Nei casi accertati di infezione da Covid-19 in “occasione di lavoro”, l’evento morboso ed il conseguente periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria devono essere trattati come infortunio sul lavoro: si è realizzata, quindi, l’equiparazione tra causa violenta, comune a tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione di un evento patogeno infettivo, quale il nuovo Coronavirus. A ciò si aggiunga che la nota INAIL del 17 marzo 2020, espressamente ha riconosciuto un rischio specifico gravante sugli operatori sanitari, pubblici o privati che siano, e su tutte quelle lavorazioni in front office. Ne consegue che, per quest’ultime categorie di lavoratori, opera una presunzione iuris tantum di origine professionale del contagio, con la relativa conseguenza circa la legittima indennizzabilità da parte dell’INAIL. Inoltre, sono oggetto di trattazione le disposizioni INAIL volte a chiarire tutele e presupposti in materia di infortunio “in itinere” e di “riserva di regolarità”. In conclusione, è affrontato il delicato tema della responsabilità datoriale e dell’importanza che ogni datore di lavoro si doti di un complessivo ed adeguato sistema di compliance aziendale, da elaborarsi in collaborazione con le varie figure di riferimento in tema di salute e sicurezza in azienda (RLS e Medico competente).
Covid-19 e infortuni sul lavoro: l’equiparazione tra causa violenta e causa virulenta nelle malattie professionali ai fini dell’accesso al relativo trattamento economico nella conversione in legge del c.d. d.l. “Cura Italia” / ERARIO BOCCAFURNI, Eugenio; Fatigato, Michele. - In: DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. - ISSN 2531-4289. - 1/2020:(2020), pp. 150-171. [10.14276/2531-4289.2199]
Covid-19 e infortuni sul lavoro: l’equiparazione tra causa violenta e causa virulenta nelle malattie professionali ai fini dell’accesso al relativo trattamento economico nella conversione in legge del c.d. d.l. “Cura Italia”
Eugenio Erario Boccafurni
;
2020
Abstract
Nei casi accertati di infezione da Covid-19 in “occasione di lavoro”, l’evento morboso ed il conseguente periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria devono essere trattati come infortunio sul lavoro: si è realizzata, quindi, l’equiparazione tra causa violenta, comune a tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione di un evento patogeno infettivo, quale il nuovo Coronavirus. A ciò si aggiunga che la nota INAIL del 17 marzo 2020, espressamente ha riconosciuto un rischio specifico gravante sugli operatori sanitari, pubblici o privati che siano, e su tutte quelle lavorazioni in front office. Ne consegue che, per quest’ultime categorie di lavoratori, opera una presunzione iuris tantum di origine professionale del contagio, con la relativa conseguenza circa la legittima indennizzabilità da parte dell’INAIL. Inoltre, sono oggetto di trattazione le disposizioni INAIL volte a chiarire tutele e presupposti in materia di infortunio “in itinere” e di “riserva di regolarità”. In conclusione, è affrontato il delicato tema della responsabilità datoriale e dell’importanza che ogni datore di lavoro si doti di un complessivo ed adeguato sistema di compliance aziendale, da elaborarsi in collaborazione con le varie figure di riferimento in tema di salute e sicurezza in azienda (RLS e Medico competente).File | Dimensione | Formato | |
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