La sentenza annotata offre l'occasione all'A. per svolgere alcune considerazioni circa l'incidenza del nuovo schema dettato dal legislatore del 1988 per il procedimento di revisione, sul vaglio dell'ammissibilità della richiesta e sui requisiti sostanziali della stessa, specie se motivata da sopravvenienze probatorie. L'A. illustra nella sua complessità la procedura prevista dal codice del 1930, nella quale a suo avviso restava in ombra la differenza tra verifica della "non manifesta infondatezza" della domanda ed esame della "fondatezza" della stessa, così da risultare "altissimo il rischio di anticipare, nella delibazione preliminare, valutazioni attinenti al giudizio sul merito". Esamina poi gli aspetti più significativi della riforma del procedimento, sottolineando l'importanza dei principali elementi innovativi della disciplina: la realizzazione della piena attuazione del contraddittorio e del diritto alla prova, attribuendo la competenza dell'intero procedimento alla Corte d'Appello nel cui distretto è stata emessa la condanna; i requisiti sostanziali della domanda, che risultano decisamente mutati alla luce del nuovo assetto normativo; il nuovo significato del controllo della "non manifesta infondatezza" della domanda, in particolare nell'ipotesi di revisione per sopravvenienze probatorie.
Il giudizio di ammissibilità nel nuovo procedimento di revisione: requisiti sostanziali della richiesta e non manifesta infondatezza / Bronzo, Pasquale. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 3:(1998), pp. 904-912.
Il giudizio di ammissibilità nel nuovo procedimento di revisione: requisiti sostanziali della richiesta e non manifesta infondatezza
BRONZO, PASQUALE
1998
Abstract
La sentenza annotata offre l'occasione all'A. per svolgere alcune considerazioni circa l'incidenza del nuovo schema dettato dal legislatore del 1988 per il procedimento di revisione, sul vaglio dell'ammissibilità della richiesta e sui requisiti sostanziali della stessa, specie se motivata da sopravvenienze probatorie. L'A. illustra nella sua complessità la procedura prevista dal codice del 1930, nella quale a suo avviso restava in ombra la differenza tra verifica della "non manifesta infondatezza" della domanda ed esame della "fondatezza" della stessa, così da risultare "altissimo il rischio di anticipare, nella delibazione preliminare, valutazioni attinenti al giudizio sul merito". Esamina poi gli aspetti più significativi della riforma del procedimento, sottolineando l'importanza dei principali elementi innovativi della disciplina: la realizzazione della piena attuazione del contraddittorio e del diritto alla prova, attribuendo la competenza dell'intero procedimento alla Corte d'Appello nel cui distretto è stata emessa la condanna; i requisiti sostanziali della domanda, che risultano decisamente mutati alla luce del nuovo assetto normativo; il nuovo significato del controllo della "non manifesta infondatezza" della domanda, in particolare nell'ipotesi di revisione per sopravvenienze probatorie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.