L'autore commenta l'art. 19 del regolamento (CE) n. 593/2008 ("Roma I"), relativo alla nozione di residenza abituale, utilizzata dal regolamento come criterio di collegamento. Rileva come, malgrado l'apparente novità della disposizione, essa sostanzialmente corrisponda con le regole in proposito contenute nell’art. 4 della Convenzione di Roma. Esamina in seguito le caratteristiche del criterio di collegamento della residenza abituale e gli elementi identificativi dell’abitualità, con riferimento alle persone fisiche. Affronta quindi il problema della identificazione della residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche con il luogo in cui si trova l’amministrazione centrale, nonché i rapporti con la determinazione del domicilio ai fini della competenza giurisdizionale nell’art. 60 del reg. CE n. 44/2001. Si sofferma sulla residenza abituale intesa come sede principale dell’attività professionale di persone fisiche. Infine, prende in considerazione la regola speciale concernente i contratti conclusi tramite filiali, agenzie o sedi di attività e i suoi rapporti con l’art. 5, n. 5, del reg. CE n. 44/2001. Affronta infine la questione del momento determinante della residenza abituale, rilevando come la norma in esame confermi la soluzione accolta nell’art. 4 della Convenzione di Roma.
Commento all'art. 19 - Residenza abituale, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina / MARONGIU BUONAIUTI, Fabrizio. - In: LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE. - ISSN 0391-3740. - STAMPA. - 32:(2009), pp. 892-903.
Commento all'art. 19 - Residenza abituale, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina
MARONGIU BUONAIUTI, Fabrizio
2009
Abstract
L'autore commenta l'art. 19 del regolamento (CE) n. 593/2008 ("Roma I"), relativo alla nozione di residenza abituale, utilizzata dal regolamento come criterio di collegamento. Rileva come, malgrado l'apparente novità della disposizione, essa sostanzialmente corrisponda con le regole in proposito contenute nell’art. 4 della Convenzione di Roma. Esamina in seguito le caratteristiche del criterio di collegamento della residenza abituale e gli elementi identificativi dell’abitualità, con riferimento alle persone fisiche. Affronta quindi il problema della identificazione della residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche con il luogo in cui si trova l’amministrazione centrale, nonché i rapporti con la determinazione del domicilio ai fini della competenza giurisdizionale nell’art. 60 del reg. CE n. 44/2001. Si sofferma sulla residenza abituale intesa come sede principale dell’attività professionale di persone fisiche. Infine, prende in considerazione la regola speciale concernente i contratti conclusi tramite filiali, agenzie o sedi di attività e i suoi rapporti con l’art. 5, n. 5, del reg. CE n. 44/2001. Affronta infine la questione del momento determinante della residenza abituale, rilevando come la norma in esame confermi la soluzione accolta nell’art. 4 della Convenzione di Roma.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.