The paper analyzes some innovative profiles of the Directive (EU) 2019/771. The operation carried out by the european legislator corresponds to a maximum selective harmonization, limited to those aspects which have been deemed of primary importance for the correct functioning of the internal market (lack of conformity and related remedies), but, for the rest, yields to a harmonization, in substance, minimal. Directive (EU) 19/771 provides for a general regulation of guarantees relating to all contracts for consideration, which carry out the transfer of a consumer good. The probably most interesting phenomenon in legal terms that has arisen as a result of these innovations is that the notion of conformity has undergone a sort of possible doubling, which is inherent in the presence of the digital element (a “second generation conformity”). If the “first generation conformity” was and must be appreciated at a precise and well-defined moment, that of the delivery of the goods, the “second generation conformity” aims at maintaining the conformity originally reached at the time of delivery and does not identify with a time period definable a priori, enrolling instead variably, according to concrete circumstances and not previously definable, in a period of time of which it is only possible to establish the maximum duration. The “first generation conformity” is instantaneous while the “second generation conformity” lasts in the following time. The nature of the harmonization chosen by Directive (EU) 19/771 requires the exclusion of a competition of national and european remedies so that the consumer must submit to the hierarchy of remedies provided for the lack of conformity by the new Directive.

Lo scritto analizza alcuni profili innovativi della Direttiva (UE) 2019/771. L’operazione compiuta dal legislatore europeo corrisponde ad una armonizzazione massima selettiva, limitata a quegli aspetti che sono stati ritenuti di primaria importanza per il corretto funzionamento del mercato interno (difetto di conformità e relativi rimedi), ma, per il resto, cede ad un’armonizzazione, nella sostanza, minima. Con la direttiva (UE) 19/771 è offerta una disciplina generale delle garanzie relative a tutti i contratti a prestazioni corrispettive traslativi di un bene di consumo o che ne possono determinare il trasferimento. Il fenomeno probabilmente più interessante in termini giuridici che si è prodotto per effetto di queste novità è che la nozione di conformità è andata incontro a una sorta di possibile sdoppiamento, la cui eventuale realizzazione è connaturata alla presenza dell’elemento digitale che potrebbe definirsi di «seconda generazione». Se la conformità di prima generazione doveva e deve apprezzarsi in un momento puntuale e ben definito, quello della consegna del bene, la conformità di seconda generazione mira al mantenimento della conformità originariamente raggiunta al momento della consegna e non si identifica con un tratto temporale definibile a priori, inscrivendosi invece variabilmente, secondo circostanze concrete e non previamente definibili, in un arco temporale di cui è solo possibile stabilire la durata massima. Il carattere massimo dell’armonizzazione prescelta dalla direttiva (UE) 19/771 impone di escludere un concorso di rimedi nazionali ed europei così che il consumatore debba sottostare alla gerarchia dei rimedi prevista per il difetto di conformità dalla nuova Direttiva.

Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771 / Addis, Fabio. - In: NUOVO DIRITTO CIVILE. - ISSN 2531-8950. - Anno 5:2(2020), pp. 5-27.

Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771

Fabio Addis
2020

Abstract

The paper analyzes some innovative profiles of the Directive (EU) 2019/771. The operation carried out by the european legislator corresponds to a maximum selective harmonization, limited to those aspects which have been deemed of primary importance for the correct functioning of the internal market (lack of conformity and related remedies), but, for the rest, yields to a harmonization, in substance, minimal. Directive (EU) 19/771 provides for a general regulation of guarantees relating to all contracts for consideration, which carry out the transfer of a consumer good. The probably most interesting phenomenon in legal terms that has arisen as a result of these innovations is that the notion of conformity has undergone a sort of possible doubling, which is inherent in the presence of the digital element (a “second generation conformity”). If the “first generation conformity” was and must be appreciated at a precise and well-defined moment, that of the delivery of the goods, the “second generation conformity” aims at maintaining the conformity originally reached at the time of delivery and does not identify with a time period definable a priori, enrolling instead variably, according to concrete circumstances and not previously definable, in a period of time of which it is only possible to establish the maximum duration. The “first generation conformity” is instantaneous while the “second generation conformity” lasts in the following time. The nature of the harmonization chosen by Directive (EU) 19/771 requires the exclusion of a competition of national and european remedies so that the consumer must submit to the hierarchy of remedies provided for the lack of conformity by the new Directive.
2020
Lo scritto analizza alcuni profili innovativi della Direttiva (UE) 2019/771. L’operazione compiuta dal legislatore europeo corrisponde ad una armonizzazione massima selettiva, limitata a quegli aspetti che sono stati ritenuti di primaria importanza per il corretto funzionamento del mercato interno (difetto di conformità e relativi rimedi), ma, per il resto, cede ad un’armonizzazione, nella sostanza, minima. Con la direttiva (UE) 19/771 è offerta una disciplina generale delle garanzie relative a tutti i contratti a prestazioni corrispettive traslativi di un bene di consumo o che ne possono determinare il trasferimento. Il fenomeno probabilmente più interessante in termini giuridici che si è prodotto per effetto di queste novità è che la nozione di conformità è andata incontro a una sorta di possibile sdoppiamento, la cui eventuale realizzazione è connaturata alla presenza dell’elemento digitale che potrebbe definirsi di «seconda generazione». Se la conformità di prima generazione doveva e deve apprezzarsi in un momento puntuale e ben definito, quello della consegna del bene, la conformità di seconda generazione mira al mantenimento della conformità originariamente raggiunta al momento della consegna e non si identifica con un tratto temporale definibile a priori, inscrivendosi invece variabilmente, secondo circostanze concrete e non previamente definibili, in un arco temporale di cui è solo possibile stabilire la durata massima. Il carattere massimo dell’armonizzazione prescelta dalla direttiva (UE) 19/771 impone di escludere un concorso di rimedi nazionali ed europei così che il consumatore debba sottostare alla gerarchia dei rimedi prevista per il difetto di conformità dalla nuova Direttiva.
vendita; diritto europeo; conformità al contratto; rimedi
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771 / Addis, Fabio. - In: NUOVO DIRITTO CIVILE. - ISSN 2531-8950. - Anno 5:2(2020), pp. 5-27.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1447944
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