L’obiettivo del paper è affrontare la criticità legata al legittimo interesse del titolare quale base giuridica dei trattamenti dei dati personali con finalità di marketing diretto, secondo la disposizione congiunta tra GDPR (Regolamento UE 679/2016), Direttiva e-privacy (2002/58/CE) e relativo recepimento italiano. L’ultima frase del Considerando 47 del GDPR ha difatti creato confusione tra gli operatori del settore. Alcune interpretazioni sostenevano non fosse più necessario acquisire il consenso degli interessati per attività di marketing diretto, in quanto il legittimo interesse del titolare avrebbe costituito oramai la base giuridica per lo svolgimento di tale attività. Ciò che emerge dal presente contributo è che detta interpretazione non può essere considerata corretta e ciò almeno fino a quando resterà in vigore la Direttiva e-privacy che disciplina specificamente il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
La questione legata al legittimo interesse del titolare quale base giuridica di un trattamento dei dati personali con finalità di marketing diretto / Musolino, ANDREA ROBERTO. - (2019), pp. 75-84. (Intervento presentato al convegno IV Conferenza Nazionale delle Dottorande e dei Dottorandi in Scienze Sociali tenutosi a Roma; Italy) [10.13133/9788893771559].
La questione legata al legittimo interesse del titolare quale base giuridica di un trattamento dei dati personali con finalità di marketing diretto
Andrea Roberto Musolino
2019
Abstract
L’obiettivo del paper è affrontare la criticità legata al legittimo interesse del titolare quale base giuridica dei trattamenti dei dati personali con finalità di marketing diretto, secondo la disposizione congiunta tra GDPR (Regolamento UE 679/2016), Direttiva e-privacy (2002/58/CE) e relativo recepimento italiano. L’ultima frase del Considerando 47 del GDPR ha difatti creato confusione tra gli operatori del settore. Alcune interpretazioni sostenevano non fosse più necessario acquisire il consenso degli interessati per attività di marketing diretto, in quanto il legittimo interesse del titolare avrebbe costituito oramai la base giuridica per lo svolgimento di tale attività. Ciò che emerge dal presente contributo è che detta interpretazione non può essere considerata corretta e ciò almeno fino a quando resterà in vigore la Direttiva e-privacy che disciplina specificamente il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.File | Dimensione | Formato | |
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