L'A. non condivide la decisione in epigrafe con cui la Corte d'assise di Milano, dato il rinvio a giudizio di più imputati per diversi reati connessi, singolarmente spettanti alla competenza, sia per materia che per territorio, di giudici diversi, applica il criterio del giudice altior (art. 15 c.p.p.): siccome le imputazioni riguardano, tra gli altri, un reato di competenza della Corte d'assise (alienazione e acquisto di schiavi di cui all'art. 602 c.p.), essa individua in tale organo quello a cui spetta conoscere di tutte le res iudicandae connesse. Quanto alla competenza per territorio, tuttavia, la Corte, ritenendo ancora aperta la relativa questione, anziché già risolta dalla individuazione della competenza per materia, fa ricorso al criterio del reato più gravemente punito di cui all'art. 16 c.p.p.. Secondo l'A. l'iter argomentativo seguito dalla Corte si basa su una lettura del dettato normativo che non appare praticabile: essa presuppone che l'individuazione del giudice competente per connessione debba avvenire, in ogni caso, attraverso l'applicazione di entrambe le regole di cui agli artt. 15 e 16 c.p.p., cosicché tale competenza debba sempre ravvisarsi in capo al giudice superiore, territorialmente competente in relazione al luogo del reato più grave
Appunti in tema di determinazione del giudice competente per connessione / Bronzo, Pasquale. - In: IL FORO AMBROSIANO. - ISSN 1592-0461. - STAMPA. - 4:(2002), pp. 468-476.
Appunti in tema di determinazione del giudice competente per connessione
BRONZO, PASQUALE
2002
Abstract
L'A. non condivide la decisione in epigrafe con cui la Corte d'assise di Milano, dato il rinvio a giudizio di più imputati per diversi reati connessi, singolarmente spettanti alla competenza, sia per materia che per territorio, di giudici diversi, applica il criterio del giudice altior (art. 15 c.p.p.): siccome le imputazioni riguardano, tra gli altri, un reato di competenza della Corte d'assise (alienazione e acquisto di schiavi di cui all'art. 602 c.p.), essa individua in tale organo quello a cui spetta conoscere di tutte le res iudicandae connesse. Quanto alla competenza per territorio, tuttavia, la Corte, ritenendo ancora aperta la relativa questione, anziché già risolta dalla individuazione della competenza per materia, fa ricorso al criterio del reato più gravemente punito di cui all'art. 16 c.p.p.. Secondo l'A. l'iter argomentativo seguito dalla Corte si basa su una lettura del dettato normativo che non appare praticabile: essa presuppone che l'individuazione del giudice competente per connessione debba avvenire, in ogni caso, attraverso l'applicazione di entrambe le regole di cui agli artt. 15 e 16 c.p.p., cosicché tale competenza debba sempre ravvisarsi in capo al giudice superiore, territorialmente competente in relazione al luogo del reato più graveI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.