L'A. non condivide la decisione in epigrafe nella quale il Gip di Milano esclude l'applicabilità dell'art. 11 c.p.p. in base ad una valutazione in concreto del rischio di inquinamento del processo derivante dal rapporto di stretta colleganza tra giudice che procede e giudice danneggiato, dichiarando che l'abdicazione del magistrato alle aspettative risarcitorie travolge ogni possibilità di incidenza processuale dello stesso quale offeso, scongiurando così il rischio di condizionamento della decisione che giustifica la deroga all'ordinario regime della competenza. L'A. rileva che non sembra giusto desumere dalla revoca della costituzione di parte civile la preclusione di qualsiasi chance di intervento della stessa persona come "offeso", poiché quest'ultima qualifica conferisce prerogative peculiari e indipendenti dalla pretese civilistiche. Ciò che meno convince nel provvedimento annotato è quella presunta rilevanza di un concreto rischio di condizionamento del giudizio, ragionamento che, nella nostra fattispecie aggiunge un elemento che non è espressamente previsto, né appare ricavabile per via interpretativa, risultando anzi contraddetto sia dalla ratio dell'istituto sia dalla natura di regola determinativa della competenza. Secondo l'A. il provvedimento risente dell'ambigua impostazione tradizionalmente data ai rapporti tra l'istituto della rimessione e quello della ricusazione, alla stregua della quale il primo appariva strumento residuale rispetto al secondo: solo in questa ottica sarebbe ipotizzabile un rilievo del concreto rischio di condizionamento del giudicante, ai fini della determinazione della competenza.

Sulla competenza a giudicare dei reati commessi 'in danno' di magistrati / Bronzo, Pasquale. - In: IL FORO AMBROSIANO. - ISSN 1592-0461. - STAMPA. - 4:(2005), pp. 451-463.

Sulla competenza a giudicare dei reati commessi 'in danno' di magistrati

BRONZO, PASQUALE
2005

Abstract

L'A. non condivide la decisione in epigrafe nella quale il Gip di Milano esclude l'applicabilità dell'art. 11 c.p.p. in base ad una valutazione in concreto del rischio di inquinamento del processo derivante dal rapporto di stretta colleganza tra giudice che procede e giudice danneggiato, dichiarando che l'abdicazione del magistrato alle aspettative risarcitorie travolge ogni possibilità di incidenza processuale dello stesso quale offeso, scongiurando così il rischio di condizionamento della decisione che giustifica la deroga all'ordinario regime della competenza. L'A. rileva che non sembra giusto desumere dalla revoca della costituzione di parte civile la preclusione di qualsiasi chance di intervento della stessa persona come "offeso", poiché quest'ultima qualifica conferisce prerogative peculiari e indipendenti dalla pretese civilistiche. Ciò che meno convince nel provvedimento annotato è quella presunta rilevanza di un concreto rischio di condizionamento del giudizio, ragionamento che, nella nostra fattispecie aggiunge un elemento che non è espressamente previsto, né appare ricavabile per via interpretativa, risultando anzi contraddetto sia dalla ratio dell'istituto sia dalla natura di regola determinativa della competenza. Secondo l'A. il provvedimento risente dell'ambigua impostazione tradizionalmente data ai rapporti tra l'istituto della rimessione e quello della ricusazione, alla stregua della quale il primo appariva strumento residuale rispetto al secondo: solo in questa ottica sarebbe ipotizzabile un rilievo del concreto rischio di condizionamento del giudicante, ai fini della determinazione della competenza.
2005
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Sulla competenza a giudicare dei reati commessi 'in danno' di magistrati / Bronzo, Pasquale. - In: IL FORO AMBROSIANO. - ISSN 1592-0461. - STAMPA. - 4:(2005), pp. 451-463.
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