The essay addresses the issue of the right of access in respect of private-public administrations and private entities deputies to the exercise of public functions or public services. The study is inscribed in a process of major development order, in the sense of the passage from a concept "subjective" to "objective" of "government", with the consequent application of the rules and principles of administrative law beyond the borders the exercise of authoritative public fictions and even where specific tasks are carried out by public entities not attributable to the organization publishes traditionally understood. As to the limits of this extension, we distinguish between the activities carried out by private-government, whose subjectivity is fully functionalized to the pursuit of common interests, and activities carried out by private entities, having in the latter case more rigorously distinguish between activities directly addressed the pursuit of public purposes, however, this activity private instrumental and purely private activity, and unmoored from any appreciation of the public interest and of any constraint finalist. The question is then dealt with in relation to particular shapes of a corporation constituted by law for the exercise of public functions, to which the law applies sometimes the decisions made in relation to the activities of administrative or public service performed by private entities, while others Sometimes there is a trend for a greater assimilation to their "government" in the subjective sense. The study attempts to provide a solution reconstructive original, starting from now as set out in Article. 1 paragraph 1 bis of Law n. 241/1990, as novellata by L. n. 15/2015 which seems obtainable rule the application of the principles that govern the administrative activities, including those of transparency and publicity, only (and only) the activity "substantially administrative" carried out by private entities, whether such only formally, or even substantially, on pain of denying, for the first fundamental organizational choice, and for the latter, the inviolable sphere of private autonomy, setting aside the uncertain and controversial area of ​​'"instrumental activity." In point of jurisdiction, it looks like the transition from the notion of "subjective" to "administration" to "objective" for the purpose of enforcement of the substantive rules of the civil service, should flow back into a similar reading of the scope of the rules defining the jurisdiction of the administrative courts, thus allowing him to maintain, in spite of recent developments, the institutional role of judge of the "administrative function" in place of cognition as when compliance.

Il saggio affronta la problematica del diritto di accesso nei confronti dell’attività privatistica delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati deputati all’esercizio di pubbliche funzioni o pubblici servizi. Lo studio s’inscrive in un percorso di importante evoluzione dell’ordinamento, nel senso del passaggio da una concezione “soggettiva” a una “oggettiva” di “pubblica amministrazione”, con conseguente applicazione delle regole e dei principi del diritto amministrativo oltre i confini dell’esercizio autoritativo di pubbliche finzioni e anche laddove specifici compiti pubblici siano svolti da soggetti non ascrivibili all’organizzazione pubblica tradizionalmente intesa. Quanto ai limiti di tale estensione, si distingue tra l’attività privatistica svolta dalle amministrazioni, la cui soggettività appare interamente funzionalizzata al perseguimento di interessi generali, e attività svolta da soggetti privati, dovendosi in tale ultimo caso distinguere con maggiore rigore, tra attività direttamente indirizzata la perseguimento di fini pubblici, attività privata a questa comunque strumentale, e attività squisitamente privata e disancorata da ogni apprezzamento del pubblico interesse e da ogni vincolo finalistico. La questione è poi affrontata in relazione a particolari figure di società per azioni costituite ex lege per l’esercizio di pubbliche funzioni, cui la giurisprudenza applica talora le soluzioni accolte in merito all’attività amministrativa o di servizio pubblico svolta dai soggetti privati, mentre altre volte si propende per una loro maggiore assimilazione alle “pubbliche amministrazioni” in senso soggettivo. Lo studio tenta di offrire una soluzione ricostruttiva originale, partendo da quanto ora enunciato dall’art. 1, co 1 bis della L. n. 241/1990, come novellata dalla L. n. 15/2015 da cui sembra ricavabile la regola dell’applicazione dei principi che regolano l’attività amministrativa, tra cui quelli di trasparenza e di pubblicità, solo (e soltanto) all’attività “sostanzialmente amministrativa” svolta da soggetti privati, siano essi tali solo formalmente o anche sostanzialmente, a pena di smentire, per i primi la scelta organizzativa fondamentale e, per i secondi, l’inviolabile sfera dell’autonomia privata, accantonando l’incerto e discutibile ambito dell’ “attività strumentale”. In punto di giurisdizione, si osserva come il passaggio dalla nozione “soggettiva” di “amministrazione” a quella “oggettiva” al fine dell’applicazione delle norme di disciplina sostanziale della funzione pubblica, dovrebbe rifluire in analoga lettura dell’ambito applicativo delle norme che definiscono la giurisdizione del giudice amministrativo, consentendogli così di mantenere, malgrado le recenti evoluzioni, l’istituzionale ruolo di giudice della “funzione amministrativa”, in sede di cognizione come in sede di ottemperanza.

Il diritto di accesso all'attività privatistica dell'amministrazione e dei soggetti privati alla luce della legge n. 15 del 2005. Condanna all'esibizione degli atti e ottemperanza al giudicato amministrativo / DELLA SCALA, MARIA GRAZIA. - In: DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1720-4526. - STAMPA. - 1:(2006), pp. 195-227.

Il diritto di accesso all'attività privatistica dell'amministrazione e dei soggetti privati alla luce della legge n. 15 del 2005. Condanna all'esibizione degli atti e ottemperanza al giudicato amministrativo.

