Prevailing case law that excludes "political reasons" may be characterized as "imperative grounds of moral or social value", relevant art. 62 n. 1 of the Criminal Code for the purpose of easing the pain, because, as it motivates their nature that draws on universally shared values ​​(as it is assumed to be the reasons relevant to their qualification as a mitigating circumstance under art. N1 62 cp). The work intends to distance himself from such interpretative reconstruction, which is at odds with the Constitution, which, especially in a society informed ideological pluralism and the protection of minorities, of opinions "dissonant" is the guarantor. In this sense, it highlights the unreasonableness of using a quantitative criterion for the identification of "reasons of particular moral or social value." In contrast, an interpretive option that enhances the pluralistic perspective in the identification of the relevant grounds under art. 62 1 cp is the only one, is observed, which can be said to be consistent not only with the present structure of society, but also with what seems the other vocation in attenuating word, that appeal to represent a sort of "sentinel" who is responsible for reporting to the legislature values ​​with respect to which there is a growing awareness and for which we need a serious discussion as to the appropriateness of punishing conduct that would prove to be not only inspired, but informed.

Prevalente giurisprudenza esclude che i “motivi politici” possano essere qualificati come “motivi di particolare valore morale o sociale”, rilevanti ex art. 62 n. 1 cp ai fini di un’attenuazione della pena, in ragione, così si motiva, della loro natura che non attinge a valori universalmente condivisi (come si assume debbano essere i motivi rilevanti ai fini della loro qualificazione come circostanza attenuante ex art. 62 n1 cp). Il lavoro intende prendere le distanze da tale ricostruzione interpretativa, che si pone in contraddizione con la Costituzione la quale, soprattutto in una società informata al pluralismo ideologico ed alla tutela delle minoranze, delle opinioni “dissonanti” si fa garante. In tal senso si sottolinea l’irragionevolezza del ricorso ad un criterio quantitativo per l’individuazione dei “motivi di particolare valore morale o sociale”. Diversamente, una opzione interpretativa che valorizzi la prospettiva pluralistica nella identificazione dei motivi rilevanti ex art. 62 n.1 cp è l’unica, si osserva, che possa dirsi coerente non solo con la conformazione attuale della società, ma anche con quella che parrebbe l’altra vocazione dell’attenuante in parola, vale adire quella di rappresentare una sorta di “sentinella” che ha il compito di segnalare al legislatore valori rispetto ai quali vi è una crescente sensibilità e per i quali si rende necessaria una seria riflessione in ordine all’opportunità di punire le condotte che da essere risultino non solo ispirate, ma informate.

Riflessioni in tema di rilevanza attenuante dei ‘motivi politici’ e di autonomia interpretativa in materia di ‘provocazione’ / Trapasso, MARIA TERESA. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 11:(2009), pp. 4247-4263.

Riflessioni in tema di rilevanza attenuante dei ‘motivi politici’ e di autonomia interpretativa in materia di ‘provocazione’

TRAPASSO, MARIA TERESA
2009

Abstract

Prevailing case law that excludes "political reasons" may be characterized as "imperative grounds of moral or social value", relevant art. 62 n. 1 of the Criminal Code for the purpose of easing the pain, because, as it motivates their nature that draws on universally shared values ​​(as it is assumed to be the reasons relevant to their qualification as a mitigating circumstance under art. N1 62 cp). The work intends to distance himself from such interpretative reconstruction, which is at odds with the Constitution, which, especially in a society informed ideological pluralism and the protection of minorities, of opinions "dissonant" is the guarantor. In this sense, it highlights the unreasonableness of using a quantitative criterion for the identification of "reasons of particular moral or social value." In contrast, an interpretive option that enhances the pluralistic perspective in the identification of the relevant grounds under art. 62 1 cp is the only one, is observed, which can be said to be consistent not only with the present structure of society, but also with what seems the other vocation in attenuating word, that appeal to represent a sort of "sentinel" who is responsible for reporting to the legislature values ​​with respect to which there is a growing awareness and for which we need a serious discussion as to the appropriateness of punishing conduct that would prove to be not only inspired, but informed.
2009
Prevalente giurisprudenza esclude che i “motivi politici” possano essere qualificati come “motivi di particolare valore morale o sociale”, rilevanti ex art. 62 n. 1 cp ai fini di un’attenuazione della pena, in ragione, così si motiva, della loro natura che non attinge a valori universalmente condivisi (come si assume debbano essere i motivi rilevanti ai fini della loro qualificazione come circostanza attenuante ex art. 62 n1 cp). Il lavoro intende prendere le distanze da tale ricostruzione interpretativa, che si pone in contraddizione con la Costituzione la quale, soprattutto in una società informata al pluralismo ideologico ed alla tutela delle minoranze, delle opinioni “dissonanti” si fa garante. In tal senso si sottolinea l’irragionevolezza del ricorso ad un criterio quantitativo per l’individuazione dei “motivi di particolare valore morale o sociale”. Diversamente, una opzione interpretativa che valorizzi la prospettiva pluralistica nella identificazione dei motivi rilevanti ex art. 62 n.1 cp è l’unica, si osserva, che possa dirsi coerente non solo con la conformazione attuale della società, ma anche con quella che parrebbe l’altra vocazione dell’attenuante in parola, vale adire quella di rappresentare una sorta di “sentinella” che ha il compito di segnalare al legislatore valori rispetto ai quali vi è una crescente sensibilità e per i quali si rende necessaria una seria riflessione in ordine all’opportunità di punire le condotte che da essere risultino non solo ispirate, ma informate.
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Riflessioni in tema di rilevanza attenuante dei ‘motivi politici’ e di autonomia interpretativa in materia di ‘provocazione’ / Trapasso, MARIA TERESA. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 11:(2009), pp. 4247-4263.
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