Il diritto di istruzione, il diritto allo studio e la libertà di insegnamento sono gli elementi essenziali per la realizzazione del «pieno sviluppo della persona umana» ma, ancor di più, essi configurano la rappresentazione emblematica dell’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale così come delineato dai Costituenti del 1948. La scrittura degli articoli 3, 33 e 34 segna il tracciato prescrittivo e programmatico per la costruzione dell’avvenire di un popolo capace di partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese con la consapevolezza del valore della cultura nella costruzione del benessere di tutti. La disciplina tracciata nel terzo e quarto comma ha carattere programmatico e indica la possibilità per chi sia privo di mezzi di proseguire gli studi attraverso incentivi finanziari erogati dallo Stato in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 secondo comma della Costituzione che consiste in tutto ciò che è inaugurato dal meraviglioso incipit: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli…». L’attuazione di questo principio negli anni ha dovuto subire la sorte inflitta dai Sanniti ai Romani nel 321 a.C. e passare sotto il giogo della progressiva diminuzione dei fondi per l’organizzazione scolastica e universitaria.
Diritto all’istruzione: una «sinfonia» costituzionale / Montella, Giovanna. - (2020).
Diritto all’istruzione: una «sinfonia» costituzionale
giovanna montella
2020
Abstract
Il diritto di istruzione, il diritto allo studio e la libertà di insegnamento sono gli elementi essenziali per la realizzazione del «pieno sviluppo della persona umana» ma, ancor di più, essi configurano la rappresentazione emblematica dell’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale così come delineato dai Costituenti del 1948. La scrittura degli articoli 3, 33 e 34 segna il tracciato prescrittivo e programmatico per la costruzione dell’avvenire di un popolo capace di partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese con la consapevolezza del valore della cultura nella costruzione del benessere di tutti. La disciplina tracciata nel terzo e quarto comma ha carattere programmatico e indica la possibilità per chi sia privo di mezzi di proseguire gli studi attraverso incentivi finanziari erogati dallo Stato in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 secondo comma della Costituzione che consiste in tutto ciò che è inaugurato dal meraviglioso incipit: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli…». L’attuazione di questo principio negli anni ha dovuto subire la sorte inflitta dai Sanniti ai Romani nel 321 a.C. e passare sotto il giogo della progressiva diminuzione dei fondi per l’organizzazione scolastica e universitaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.