The input of European harmonization legislation led to a duplication of definition of money laundering. The need to adapt to the Third Money Laundering Directive, which the Italian legal system has done with the Legislative Decree no. N. 231/2007, produced the difficult relationship between the notion of recycling as well as delivered by the art .. 648 ff of the Criminal Code, and a notion as that being developed by the EU, wider, and to include criminal phenomena such as self-laundering, to date unrelated to the appearance codicistica recycling. In the work we retrace the events that accompanied, the making of the definition of recycling, especially if they were involved in such criminal conduct business. In this sense, the UN Convention against Transnational Organized Crime, noted the transnational nature of crime - including money laundering-that most alarmed the international community, required by Italian law to meet our penalty with respect to the offenses precisely recycling, while requiring them for the introduction of the liability of legal persons. Italy meets this demand with two different predictions that happen in time with the assumptions and application areas of different extension. The Legislative Decree 231/07 (which occurs by repealing the paragraphs 5 and 6 of art.'s 10 Ln 146/06 Implementation of the Convention) introduces the art. 25g in which predicate offenses involving Articles. 648, 648 bis, 648 ter, however, eliminating the double requirement of "transnational" and "participation in organized criminal group," which, in the opinion of the writer, best explained the reasons for the alarm on the topic and the ratio of ' regulatory apparatus that was intended apprestare.

Gli input europei di armonizzazione normativa hanno determinato una duplicazione definitoria in materia di riciclaggio. La necessità di adeguamento alla Terza direttiva antiriciclaggio, cui l’ordinamento italiano ha provveduto con il d.lgs. n. 231/2007, ha prodotto la difficile convivenza tra la nozione di riciclaggio così come consegnata dagli art.. 648 ss del codice penale, ed una nozione, quale quella elaborata in sede comunitaria, più ampia, e tale da includere fenomeni criminali, quali l’autoriciclaggio, ad oggi estranei alla fisionomia codicistica del riciclaggio. Nel lavoro si ripercorrono le vicende che hanno accompagnato l’enuclearsi della definizione del riciclaggio, soprattutto laddove in tali condotte delittuose fossero coinvolte le imprese. In tal senso la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, preso atto del carattere transnazionale dei fenomeni criminali – tra cui il riciclaggio- che maggiormente allarmano al comunità internazionale, imponeva all’ordinamento italiano l’assolvimento di obblighi di penalizzazione con riguardo appunto ai reati di riciclaggio, richiedendo al contempo per essi l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche. L’Italia risponde a tale richiesta con due diverse previsioni che si succedono nel tempo con presupposti e ambiti applicativi di diversa estensione. Il d.lgs 231/07 (che interviene abrogando i commi 5 e 6 dell’art. 10 della L.n. 146/06 di attuazione della Convenzione) introduce infatti l’art. 25 octies in cui prevedono come reati presupposto gli artt. 648, 648 bis, 648 ter; eliminando tuttavia il doppio requisito della “transnazionalità” e della “partecipazione al gruppo criminale organizzato”, che, ad avviso di chi scrive, meglio spiegavano le ragioni dell’allarme internazionale sul tema e la ratio dell’apparato normativo che si era inteso apprestare.

La "duplicazione" definitoria come risposta italiana agli input europei di armonizzazione in materia di riciclaggio / Trapasso, MARIA TERESA. - In: RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. - ISSN 1722-7119. - (2010).

La "duplicazione" definitoria come risposta italiana agli input europei di armonizzazione in materia di riciclaggio.

TRAPASSO, MARIA TERESA
2010

Abstract

The input of European harmonization legislation led to a duplication of definition of money laundering. The need to adapt to the Third Money Laundering Directive, which the Italian legal system has done with the Legislative Decree no. N. 231/2007, produced the difficult relationship between the notion of recycling as well as delivered by the art .. 648 ff of the Criminal Code, and a notion as that being developed by the EU, wider, and to include criminal phenomena such as self-laundering, to date unrelated to the appearance codicistica recycling. In the work we retrace the events that accompanied, the making of the definition of recycling, especially if they were involved in such criminal conduct business. In this sense, the UN Convention against Transnational Organized Crime, noted the transnational nature of crime - including money laundering-that most alarmed the international community, required by Italian law to meet our penalty with respect to the offenses precisely recycling, while requiring them for the introduction of the liability of legal persons. Italy meets this demand with two different predictions that happen in time with the assumptions and application areas of different extension. The Legislative Decree 231/07 (which occurs by repealing the paragraphs 5 and 6 of art.'s 10 Ln 146/06 Implementation of the Convention) introduces the art. 25g in which predicate offenses involving Articles. 648, 648 bis, 648 ter, however, eliminating the double requirement of "transnational" and "participation in organized criminal group," which, in the opinion of the writer, best explained the reasons for the alarm on the topic and the ratio of ' regulatory apparatus that was intended apprestare.
2010
Gli input europei di armonizzazione normativa hanno determinato una duplicazione definitoria in materia di riciclaggio. La necessità di adeguamento alla Terza direttiva antiriciclaggio, cui l’ordinamento italiano ha provveduto con il d.lgs. n. 231/2007, ha prodotto la difficile convivenza tra la nozione di riciclaggio così come consegnata dagli art.. 648 ss del codice penale, ed una nozione, quale quella elaborata in sede comunitaria, più ampia, e tale da includere fenomeni criminali, quali l’autoriciclaggio, ad oggi estranei alla fisionomia codicistica del riciclaggio. Nel lavoro si ripercorrono le vicende che hanno accompagnato l’enuclearsi della definizione del riciclaggio, soprattutto laddove in tali condotte delittuose fossero coinvolte le imprese. In tal senso la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, preso atto del carattere transnazionale dei fenomeni criminali – tra cui il riciclaggio- che maggiormente allarmano al comunità internazionale, imponeva all’ordinamento italiano l’assolvimento di obblighi di penalizzazione con riguardo appunto ai reati di riciclaggio, richiedendo al contempo per essi l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche. L’Italia risponde a tale richiesta con due diverse previsioni che si succedono nel tempo con presupposti e ambiti applicativi di diversa estensione. Il d.lgs 231/07 (che interviene abrogando i commi 5 e 6 dell’art. 10 della L.n. 146/06 di attuazione della Convenzione) introduce infatti l’art. 25 octies in cui prevedono come reati presupposto gli artt. 648, 648 bis, 648 ter; eliminando tuttavia il doppio requisito della “transnazionalità” e della “partecipazione al gruppo criminale organizzato”, che, ad avviso di chi scrive, meglio spiegavano le ragioni dell’allarme internazionale sul tema e la ratio dell’apparato normativo che si era inteso apprestare.
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La "duplicazione" definitoria come risposta italiana agli input europei di armonizzazione in materia di riciclaggio / Trapasso, MARIA TERESA. - In: RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. - ISSN 1722-7119. - (2010).
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