In our approach, subjective juridical positions in administrative law must be considered in the light of the function, representing the conjunction between the structural side and the teleological side expressed by the function itself. In this regard, Article 6 ECHR has a preeminent role, considering its aptitude to include different structural models of procedure, depending on the placing of the procedural guarantees in the administrative procedure or in the ex post judicial proceedings. Subjective procedural positions reflect the model they belong to, having a different content – and being the consequences of their violation different – in a collaborative/guarantistic model compared to the ones in a strict guarantistic model. In this view, the analysis is focused on the different procedural models that can be found in the Italian administrative law system

La concezione delle situazioni giuridiche soggettive nell’ambito del diritto amministrativo merita una rimeditazione in relazione al rapporto in cui esse si pongono rispetto alla funzione, la quale, nella sua considerazione quale farsi della decisione, è punto di sintesi tra il piano organizzativo e procedurale, da un lato, e quello teleologico, che la stessa struttura della funzione esprime, dall’altro. Sotto tale profilo, si è già avuto modo di considerare come, in relazione alle situazioni giuridiche prettamente procedimentali, il nostro assetto ordinamentale consenta di ricavare una connotazione della funzione, riferita all’attività posta in essere dalla P.A., che, appunto nell’ambito in relazione al quale le situazioni procedimentali trovano riscontro, prenda le mosse dal rilievo teleologico attribuito in tal senso alla partecipazione. Questo si verrebbe a ricavare dal modello procedimentale fatto proprio dal diritto positivo in quanto espressione di un dato ordinamentale, sia sotto il profilo costituzionale sia in relazione al diritto europeo. In questo modo, risulta possibile procedere alla ricostruzione di differenti modelli procedimentali, tra cui in particolare quello dell’azione generale dell’Amministrazione, che è caratterizzato nel senso di un contraddittorio misto collaborativo/garantisco, e come tale si differenzia da un modello che si connota in senso prettamente garantistico. Al fine della considerazione dei diversi modelli sotto il profilo strutturale, un ruolo di particolare importanza riveste l’art. 6 CEDU, sul canone del giusto processo, il quale, nella sua interpretazione giurisprudenziale, consente di collocare le garanzie procedurali degli amministrati in un più ampio quadro di relazione tra procedimento e processo, così da individuare la possibilità di differenti modelli procedurali sotto il profilo strutturale. In questo senso, si è 176 allora ritenuto di poter procedere alla ricostruzione dei vari modelli procedimentali, considerandone gli aspetti nell’intima correlazione che si verifica tra profilo organizzativo e modalità di esplicazione del contraddittorio. Le situazioni giuridiche procedimentali si vengono a declinare di conseguenza, in modo differente, quindi, in relazione al diverso modello preso in considerazione; modello che, come visto, risulta per tale via idoneo a far rilevare il dato teleologico su un piano strutturale. Particolare rilievo è stato dato all’analisi della possibilità che la violazione delle situazioni procedurali sia idonea ad invalidare la decisione adottata. Sotto tale aspetto, si è ritenuto che l’art. 21 octies, co. 2, l. n. 241/1990, lungi dal rappresentare un vulnus alle esigenze partecipative, risulta invece idoneo ad integrare, sotto un profilo strutturale, la regola propria della violazione del contraddittorio il cui modello procedurale sia improntato ad una modalità partecipativa di stampo collaborativo/garantistica, giacché l’invalidità del provvedimento, alla luce di tale disposizione, può essere posta in diretta correlazione con la violazione della momento teleologico che la partecipazione riveste nell’ambito del procedimento. Si sono poi considerate le Autorità amministrative indipendenti, e se il modello di funzione espresso dall’ordinamento in relazione ad esse possa essere considerato, sotto il profilo strutturale, di stampo prettamente garantistico.

Prime considerazioni su situazioni giuridiche procedimentali, organizzazione, funzione. A Margine della rilevanza dell'art. 6 Cedu / Carbone, Andrea. - In: P. A. PERSONA E AMMINISTRAZIONE. - ISSN 2610-9050. - 1:(2019), pp. 175-209.

