Parte delle regole di emergenza per contenere e monitorare la pandemia COVID-19, ha ripercussioni non solo sull’acquisizione, ma anche sul trattamento dei dati privati dei cittadini. A causa delle misure relative alla sicurezza sul lavoro nella fase 2 della riapertura delle attività produttive in Italia, è anche necessario che i dati vengano forniti dai dipendenti, che devono essere adeguatamente protetti dai datori di lavoro. I dati sulla privacy dei lavoratori sono protetti in termini di acquisizione e utilizzo, sia a livello di comunità europea che secondo la legislazione nazionale italiana. Circa i dati sanitari, sebbene in generale non debbano essere trattati, esistono misure eccezionali che ne autorizzano il trattamento, a fini preventivi o di sicurezza sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda la comunicazione o la diffusione di dati sanitari da dipendenti a terzi, ha concluso che la comunicazione è possibile, ma la diffusione no. I dati devono essere trattati da persone preposte, individuate dal titolare del trattamento, cioè, nella figura del “incaricato di trattamento”. Solo i dati essenziali per la sicurezza del luogo di lavoro dovrebbero essere esposti a coloro che hanno assolutamente bisogno delle informazioni per adottare le misure di sicurezza appropriate.
Sicurezza dei dati personali dei lavoratori nella fase 2 della emergenza COVID-19 in Italia / MARTINS DOS SANTOS BENEVIDES, Camilla. - In: DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. - ISSN 2531-4289. - n. 2 (2020):(2020), pp. 122-130. [10.14276/2531-4289.2272]
Sicurezza dei dati personali dei lavoratori nella fase 2 della emergenza COVID-19 in Italia
Camilla Martins dos Santos Benevides
2020
Abstract
Parte delle regole di emergenza per contenere e monitorare la pandemia COVID-19, ha ripercussioni non solo sull’acquisizione, ma anche sul trattamento dei dati privati dei cittadini. A causa delle misure relative alla sicurezza sul lavoro nella fase 2 della riapertura delle attività produttive in Italia, è anche necessario che i dati vengano forniti dai dipendenti, che devono essere adeguatamente protetti dai datori di lavoro. I dati sulla privacy dei lavoratori sono protetti in termini di acquisizione e utilizzo, sia a livello di comunità europea che secondo la legislazione nazionale italiana. Circa i dati sanitari, sebbene in generale non debbano essere trattati, esistono misure eccezionali che ne autorizzano il trattamento, a fini preventivi o di sicurezza sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda la comunicazione o la diffusione di dati sanitari da dipendenti a terzi, ha concluso che la comunicazione è possibile, ma la diffusione no. I dati devono essere trattati da persone preposte, individuate dal titolare del trattamento, cioè, nella figura del “incaricato di trattamento”. Solo i dati essenziali per la sicurezza del luogo di lavoro dovrebbero essere esposti a coloro che hanno assolutamente bisogno delle informazioni per adottare le misure di sicurezza appropriate.File | Dimensione | Formato | |
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Benevides_Sicurezza dei dati personali dei lavoratori nella fase 2 della emergenza COVID-19 in Italia_2020
accesso aperto
Note: http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/2272/2036
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