Il tutore è una figura prevista all’art. 11 della legge, il quale tuttavia non ne dà una definizione disciplinando semplicemente che, presso ogni Tribunale per i Minorenni, siano predisposti degli elenchi a raccolta dei nominativi delle persone aventi la volontà “di assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.” La modalità con cui è stato concepito il soggetto lo riconduce all’immagine preesistente del tutore come normato dal Codice Civile, pertanto come una persona che si prende cura del minore, rappresentandolo, nei casi di assenza genitoriale o di chi ne abbia la responsabilità. Sebbene siano istituite con la stessa logica, vari sono gli argomenti che portano a considerare le differenze fra le due figure: in primo luogo le motivazioni formali attinenti alla differente competenza dei Tribunali adibiti alle nomine; in secondo luogo per l’inevitabile estraneità del tutore al minore straniero rispetto alla figura familiare civilistica. Il tutore volontario di un MSNA, infatti, sceglie in maniera spontanea e senza alcun stimolo economico di supportare un ragazzo o una ragazza a lui sconosciuto/a: senza la sua iniziale richiesta di iscrizione in un elenco di tutori, difatti, non potrebbe mai essere chiamato a ricoprire tale ruolo nella vita di un giovane. Il suo compito è inoltre più complicato, per via dell’estraneità dei due soggetti e della vulnerabilità del minore stesso di cui il tutore non sa e non può sapere fino al momento della designazione. In tale condizione, le aspettative di entrambi giocano un ruolo determinante per comprendere il potenziale di riuscita dell’attività di supporto al ragazzo stesso. Questa percentuale di incognito e sconosciuto differenzia i due tutori, caricando quello volontario di un margine di difficoltà maggiore per la riuscita stessa del suo agire1 . Il presente scritto invita a riflettere sulla caratura innovativa della figura del tutore volontario, pur evidenziando la prassi in alcune aree dell’Italia anteriore all’approvazione della normativa nazionale. Le pronunce della giurisprudenza, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, consentono di contestualizzare nella realtà fattuale i dilemmi giuridici che si prestano all’analisi della figura ex art. 11 l. 47/2017. In ultimo i recenti sviluppi, relativi alle politiche pubbliche in tema, lasciano immaginare un’evoluzione della figura stessa denotando potenziali sviluppi nella sua conformazione
Tutori volontari per Minori Stranieri Non Accompagnati: una definizione innovativa / Lunardini, Marianna. - (2020).
Tutori volontari per Minori Stranieri Non Accompagnati: una definizione innovativa
Lunardini, Marianna
Primo
2020
Abstract
Il tutore è una figura prevista all’art. 11 della legge, il quale tuttavia non ne dà una definizione disciplinando semplicemente che, presso ogni Tribunale per i Minorenni, siano predisposti degli elenchi a raccolta dei nominativi delle persone aventi la volontà “di assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.” La modalità con cui è stato concepito il soggetto lo riconduce all’immagine preesistente del tutore come normato dal Codice Civile, pertanto come una persona che si prende cura del minore, rappresentandolo, nei casi di assenza genitoriale o di chi ne abbia la responsabilità. Sebbene siano istituite con la stessa logica, vari sono gli argomenti che portano a considerare le differenze fra le due figure: in primo luogo le motivazioni formali attinenti alla differente competenza dei Tribunali adibiti alle nomine; in secondo luogo per l’inevitabile estraneità del tutore al minore straniero rispetto alla figura familiare civilistica. Il tutore volontario di un MSNA, infatti, sceglie in maniera spontanea e senza alcun stimolo economico di supportare un ragazzo o una ragazza a lui sconosciuto/a: senza la sua iniziale richiesta di iscrizione in un elenco di tutori, difatti, non potrebbe mai essere chiamato a ricoprire tale ruolo nella vita di un giovane. Il suo compito è inoltre più complicato, per via dell’estraneità dei due soggetti e della vulnerabilità del minore stesso di cui il tutore non sa e non può sapere fino al momento della designazione. In tale condizione, le aspettative di entrambi giocano un ruolo determinante per comprendere il potenziale di riuscita dell’attività di supporto al ragazzo stesso. Questa percentuale di incognito e sconosciuto differenzia i due tutori, caricando quello volontario di un margine di difficoltà maggiore per la riuscita stessa del suo agire1 . Il presente scritto invita a riflettere sulla caratura innovativa della figura del tutore volontario, pur evidenziando la prassi in alcune aree dell’Italia anteriore all’approvazione della normativa nazionale. Le pronunce della giurisprudenza, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, consentono di contestualizzare nella realtà fattuale i dilemmi giuridici che si prestano all’analisi della figura ex art. 11 l. 47/2017. In ultimo i recenti sviluppi, relativi alle politiche pubbliche in tema, lasciano immaginare un’evoluzione della figura stessa denotando potenziali sviluppi nella sua conformazioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.