vengono ripercorsi, in relazione agli arresti della giurisprudenza della Cassazione, le questioni più rilevanti in tema di licenziamento per GMO. In primo luogo si esamina, condividendone le conclusioni, la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, che esclude la necessità per il datore di lavoro di specificare le motivazioni delle decisioni organizzative che comportano la soppressione del posto di lavoro e, quindi, il licenziamento per GMO. Poi si prendono in considerazione le decisioni della Suprema Corte che ai fini dell'applicazione della reintegrazione prevista dall'art. 18, comma 7 ritengono che la manifesta insussistenza vada verificata con riferimento sia alla ragione organizzativa sia al ripescaggio, in quanto questi due elementi concorrono ad integrare la fattispecie del GMO. La critica rivolta a questa soluzione non nega l'appartenenza del ripescaggio alla fattispecie del GMO, ma si fonda sulla formulazione dell'art. 18, comma 7 che limita la reintegrazione al solo caso in cui la manifesta insussistenza riguardi il "fatto" costitutivo del GMO, enucleando così all'interno della fattispecie del GMO un elemento (appunto, quello del "fatto") la cui manifesta insussistenza determina la reintegrazione del lavoratore, E nel "fatto" non rientra anche il ripescaggio, ma solo la decisione organizzativa che causa il licenziamento.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento negli approdi nomifilattici della Cassazione / Maresca, A.. - In: MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO. - ISSN 0025-4959. - 3:(2019), pp. 553-562.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento negli approdi nomifilattici della Cassazione
A. Maresca
2019
Abstract
vengono ripercorsi, in relazione agli arresti della giurisprudenza della Cassazione, le questioni più rilevanti in tema di licenziamento per GMO. In primo luogo si esamina, condividendone le conclusioni, la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, che esclude la necessità per il datore di lavoro di specificare le motivazioni delle decisioni organizzative che comportano la soppressione del posto di lavoro e, quindi, il licenziamento per GMO. Poi si prendono in considerazione le decisioni della Suprema Corte che ai fini dell'applicazione della reintegrazione prevista dall'art. 18, comma 7 ritengono che la manifesta insussistenza vada verificata con riferimento sia alla ragione organizzativa sia al ripescaggio, in quanto questi due elementi concorrono ad integrare la fattispecie del GMO. La critica rivolta a questa soluzione non nega l'appartenenza del ripescaggio alla fattispecie del GMO, ma si fonda sulla formulazione dell'art. 18, comma 7 che limita la reintegrazione al solo caso in cui la manifesta insussistenza riguardi il "fatto" costitutivo del GMO, enucleando così all'interno della fattispecie del GMO un elemento (appunto, quello del "fatto") la cui manifesta insussistenza determina la reintegrazione del lavoratore, E nel "fatto" non rientra anche il ripescaggio, ma solo la decisione organizzativa che causa il licenziamento.File | Dimensione | Formato | |
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