionale come diritto pieno anche quando il suo esercizio conduca a morire dopo pochi minuti, è contenuto già il riconoscimento del diritto dimorire.Nel casoEnglaro(comein quelliCruzan, Schiavo,Bland e Lambert) quel diritto è stato addirittura riconosciuto attraverso un terzo, per realizzare un omicidio doloso e non “del consenziente”. La costruzione di dirittiinfelici come dirittifondamentali del malato non può essere lasciata al solo diritto giurisprudenziale, anche se grazie a esso sono nati come diritti che già ora limitano le incriminazioni (aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, omicidio). La comparazione con gli ordinamentitedesco,svizzero, olandese, belga, offre un ventaglio di esperienze diverse orientate alla compassione e non all’indifferenza rispetto all’autonomia e alle sofferenze di malati che non sono suscettibili o desiderosi di sole cure palliative. Essa aiuta anche a comprendere la relatività della distinzione tra agire e omettere e tra condotta di autore e di partecipe in queste situazioni scriminate di aiuto a morire e non solo nel morireI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.