Quello della partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali, sia nazionali sia amministrative, rappresenta uno dei due aspetti che compongono il vasto e complesso tema dei rapporti tra politica e potere giudiziario: il disegno di legge del quale in questa sede ci occupiamo1 deve essere, infatti, letto in combinato disposto con il divieto per i magistrati di partecipare in modo continuativo e sistematico ai partici politici.. Al riguardo, v’è da dire che parte della dottrina ha colto i problematici rapporti intercorrenti tra i limiti posti dall’art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 109/20063 e la disorganica disciplina riguardante l’accesso dei magistrati alle cariche pubbliche elettive o agli incarichi di governo, nazionali e territoriali. Su questo profilo è invero possibile registrare un panorama di posizioni sintetizzabile su due fronti opposti: da una parte vi è chi sottolinea come la severità della norma disciplinare più sopra richiamata debba essere estesa a interventi normativi organici che rendano, se non impossibile, quanto meno difficile la partecipazione del magistrato alla vita politica del paese, ovvero dei territori; dall’altra si è sottolineato come tale partecipazione, essendo strettamente connessa allo status di cittadino e dunque tutelata quale diritto politico fondamentale, non possa essere compressa eccessivamente o addirittura impedita.

Ancora su magistratura e politica nell'epoca della disintermediazione. Un riequilibrio necessario tra i poteri / Miccu, Roberto. - In: CONSULTA ONLINE. - ISSN 1971-9892. - (2020), pp. 1-9.

Ancora su magistratura e politica nell'epoca della disintermediazione. Un riequilibrio necessario tra i poteri

Miccu Roberto
2020

Abstract

Quello della partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali, sia nazionali sia amministrative, rappresenta uno dei due aspetti che compongono il vasto e complesso tema dei rapporti tra politica e potere giudiziario: il disegno di legge del quale in questa sede ci occupiamo1 deve essere, infatti, letto in combinato disposto con il divieto per i magistrati di partecipare in modo continuativo e sistematico ai partici politici.. Al riguardo, v’è da dire che parte della dottrina ha colto i problematici rapporti intercorrenti tra i limiti posti dall’art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 109/20063 e la disorganica disciplina riguardante l’accesso dei magistrati alle cariche pubbliche elettive o agli incarichi di governo, nazionali e territoriali. Su questo profilo è invero possibile registrare un panorama di posizioni sintetizzabile su due fronti opposti: da una parte vi è chi sottolinea come la severità della norma disciplinare più sopra richiamata debba essere estesa a interventi normativi organici che rendano, se non impossibile, quanto meno difficile la partecipazione del magistrato alla vita politica del paese, ovvero dei territori; dall’altra si è sottolineato come tale partecipazione, essendo strettamente connessa allo status di cittadino e dunque tutelata quale diritto politico fondamentale, non possa essere compressa eccessivamente o addirittura impedita.
2020
magistratura e politica; separazione dei poteri; potere giudiziario; partecipazione ai partiti politici
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Ancora su magistratura e politica nell'epoca della disintermediazione. Un riequilibrio necessario tra i poteri / Miccu, Roberto. - In: CONSULTA ONLINE. - ISSN 1971-9892. - (2020), pp. 1-9.
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