DELLA SCALA, MARIA GRAZIA
2006

Abstract

The essay addresses the issue of the right of access in respect of private-public administrations and private entities deputies to the exercise of public functions or public services. The study is inscribed in a process of major development order, in the sense of the passage from a concept "subjective" to "objective" of "government", with the consequent application of the rules and principles of administrative law beyond the borders the exercise of authoritative public fictions and even where specific tasks are carried out by public entities not attributable to the organization publishes traditionally understood. As to the limits of this extension, we distinguish between the activities carried out by private-government, whose subjectivity is fully functionalized to the pursuit of common interests, and activities carried out by private entities, having in the latter case more rigorously distinguish between activities directly addressed the pursuit of public purposes, however, this activity private instrumental and purely private activity, and unmoored from any appreciation of the public interest and of any constraint finalist. The question is then dealt with in relation to particular shapes of a corporation constituted by law for the exercise of public functions, to which the law applies sometimes the decisions made in relation to the activities of administrative or public service performed by private entities, while others Sometimes there is a trend for a greater assimilation to their "government" in the subjective sense. The study attempts to provide a solution reconstructive original, starting from now as set out in Article. 1 paragraph 1 bis of Law n. 241/1990, as novellata by L. n. 15/2015 which seems obtainable rule the application of the principles that govern the administrative activities, including those of transparency and publicity, only (and only) the activity "substantially administrative" carried out by private entities, whether such only formally, or even substantially, on pain of denying, for the first fundamental organizational choice, and for the latter, the inviolable sphere of private autonomy, setting aside the uncertain and controversial area of ​​'"instrumental activity." In point of jurisdiction, it looks like the transition from the notion of "subjective" to "administration" to "objective" for the purpose of enforcement of the substantive rules of the civil service, should flow back into a similar reading of the scope of the rules defining the jurisdiction of the administrative courts, thus allowing him to maintain, in spite of recent developments, the institutional role of judge of the "administrative function" in place of cognition as when compliance.
2006
Il saggio affronta la problematica del diritto di accesso nei confronti dell’attività privatistica delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati deputati all’esercizio di pubbliche funzioni o pubblici servizi. Lo studio s’inscrive in un percorso di importante evoluzione dell’ordinamento, nel senso del passaggio da una concezione “soggettiva” a una “oggettiva” di “pubblica amministrazione”, con conseguente applicazione delle regole e dei principi del diritto amministrativo oltre i confini dell’esercizio autoritativo di pubbliche finzioni e anche laddove specifici compiti pubblici siano svolti da soggetti non ascrivibili all’organizzazione pubblica tradizionalmente intesa. Quanto ai limiti di tale estensione, si distingue tra l’attività privatistica svolta dalle amministrazioni, la cui soggettività appare interamente funzionalizzata al perseguimento di interessi generali, e attività svolta da soggetti privati, dovendosi in tale ultimo caso distinguere con maggiore rigore, tra attività direttamente indirizzata la perseguimento di fini pubblici, attività privata a questa comunque strumentale, e attività squisitamente privata e disancorata da ogni apprezzamento del pubblico interesse e da ogni vincolo finalistico. La questione è poi affrontata in relazione a particolari figure di società per azioni costituite ex lege per l’esercizio di pubbliche funzioni, cui la giurisprudenza applica talora le soluzioni accolte in merito all’attività amministrativa o di servizio pubblico svolta dai soggetti privati, mentre altre volte si propende per una loro maggiore assimilazione alle “pubbliche amministrazioni” in senso soggettivo. Lo studio tenta di offrire una soluzione ricostruttiva originale, partendo da quanto ora enunciato dall’art. 1, co 1 bis della L. n. 241/1990, come novellata dalla L. n. 15/2015 da cui sembra ricavabile la regola dell’applicazione dei principi che regolano l’attività amministrativa, tra cui quelli di trasparenza e di pubblicità, solo (e soltanto) all’attività “sostanzialmente amministrativa” svolta da soggetti privati, siano essi tali solo formalmente o anche sostanzialmente, a pena di smentire, per i primi la scelta organizzativa fondamentale e, per i secondi, l’inviolabile sfera dell’autonomia privata, accantonando l’incerto e discutibile ambito dell’ “attività strumentale”. In punto di giurisdizione, si osserva come il passaggio dalla nozione “soggettiva” di “amministrazione” a quella “oggettiva” al fine dell’applicazione delle norme di disciplina sostanziale della funzione pubblica, dovrebbe rifluire in analoga lettura dell’ambito applicativo delle norme che definiscono la giurisdizione del giudice amministrativo, consentendogli così di mantenere, malgrado le recenti evoluzioni, l’istituzionale ruolo di giudice della “funzione amministrativa”, in sede di cognizione come in sede di ottemperanza.
diritto; accesso; privatistica
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Il diritto di accesso all'attività privatistica dell'amministrazione e dei soggetti privati alla luce della legge n. 15 del 2005. Condanna all'esibizione degli atti e ottemperanza al giudicato amministrativo / DELLA SCALA, MARIA GRAZIA. - In: DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1720-4526. - STAMPA. - 1:(2006), pp. 195-227.
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