Il tema trattato è quello del sistema dei rimedi predisposti dal legislatore per sanzionare i licenziamento ingiustificato (cioè quello privo di giusta causa o di giustificato motivo). In questo sistema la reintegrazione costituisce l’eccezione, mentre l’indennità rappresenta la regola. Di qui alcune indicazioni per l’interpretazione dei criteri posti dal legislatore per individuare di volta in volta la sanzione applicabile. Questi criteri sono stati elaborati dal legislatore isolando all’interno della fattispecie della giusta causa o del giustificato motivo il nucleo essenziale costituito dal “fatto” contestato nel licenziamento disciplinare e dal fatto costituente il giustificato motivo oggettivo per applicare la reintegrazione solo nel caso di insussistenza (o manifesta insussistenza) di tale fatto. Un’indagine che, diversamente da quella finalizzata ad accertare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, presenta margini di discrezionalità molto limitati ed esclude la valutazione della proporzionalità tra infrazione e sanzione applicata (art. 2106)
Licenziamento ingiustificato e rimedi: spazi e limiti alla discrezionalità dell'interprete / Maresca, Arturo. - In: GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1720-4321. - 1/XLII - 2020:(2020), pp. 103-114.
Licenziamento ingiustificato e rimedi: spazi e limiti alla discrezionalità dell'interprete
Arturo Maresca
2020
Abstract
Il tema trattato è quello del sistema dei rimedi predisposti dal legislatore per sanzionare i licenziamento ingiustificato (cioè quello privo di giusta causa o di giustificato motivo). In questo sistema la reintegrazione costituisce l’eccezione, mentre l’indennità rappresenta la regola. Di qui alcune indicazioni per l’interpretazione dei criteri posti dal legislatore per individuare di volta in volta la sanzione applicabile. Questi criteri sono stati elaborati dal legislatore isolando all’interno della fattispecie della giusta causa o del giustificato motivo il nucleo essenziale costituito dal “fatto” contestato nel licenziamento disciplinare e dal fatto costituente il giustificato motivo oggettivo per applicare la reintegrazione solo nel caso di insussistenza (o manifesta insussistenza) di tale fatto. Un’indagine che, diversamente da quella finalizzata ad accertare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, presenta margini di discrezionalità molto limitati ed esclude la valutazione della proporzionalità tra infrazione e sanzione applicata (art. 2106)File | Dimensione | Formato | |
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