La tesi, partendo dalla problematica sottesa alla circolazione dei beni di provenienza donativa e al loro impiego per l’accesso al credito, esamina le soluzioni all’uopo possibili; in particolare tratta la discussa questione dell’ammissibilità della rinuncia all’azione di restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario prima dell’apertura della successione del donante, valutandone altresì i limiti della sua necessarietà. Lo studio, iniziando da una sintetica esposizione delle problematiche aperte dal principio di intangibilità della legittima (di cui principalmente all’art 549 c.c.) che limita il potere del disponente o de cuius - anche in sede di redazione del testamento - e dal divieto di ogni patto successorio (artt. 458 e 557 c.c.) - limite che riguarda principalmente, ai nostri fini, coloro che rebus sic stantibus risulterebbero essere legittimari - analizza gli espedienti elaborati nella prassi notarile per favorire la circolazione dei beni di provenienza donativa ed il loro impiego per l’accesso al credito. L’attenzione si incentra sui principali istituti all’uopo utilizzati: la fideiussione rilasciata dal donante o dai suoi vicini congiunti per il caso di esercizio dell’azione di restituzione verso il terzo acquirente da parte del legittimario (con rispettive varianti rinvenute nella prassi), la risoluzione della donazione per mutuo dissenso, l’impegno alla stipula di un accordo di reintegrazione della legittima ed infine la discussa figura della novazione del contratto di donazione, di recente teorizzazione. Posto che nessuno di tali istituti pone in sicurezza l’acquisto del terzo avente causa dal donatario o la garanzia reale da questi concessa (o per frode al divieto di cui all’art 557 secondo comma c.c., piuttosto che a quello di cui all’art. 549 c.c., o per le difficoltà sottese alla ricostruzione giuridica degli istituti adoperati), si analizza quello che è un ulteriore – e più recente – rimedio prospettato dagli studiosi e dagli operatori del diritto: la rinuncia all’azione di restituzione verso – i soli - terzi. Si tratta della discussa possibilità di rinunciare ad un rimedio secondo Alcuni funzionale all’esperimento dell’azione di riduzione, prima ancora della morte del donante; mancando una previsione normativa in tal senso, si analizza allora ogni principale orientamento volto ad ammetterne o ad escluderne la legittimità. In particolare si sostiene l’impostazione di segno positivo, adducendo principalmente la distinzione tra l’azione di riduzione (cui invero solamente l’art 557 comma 2 c.c. si riferisce) e l’azione di restituzione vero i terzi aventi causa dal donatario, e soprattutto la possibilità di rinunciare al diritto di opposizione alla donazione, come consentito dalla riforma attuata all’art. 563 comma 4 c.c. nel 2005 con il D.L. 35 del 14 marzo (con un superamento così dell’obiezione data dal generale divieto di stipula di patti successori abdicativi di cui all’art 458 c.c.). Sul punto, si fa infatti notare come, avendo il legislatore ammesso la rinuncia all’azione di restituzione vero i terzi aventi causa dal donatario nel termine differito del ventennio, si possa ammettere anche una rinunzia con effetti immediati. Si è poi analizzato nel dettaglio il funzionamento dell’istituto, da un punto di vista sostanziale e della trascrizione (facoltativa e non esperibile in via autonoma, avente la sola funzione di contribuire ad irrobustire il legittimo affidamento dei terzi sulla stabilità dell’acquisto), con specifico esamine di due decreti pronunciati rispettivamente dei tribunali di Torino (anno 2014) e di Pescara (anno 2017) che hanno valutato, seppur per obiter, la questione. Si sono altresì valutati i limiti della rinuncia all’azione di restituzione verso terzi – pur volendola ammettere - dettati prevalentemente dalla necessità che la rinuncia (per poter essere utile ai fini della migliore circolazione dei beni di provenienza donativa) provenga da tutti coloro che potrebbero essere legittimari e dal rischio comunque che ne sopravvengono di ulteriori. Non rimane inoltre pacifico che la rinunzia, in caso di premorienza di un discendente, vincoli anche il di lui figlio chiamato alla successione per rappresentazione. Infine, stante l’assenza di un orientamento della Suprema Corte sul punto che possa rassicurare gli operatori, e tanto meno di un intervento legislativo, si sono analizzati gli istituti che realizzano una liberalità indiretta, valutando la loro stabilità alla luce dell’azione di riduzione e di restituzione ed i casi in cui possono essere impiegati in via alternativa alla donazione diretta, di modo da escludere ad origine i limiti alla circolazione e alla concessione in garanzia della provenienza donativa.

Gli atti dispositivi della legittima prima dell'apertura della successione / Paganelli, Michela. - (2019 Dec 03).

