Il contributo coglie l'occasione offerta dai referendum regionali tenutisi in Lombardia e in Veneto nel 2017 per soffermarsi sulla possibilità che lo Stato attribuisca alle Regioni competenze maggiori nelle materie previste dall’art. 116 Cost. Si tratta di un articolo, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001, che prevede il cd. regionalismo differenziato. È una previsione teoricamente interessante, perché potrebbe permettere ad ogni Regione di ottenere quelle materie più legate alla propria realtà locale, ma di difficile attivazione. Una prima difficoltà è di carattere generale, giacché non può essere sottovalutato il rischio della costruzione di un sistema amministrativo a macchia di leopardo, in cui ogni Regione chiede funzioni diverse, scomponendo così l’unità amministrativa statale. Una seconda difficoltà è di carattere procedurale, dovendo l’attribuzione di funzioni giungere all’esito di un percorso complicato, che si conclude con una legge approvata a maggioranza assoluta, vale a dire più alta di quelle ordinarie. Una terza difficoltà è di carattere finanziario: il testo costituzionale prevede che una tale attribuzione deve avvenire nel rispetto dei principi in tema di finanziamento della spesa dello Stato e degli enti locali.
L’autonomia del Nord nel perimetro della Costituzione italiana / Caravita di Toritto, Beniamino. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 20/2017(2017), pp. 1-3.
L’autonomia del Nord nel perimetro della Costituzione italiana
Caravita di Toritto, Beniamino
2017
Abstract
Il contributo coglie l'occasione offerta dai referendum regionali tenutisi in Lombardia e in Veneto nel 2017 per soffermarsi sulla possibilità che lo Stato attribuisca alle Regioni competenze maggiori nelle materie previste dall’art. 116 Cost. Si tratta di un articolo, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001, che prevede il cd. regionalismo differenziato. È una previsione teoricamente interessante, perché potrebbe permettere ad ogni Regione di ottenere quelle materie più legate alla propria realtà locale, ma di difficile attivazione. Una prima difficoltà è di carattere generale, giacché non può essere sottovalutato il rischio della costruzione di un sistema amministrativo a macchia di leopardo, in cui ogni Regione chiede funzioni diverse, scomponendo così l’unità amministrativa statale. Una seconda difficoltà è di carattere procedurale, dovendo l’attribuzione di funzioni giungere all’esito di un percorso complicato, che si conclude con una legge approvata a maggioranza assoluta, vale a dire più alta di quelle ordinarie. Una terza difficoltà è di carattere finanziario: il testo costituzionale prevede che una tale attribuzione deve avvenire nel rispetto dei principi in tema di finanziamento della spesa dello Stato e degli enti locali.File | Dimensione | Formato | |
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