The named possessor, with iure hereditatis (article 450, paragraph 2, c.c.) is fully capability (article 489 c.c.), acquires the inheritance, despite the timely renunciation (article 519 c.c.) if he does not make the inventory within three months (article 485, paragraph 2, c.c.) from the opening of the succession or, in the event of have been named (albeit always capable but) not decleared, by the news of the devoted inheritance (to be intended as an actual devolution of the legacy). The possessed goods, to impose the named the burden of the inventory despite his renunciation (art. 519 c.c.), must be subject of advertising to render them unobtrusive and must also not be of little value inproportion of the entire inheritance value. The purchase ex lege, however, does not occur if, after renunciation, the inheritance has been wholly obtained in the meantime, before the deadline, by other persons (Article 459, 525 and 521 of the Italian Civil Code), with the consequence of nullifing the vocation and delimitation in favor of the renunciator before the deadline. In the foreseeable term, in order to avoid the purchase, it is always possible to not prepare the inventory, renouncing to the inheritance by concretely ceasing the possession or transforming it into custody (Article 1141 cc) according to the principles of correctness and diligence.

Il chiamato possessore, purché iure hereditatis (arg. ex art. 450, comma 2, c.c.) e pienamente capace (arg. ex art. 489 c.c.), acquista l’eredità puramente e semplicemente, nonostante la tempestiva rinunzia ex art. 519 c.c., se non redige l’inventario entro tre mesi (art. 485, comma 2, c.c.) dall’apertura della successione o, in caso di chiamato (pur sempre capace ma) non delato, dalla notizia della devoluta eredità (da intendersi come effettiva devoluzione dell’eredità). Il bene o i beni posseduti, per imporre al chiamato la redazione dell’inventario nonostante la rinunzia (art. 519 c.c.), non soltanto non devono essere soggetti a forme di pubblicità, che li rendono di per sé non occultabili, ma devono essere di non modico valore in proporzione al valore dell’intera eredità. L’acquisto ex lege, tuttavia, non si verifica qualora, dopo la rinunzia, l’eredità sia nel frattempo acquisita per intero, prima del termine previsto, da altri chiamati (arg. ex artt. 459, 525 e 521 c.c.), con la conseguenza di far venire meno la vocazione e la delazione a favore del rinunziante prima del termine previsto. Nel predetto termine, per evitare l’acquisto, è fatta in ogni caso salva la possibilità di non redigere l’inventario, ma di rinunziare all’eredità dismettendo concretamente il possesso o mutandolo in detenzione (arg. ex art. 1141 c.c.) secondo correttezza e diligenza. Ai fini della circolazione dei beni di provenienza successoria rimane ferma la disciplina dell’acquisto dall’erede apparente anche nei confronti degli altri chiamati che sul presupposto dell’efficacia della rinunzia risulterebbero delati. In capo al notaio non sussiste alcuna responsabilità, salvo l’obbligo di informare il chiamato possessore di beni di significativo valore e non soggetti a pubblicità sui rischi di inutilità di una mera rinunzia all’eredità (ex art. 519 c.c.) non accompagnata tempestivamente dall’inventario e/o dal mutamento o dalla perdita del possesso, fatto salvo sempre l’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati prima del termine ex art. 485 c.c. Nello scritto sono analizzati anche i temi della natura e degli effetti della rinunzia all’eredità, della forma della «revoca» e dell’acquisto ex lege.

Possesso, rinunzia e acquisto ex lege dell'eredità / Perlingieri, Giovanni. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - 2(2017), pp. 503-532.

Possesso, rinunzia e acquisto ex lege dell'eredità

PERLINGIERI, Giovanni
2017

Abstract

The named possessor, with iure hereditatis (article 450, paragraph 2, c.c.) is fully capability (article 489 c.c.), acquires the inheritance, despite the timely renunciation (article 519 c.c.) if he does not make the inventory within three months (article 485, paragraph 2, c.c.) from the opening of the succession or, in the event of have been named (albeit always capable but) not decleared, by the news of the devoted inheritance (to be intended as an actual devolution of the legacy). The possessed goods, to impose the named the burden of the inventory despite his renunciation (art. 519 c.c.), must be subject of advertising to render them unobtrusive and must also not be of little value inproportion of the entire inheritance value. The purchase ex lege, however, does not occur if, after renunciation, the inheritance has been wholly obtained in the meantime, before the deadline, by other persons (Article 459, 525 and 521 of the Italian Civil Code), with the consequence of nullifing the vocation and delimitation in favor of the renunciator before the deadline. In the foreseeable term, in order to avoid the purchase, it is always possible to not prepare the inventory, renouncing to the inheritance by concretely ceasing the possession or transforming it into custody (Article 1141 cc) according to the principles of correctness and diligence.
2017
Il chiamato possessore, purché iure hereditatis (arg. ex art. 450, comma 2, c.c.) e pienamente capace (arg. ex art. 489 c.c.), acquista l’eredità puramente e semplicemente, nonostante la tempestiva rinunzia ex art. 519 c.c., se non redige l’inventario entro tre mesi (art. 485, comma 2, c.c.) dall’apertura della successione o, in caso di chiamato (pur sempre capace ma) non delato, dalla notizia della devoluta eredità (da intendersi come effettiva devoluzione dell’eredità). Il bene o i beni posseduti, per imporre al chiamato la redazione dell’inventario nonostante la rinunzia (art. 519 c.c.), non soltanto non devono essere soggetti a forme di pubblicità, che li rendono di per sé non occultabili, ma devono essere di non modico valore in proporzione al valore dell’intera eredità. L’acquisto ex lege, tuttavia, non si verifica qualora, dopo la rinunzia, l’eredità sia nel frattempo acquisita per intero, prima del termine previsto, da altri chiamati (arg. ex artt. 459, 525 e 521 c.c.), con la conseguenza di far venire meno la vocazione e la delazione a favore del rinunziante prima del termine previsto. Nel predetto termine, per evitare l’acquisto, è fatta in ogni caso salva la possibilità di non redigere l’inventario, ma di rinunziare all’eredità dismettendo concretamente il possesso o mutandolo in detenzione (arg. ex art. 1141 c.c.) secondo correttezza e diligenza. Ai fini della circolazione dei beni di provenienza successoria rimane ferma la disciplina dell’acquisto dall’erede apparente anche nei confronti degli altri chiamati che sul presupposto dell’efficacia della rinunzia risulterebbero delati. In capo al notaio non sussiste alcuna responsabilità, salvo l’obbligo di informare il chiamato possessore di beni di significativo valore e non soggetti a pubblicità sui rischi di inutilità di una mera rinunzia all’eredità (ex art. 519 c.c.) non accompagnata tempestivamente dall’inventario e/o dal mutamento o dalla perdita del possesso, fatto salvo sempre l’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati prima del termine ex art. 485 c.c. Nello scritto sono analizzati anche i temi della natura e degli effetti della rinunzia all’eredità, della forma della «revoca» e dell’acquisto ex lege.
possesso; successione; ex lege
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Possesso, rinunzia e acquisto ex lege dell'eredità / Perlingieri, Giovanni. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - 2(2017), pp. 503-532.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1410767
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