Il potenziamento umano consiste in una modifica volta a migliorare la performance umana individuale attraverso interventi scientifici o tecnologici sul corpo umano. Esso si basa su tecniche volte a trasformare l’aspetto estetico, aumentare prestazioni sportive, fisiche, ed intellettuali, ed aumentare la capacità di lavoro. L’obiettivo del nostro studio è individuare i margini etici e giuridici, medico legali e medico sociali entro i quali inserire il potenziamento, considerando che il miglioramento è inevitabile in quanto gli esseri umani sono competitivi per natura ed il cambiamento è ragione principale della nostra evoluzione. Occorre pertanto valutare se il ricorrere a tecnologie di potenziamento sia lesivo della dignità umana oppure sia strumento utile a migliorare le condizioni di vita dell’uomo. In un primo momento si è proceduto alla ricerca bibliografica dedicata all’inquadramento dello HE mediante l’analisi terminologica entrando nel dibattito storico-evolutivo dei concetti di salute e di potenziamento, affrontando gli aspetti di pertinenza biogiuridica come ad esempio i possibili impatti negativi su dignità, identità, libertà ed uguaglianza, e mettendo a confronto teorie scientifiche ed umanistiche. In un secondo momento si è proceduto all’analisi dettagliata del quadro normativo nazionale e sovranazionale degli ultimi dieci anni, dallo Human Enhancement Study dello STOA ai pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica. A partire da tale inquadramento sono state individuate e trattate alcune tipologie di potenziamento, utilizzando un approccio metodologico medico sociale ed approfondendo ciascuna tematica sia sotto il profilo dottrinario sia sotto il profilo giurisprudenziale: doping, chirurgia estetica e divieto di selezione eugenetica (tecniche già disciplinate); smart drugs e deep brain stimulation (tecniche già disciplinate per utilizzo a scopo terapeutico, ma talvolta il loro utilizzo esula dalla cura di patologie); potenziamento militare e potenziamento biologico (tecniche in fase sperimentale). Di ciascuna di esse sono state rappresentate le peculiari difficoltà nell’identificazione dei limiti di liceità associati a variabili di differenziazione, tra cui invasività, durata, reversibilità, trasmissibilità ai discendenti, etc. In particolare nell’ambito della Medicina Estetica,al fine di comprendere il fenomeno del Physical Enhancementnella sua concretezza quotidiana e di verificare se abbia effetti positivi o ricadute negative sull’equilibrio psico-fisico dell’individuo, è stata elaborata un’analisi casistica mediante redazione di un questionario. Alla luce di quanto esposto, risulta fondamentale che il diritto si tenga al passo con i tempi, così come è auspicabile che anche lo sviluppo frenetico delle ricerche scientifiche vada di pari passo con l’ossequio dei principi etici e giuridici di rispetto dell’essere umano. A tal fine si è tentato di dare un input per la realizzazione di una normativa generalizzata, in grado di soddisfare pienamente i bisogni individuali e collettivi, che disciplini lo Human Enhancement partendo dal presupposto inderogabile del rispetto dei diritti inviolabili, propri ed altrui, ed avente come ipotetico oggetto di tutela comune la salute, la sicurezza sociale, i costi economici gravanti sulla collettività.
Human enhancement: questioni biogiuridiche / Ricci, Lidia. - (2020 Feb 18).
Human enhancement: questioni biogiuridiche
RICCI, LIDIA
18/02/2020
Abstract
Il potenziamento umano consiste in una modifica volta a migliorare la performance umana individuale attraverso interventi scientifici o tecnologici sul corpo umano. Esso si basa su tecniche volte a trasformare l’aspetto estetico, aumentare prestazioni sportive, fisiche, ed intellettuali, ed aumentare la capacità di lavoro. L’obiettivo del nostro studio è individuare i margini etici e giuridici, medico legali e medico sociali entro i quali inserire il potenziamento, considerando che il miglioramento è inevitabile in quanto gli esseri umani sono competitivi per natura ed il cambiamento è ragione principale della nostra evoluzione. Occorre pertanto valutare se il ricorrere a tecnologie di potenziamento sia lesivo della dignità umana oppure sia strumento utile a migliorare le condizioni di vita dell’uomo. In un primo momento si è proceduto alla ricerca bibliografica dedicata all’inquadramento dello HE mediante l’analisi terminologica entrando nel dibattito storico-evolutivo dei concetti di salute e di potenziamento, affrontando gli aspetti di pertinenza biogiuridica come ad esempio i possibili impatti negativi su dignità, identità, libertà ed uguaglianza, e mettendo a confronto teorie scientifiche ed umanistiche. In un secondo momento si è proceduto all’analisi dettagliata del quadro normativo nazionale e sovranazionale degli ultimi dieci anni, dallo Human Enhancement Study dello STOA ai pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica. A partire da tale inquadramento sono state individuate e trattate alcune tipologie di potenziamento, utilizzando un approccio metodologico medico sociale ed approfondendo ciascuna tematica sia sotto il profilo dottrinario sia sotto il profilo giurisprudenziale: doping, chirurgia estetica e divieto di selezione eugenetica (tecniche già disciplinate); smart drugs e deep brain stimulation (tecniche già disciplinate per utilizzo a scopo terapeutico, ma talvolta il loro utilizzo esula dalla cura di patologie); potenziamento militare e potenziamento biologico (tecniche in fase sperimentale). Di ciascuna di esse sono state rappresentate le peculiari difficoltà nell’identificazione dei limiti di liceità associati a variabili di differenziazione, tra cui invasività, durata, reversibilità, trasmissibilità ai discendenti, etc. In particolare nell’ambito della Medicina Estetica,al fine di comprendere il fenomeno del Physical Enhancementnella sua concretezza quotidiana e di verificare se abbia effetti positivi o ricadute negative sull’equilibrio psico-fisico dell’individuo, è stata elaborata un’analisi casistica mediante redazione di un questionario. Alla luce di quanto esposto, risulta fondamentale che il diritto si tenga al passo con i tempi, così come è auspicabile che anche lo sviluppo frenetico delle ricerche scientifiche vada di pari passo con l’ossequio dei principi etici e giuridici di rispetto dell’essere umano. A tal fine si è tentato di dare un input per la realizzazione di una normativa generalizzata, in grado di soddisfare pienamente i bisogni individuali e collettivi, che disciplini lo Human Enhancement partendo dal presupposto inderogabile del rispetto dei diritti inviolabili, propri ed altrui, ed avente come ipotetico oggetto di tutela comune la salute, la sicurezza sociale, i costi economici gravanti sulla collettività.File | Dimensione | Formato | |
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