La legge 120 del 2020, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, cd. “Decreto Semplificazioni”, ha introdotto rilevanti novità in alcuni settori nevralgici dell’ordinamento, al fine di assicurare certezza temporale, semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa. Tra le novità introdotte dalla legge in esame rientra la modifica dell’art. 1 della L.20/1994, normativa recante le “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, e l’introduzione di un regime transitorio in tema di responsabilità erariale, ai sensi dell’art. 21 L. 120/2020. Orbene, la modifica dell’art. 1 L. 20/1994 rende più difficoltosa per il pubblico ministero contabile la prova del dolo del soggetto agente, in quanto prevede che si dimostri anche la volontà dell’evento dannoso. Per quanto riguarda la disciplina transitoria, invece, essa prevede che dall’entrata in vigore della Legge 120 del 2020 e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità erariale sia limitata ai casi in cui il soggetto agente abbia agito con dolo, salvo che i danni non siano stati da egli cagionati per omissione o inerzia. Si anticipa che, ad avviso di chi scrive e per le motivazioni che saranno esposte in seguito, questa limitazione temporale appare presentare possibili frizioni con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
La responsabilità erariale alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni / Piccione, Silvia. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - 1(2021).
La responsabilità erariale alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni
PICCIONE, SILVIA
2021
Abstract
La legge 120 del 2020, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, cd. “Decreto Semplificazioni”, ha introdotto rilevanti novità in alcuni settori nevralgici dell’ordinamento, al fine di assicurare certezza temporale, semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa. Tra le novità introdotte dalla legge in esame rientra la modifica dell’art. 1 della L.20/1994, normativa recante le “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, e l’introduzione di un regime transitorio in tema di responsabilità erariale, ai sensi dell’art. 21 L. 120/2020. Orbene, la modifica dell’art. 1 L. 20/1994 rende più difficoltosa per il pubblico ministero contabile la prova del dolo del soggetto agente, in quanto prevede che si dimostri anche la volontà dell’evento dannoso. Per quanto riguarda la disciplina transitoria, invece, essa prevede che dall’entrata in vigore della Legge 120 del 2020 e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità erariale sia limitata ai casi in cui il soggetto agente abbia agito con dolo, salvo che i danni non siano stati da egli cagionati per omissione o inerzia. Si anticipa che, ad avviso di chi scrive e per le motivazioni che saranno esposte in seguito, questa limitazione temporale appare presentare possibili frizioni con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.File | Dimensione | Formato | |
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