Il presente scritto suggerisce una revisione del valore giuridico riconosciuto alle decisioni della Commissione Europea (“Commissione EU” o “Commissione”) in materia di diritto della concorrenza ‘quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’Art. 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione’ ex Art. 16 (1), Regolamento EU n. 1 del 2003. A tale conclusione si perverrà all’esito di un’ampia riflessione dei rapporti tra Public e Private Enforcement, tesa a valorizzare l’importanza dell’uniforme applicazione del diritto europeo della concorrenza. Quest’ultimo, infatti, è il prodotto non solo del Public Enforcement operato della Commissione e dalle varie Autorità della Concorrenza Nazionali (“NCAs’’), ma anche del Private Enforcement realizzato dalle giurisdizioni nazionali. Del ruolo interpretato da queste ultime è cosciente lo stesso Regolamento n. 1/2003, sia all’Art. 6 che al considerando 7.
L’uniformità del diritto europeo della concorrenza e il valore giuridico delle Decisioni della Commissione in materia di Competition Law: un revirement nécessaire / Carovano, Gabriele. - In: MERCATO CONCORRENZA REGOLE. - ISSN 1590-5128. - (2019).
L’uniformità del diritto europeo della concorrenza e il valore giuridico delle Decisioni della Commissione in materia di Competition Law: un revirement nécessaire
Gabriele Carovano
2019
Abstract
Il presente scritto suggerisce una revisione del valore giuridico riconosciuto alle decisioni della Commissione Europea (“Commissione EU” o “Commissione”) in materia di diritto della concorrenza ‘quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’Art. 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione’ ex Art. 16 (1), Regolamento EU n. 1 del 2003. A tale conclusione si perverrà all’esito di un’ampia riflessione dei rapporti tra Public e Private Enforcement, tesa a valorizzare l’importanza dell’uniforme applicazione del diritto europeo della concorrenza. Quest’ultimo, infatti, è il prodotto non solo del Public Enforcement operato della Commissione e dalle varie Autorità della Concorrenza Nazionali (“NCAs’’), ma anche del Private Enforcement realizzato dalle giurisdizioni nazionali. Del ruolo interpretato da queste ultime è cosciente lo stesso Regolamento n. 1/2003, sia all’Art. 6 che al considerando 7.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.