Gli atti dispositivi della legittima prima dell'apertura della successione

PAGANELLI, MICHELA
03/12/2019

Abstract

La tesi, partendo dalla problematica sottesa alla circolazione dei beni di provenienza donativa e al loro impiego per l’accesso al credito, esamina le soluzioni all’uopo possibili; in particolare tratta la discussa questione dell’ammissibilità della rinuncia all’azione di restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario prima dell’apertura della successione del donante, valutandone altresì i limiti della sua necessarietà. Lo studio, iniziando da una sintetica esposizione delle problematiche aperte dal principio di intangibilità della legittima (di cui principalmente all’art 549 c.c.) che limita il potere del disponente o de cuius - anche in sede di redazione del testamento - e dal divieto di ogni patto successorio (artt. 458 e 557 c.c.) - limite che riguarda principalmente, ai nostri fini, coloro che rebus sic stantibus risulterebbero essere legittimari - analizza gli espedienti elaborati nella prassi notarile per favorire la circolazione dei beni di provenienza donativa ed il loro impiego per l’accesso al credito. L’attenzione si incentra sui principali istituti all’uopo utilizzati: la fideiussione rilasciata dal donante o dai suoi vicini congiunti per il caso di esercizio dell’azione di restituzione verso il terzo acquirente da parte del legittimario (con rispettive varianti rinvenute nella prassi), la risoluzione della donazione per mutuo dissenso, l’impegno alla stipula di un accordo di reintegrazione della legittima ed infine la discussa figura della novazione del contratto di donazione, di recente teorizzazione. Posto che nessuno di tali istituti pone in sicurezza l’acquisto del terzo avente causa dal donatario o la garanzia reale da questi concessa (o per frode al divieto di cui all’art 557 secondo comma c.c., piuttosto che a quello di cui all’art. 549 c.c., o per le difficoltà sottese alla ricostruzione giuridica degli istituti adoperati), si analizza quello che è un ulteriore – e più recente – rimedio prospettato dagli studiosi e dagli operatori del diritto: la rinuncia all’azione di restituzione verso – i soli - terzi. Si tratta della discussa possibilità di rinunciare ad un rimedio secondo Alcuni funzionale all’esperimento dell’azione di riduzione, prima ancora della morte del donante; mancando una previsione normativa in tal senso, si analizza allora ogni principale orientamento volto ad ammetterne o ad escluderne la legittimità. In particolare si sostiene l’impostazione di segno positivo, adducendo principalmente la distinzione tra l’azione di riduzione (cui invero solamente l’art 557 comma 2 c.c. si riferisce) e l’azione di restituzione vero i terzi aventi causa dal donatario, e soprattutto la possibilità di rinunciare al diritto di opposizione alla donazione, come consentito dalla riforma attuata all’art. 563 comma 4 c.c. nel 2005 con il D.L. 35 del 14 marzo (con un superamento così dell’obiezione data dal generale divieto di stipula di patti successori abdicativi di cui all’art 458 c.c.). Sul punto, si fa infatti notare come, avendo il legislatore ammesso la rinuncia all’azione di restituzione vero i terzi aventi causa dal donatario nel termine differito del ventennio, si possa ammettere anche una rinunzia con effetti immediati. Si è poi analizzato nel dettaglio il funzionamento dell’istituto, da un punto di vista sostanziale e della trascrizione (facoltativa e non esperibile in via autonoma, avente la sola funzione di contribuire ad irrobustire il legittimo affidamento dei terzi sulla stabilità dell’acquisto), con specifico esamine di due decreti pronunciati rispettivamente dei tribunali di Torino (anno 2014) e di Pescara (anno 2017) che hanno valutato, seppur per obiter, la questione. Si sono altresì valutati i limiti della rinuncia all’azione di restituzione verso terzi – pur volendola ammettere - dettati prevalentemente dalla necessità che la rinuncia (per poter essere utile ai fini della migliore circolazione dei beni di provenienza donativa) provenga da tutti coloro che potrebbero essere legittimari e dal rischio comunque che ne sopravvengono di ulteriori. Non rimane inoltre pacifico che la rinunzia, in caso di premorienza di un discendente, vincoli anche il di lui figlio chiamato alla successione per rappresentazione. Infine, stante l’assenza di un orientamento della Suprema Corte sul punto che possa rassicurare gli operatori, e tanto meno di un intervento legislativo, si sono analizzati gli istituti che realizzano una liberalità indiretta, valutando la loro stabilità alla luce dell’azione di riduzione e di restituzione ed i casi in cui possono essere impiegati in via alternativa alla donazione diretta, di modo da escludere ad origine i limiti alla circolazione e alla concessione in garanzia della provenienza donativa.
3-dic-2019
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1335192
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