The paper deals with the regulation of the reduction of legal capital, in limited companies, due to capital losses as modified, temporarily, by art. 6 of the legislative decree n. 23/2020, converted without modifications by law n. 40 of 5 June 2020, issued due to the Covid-19 emergency. The first part of the paper analyses, as the normative text appears obscure, the conditions of application of the emergency discipline: they are identified both in the mere emergence of losses and in the measures that are taken on the basis of their occurrence. It is argued that the legislator did not intend to protect only companies that suffer losses due to the health emergency, but also those companies for which the crisis situation makes it more difficult to implement a recapitalization process. The second part of the paper illustrates the application effects of the aforesaid reconstruction of the case in the various hypotheses of capital reduction for losses contemplated in the civil code: losses of over a third of the capital occurred for the first time in 2020; losses of over a third of the capital occurred in the previous year; losses of more than a third of the capital that have reduced it below the legal minimum. The outcome of this argumentative path leads to the conclusion that, while it is reasonable to consider art. 6 of the legislative decree n. 23/2020 applicable to events concerning financial years closed before its entry into force, the same cannot be said, which raises a problem of unequal treatment of substantially similar situations, with reference to financial years that do not coincide with the calendar year, but which they close after 31 December 2020, a term set by the legislator as final term of the emergency discipline.

Il lavoro ha ad oggetto la disciplina della riduzione del capitale per perdite delle società di capitali così come modificata, in via temporanea, dall’art. 6 del d.l. n. 23/2020, convertito senza modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n 40, emanato a seguito dell’emergenza Covid-19. Nella prima parte dell’articolo vengono ricostruiti, in ragione dell’ambiguità del testo normativo, i presupposti di applicazione della disciplina emergenziale, presupposti che sono individuati sia nel verificarsi delle perdite sia nei provvedimenti che sono assunti sulla base della loro rilevazione. Si ritiene che il legislatore non abbia inteso tutelare soltanto le imprese che subiscono perdite a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche quelle imprese per le quali la situazione di crisi rende più difficile attuare un processo di ricapitalizzazione. Nella seconda parte del lavoro sono illustrate le ricadute applicative della anticipata ricostruzione della fattispecie nelle diverse ipotesi di riduzione del capitale per perdite contemplate nel codice civile: le perdite di oltre un terzo del capitale rilevate per la prima volta nel 2020; le perdite di oltre un terzo del capitale rilevate nell’esercizio precedente; le perdite di oltre un terzo del capitale che lo abbiano ridotto al di sotto del minimo legale. All’esito di tale percorso argomentativo si giunge alla conclusione che, mentre è ragionevole considerare l’art. 6 del d.l. n. 23/2020 applicabile a vicende concernenti esercizi chiusi prima della sua entrata in vigore, altrettanto non può dirsi, il che solleva un problema di disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, con riferimento ad esercizi che non coincidono con l’anno solare, ma che si chiudono in epoca successiva al 31 dicembre 2020, termine fissato dal legislatore quale dies ad quem della disciplina emergenziale

Riduzione del capitale sociale per perdite nella legislazione emergenziale “Covid19” e problematiche connesse alla parità di trattamento tra imprese / Paolini, Alessandra; Garcea, Maura. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - 2/2020(2020), pp. 1294-1308.

Riduzione del capitale sociale per perdite nella legislazione emergenziale “Covid19” e problematiche connesse alla parità di trattamento tra imprese

Paolini, Alessandra
Co-primo
;
Garcea, Maura
Co-primo
2020

Abstract

The paper deals with the regulation of the reduction of legal capital, in limited companies, due to capital losses as modified, temporarily, by art. 6 of the legislative decree n. 23/2020, converted without modifications by law n. 40 of 5 June 2020, issued due to the Covid-19 emergency. The first part of the paper analyses, as the normative text appears obscure, the conditions of application of the emergency discipline: they are identified both in the mere emergence of losses and in the measures that are taken on the basis of their occurrence. It is argued that the legislator did not intend to protect only companies that suffer losses due to the health emergency, but also those companies for which the crisis situation makes it more difficult to implement a recapitalization process. The second part of the paper illustrates the application effects of the aforesaid reconstruction of the case in the various hypotheses of capital reduction for losses contemplated in the civil code: losses of over a third of the capital occurred for the first time in 2020; losses of over a third of the capital occurred in the previous year; losses of more than a third of the capital that have reduced it below the legal minimum. The outcome of this argumentative path leads to the conclusion that, while it is reasonable to consider art. 6 of the legislative decree n. 23/2020 applicable to events concerning financial years closed before its entry into force, the same cannot be said, which raises a problem of unequal treatment of substantially similar situations, with reference to financial years that do not coincide with the calendar year, but which they close after 31 December 2020, a term set by the legislator as final term of the emergency discipline.
2020
Il lavoro ha ad oggetto la disciplina della riduzione del capitale per perdite delle società di capitali così come modificata, in via temporanea, dall’art. 6 del d.l. n. 23/2020, convertito senza modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n 40, emanato a seguito dell’emergenza Covid-19. Nella prima parte dell’articolo vengono ricostruiti, in ragione dell’ambiguità del testo normativo, i presupposti di applicazione della disciplina emergenziale, presupposti che sono individuati sia nel verificarsi delle perdite sia nei provvedimenti che sono assunti sulla base della loro rilevazione. Si ritiene che il legislatore non abbia inteso tutelare soltanto le imprese che subiscono perdite a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche quelle imprese per le quali la situazione di crisi rende più difficile attuare un processo di ricapitalizzazione. Nella seconda parte del lavoro sono illustrate le ricadute applicative della anticipata ricostruzione della fattispecie nelle diverse ipotesi di riduzione del capitale per perdite contemplate nel codice civile: le perdite di oltre un terzo del capitale rilevate per la prima volta nel 2020; le perdite di oltre un terzo del capitale rilevate nell’esercizio precedente; le perdite di oltre un terzo del capitale che lo abbiano ridotto al di sotto del minimo legale. All’esito di tale percorso argomentativo si giunge alla conclusione che, mentre è ragionevole considerare l’art. 6 del d.l. n. 23/2020 applicabile a vicende concernenti esercizi chiusi prima della sua entrata in vigore, altrettanto non può dirsi, il che solleva un problema di disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, con riferimento ad esercizi che non coincidono con l’anno solare, ma che si chiudono in epoca successiva al 31 dicembre 2020, termine fissato dal legislatore quale dies ad quem della disciplina emergenziale
capitale sociale; perdite; sospensione obblighi riduzione
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Riduzione del capitale sociale per perdite nella legislazione emergenziale “Covid19” e problematiche connesse alla parità di trattamento tra imprese / Paolini, Alessandra; Garcea, Maura. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - 2/2020(2020), pp. 1294-1308.
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