Coll'art. 13, 5° comma, l. 9 dicembre 1998 n.431, la disciplina delle locazioni abitative aveva introdotto nella legislazione italiana un modello rimediale affatto originale, caratterizzato da una tutela di natura costitutiva in relazione ad ipotesi particolarmente riprovevoli di illiceità del comportamento di una parte nei confronti dell'altra. Il recente intervento normativo del 2015 ha tuttavia profondamente inciso sull'istituto della riconduzione a condizioni conformi, modificandone radicalmente i connotati. L'abrogazione di una norma quasi sempre induce l'interprete ad un atteggiamento di progressiva disattenzione verso una regola non più in vigore, che il tempo renderà, al più, oggetto di interesse da parte degli storici. Questo scritto vorrebbe reagire contro il naturale corso degli eventi e fornire uno spunto di riflessione sull'attualità, anche oltre i confini del tipo legale che ne aveva consentito l'emersione, della riconduzione a condizioni conformi di un contratto nullo per difetto di forma a causa della pretesa di una delle parti di disattendere l'onere formale legalmente imposto.
In memoria di una norma abrogata (art. 13, 5° comma, l. 9 dicembre 1998, n. 431, in tema di nullità di clausole locatizie e riconduzione a conformità) / Addis, Fabio. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - 143:6, pt. V(2018), pp. 238-245.
In memoria di una norma abrogata (art. 13, 5° comma, l. 9 dicembre 1998, n. 431, in tema di nullità di clausole locatizie e riconduzione a conformità)
Fabio Addis
2018
Abstract
Coll'art. 13, 5° comma, l. 9 dicembre 1998 n.431, la disciplina delle locazioni abitative aveva introdotto nella legislazione italiana un modello rimediale affatto originale, caratterizzato da una tutela di natura costitutiva in relazione ad ipotesi particolarmente riprovevoli di illiceità del comportamento di una parte nei confronti dell'altra. Il recente intervento normativo del 2015 ha tuttavia profondamente inciso sull'istituto della riconduzione a condizioni conformi, modificandone radicalmente i connotati. L'abrogazione di una norma quasi sempre induce l'interprete ad un atteggiamento di progressiva disattenzione verso una regola non più in vigore, che il tempo renderà, al più, oggetto di interesse da parte degli storici. Questo scritto vorrebbe reagire contro il naturale corso degli eventi e fornire uno spunto di riflessione sull'attualità, anche oltre i confini del tipo legale che ne aveva consentito l'emersione, della riconduzione a condizioni conformi di un contratto nullo per difetto di forma a causa della pretesa di una delle parti di disattendere l'onere formale legalmente imposto.File | Dimensione | Formato | |
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