Prime considerazioni su situazioni giuridiche procedimentali, organizzazione, funzione. A Margine della rilevanza dell'art. 6 Cedu

andrea carbone
2019

Abstract

In our approach, subjective juridical positions in administrative law must be considered in the light of the function, representing the conjunction between the structural side and the teleological side expressed by the function itself. In this regard, Article 6 ECHR has a preeminent role, considering its aptitude to include different structural models of procedure, depending on the placing of the procedural guarantees in the administrative procedure or in the ex post judicial proceedings. Subjective procedural positions reflect the model they belong to, having a different content – and being the consequences of their violation different – in a collaborative/guarantistic model compared to the ones in a strict guarantistic model. In this view, the analysis is focused on the different procedural models that can be found in the Italian administrative law system
2019
La concezione delle situazioni giuridiche soggettive nell’ambito del diritto amministrativo merita una rimeditazione in relazione al rapporto in cui esse si pongono rispetto alla funzione, la quale, nella sua considerazione quale farsi della decisione, è punto di sintesi tra il piano organizzativo e procedurale, da un lato, e quello teleologico, che la stessa struttura della funzione esprime, dall’altro. Sotto tale profilo, si è già avuto modo di considerare come, in relazione alle situazioni giuridiche prettamente procedimentali, il nostro assetto ordinamentale consenta di ricavare una connotazione della funzione, riferita all’attività posta in essere dalla P.A., che, appunto nell’ambito in relazione al quale le situazioni procedimentali trovano riscontro, prenda le mosse dal rilievo teleologico attribuito in tal senso alla partecipazione. Questo si verrebbe a ricavare dal modello procedimentale fatto proprio dal diritto positivo in quanto espressione di un dato ordinamentale, sia sotto il profilo costituzionale sia in relazione al diritto europeo. In questo modo, risulta possibile procedere alla ricostruzione di differenti modelli procedimentali, tra cui in particolare quello dell’azione generale dell’Amministrazione, che è caratterizzato nel senso di un contraddittorio misto collaborativo/garantisco, e come tale si differenzia da un modello che si connota in senso prettamente garantistico. Al fine della considerazione dei diversi modelli sotto il profilo strutturale, un ruolo di particolare importanza riveste l’art. 6 CEDU, sul canone del giusto processo, il quale, nella sua interpretazione giurisprudenziale, consente di collocare le garanzie procedurali degli amministrati in un più ampio quadro di relazione tra procedimento e processo, così da individuare la possibilità di differenti modelli procedurali sotto il profilo strutturale. In questo senso, si è 176 allora ritenuto di poter procedere alla ricostruzione dei vari modelli procedimentali, considerandone gli aspetti nell’intima correlazione che si verifica tra profilo organizzativo e modalità di esplicazione del contraddittorio. Le situazioni giuridiche procedimentali si vengono a declinare di conseguenza, in modo differente, quindi, in relazione al diverso modello preso in considerazione; modello che, come visto, risulta per tale via idoneo a far rilevare il dato teleologico su un piano strutturale. Particolare rilievo è stato dato all’analisi della possibilità che la violazione delle situazioni procedurali sia idonea ad invalidare la decisione adottata. Sotto tale aspetto, si è ritenuto che l’art. 21 octies, co. 2, l. n. 241/1990, lungi dal rappresentare un vulnus alle esigenze partecipative, risulta invece idoneo ad integrare, sotto un profilo strutturale, la regola propria della violazione del contraddittorio il cui modello procedurale sia improntato ad una modalità partecipativa di stampo collaborativo/garantistica, giacché l’invalidità del provvedimento, alla luce di tale disposizione, può essere posta in diretta correlazione con la violazione della momento teleologico che la partecipazione riveste nell’ambito del procedimento. Si sono poi considerate le Autorità amministrative indipendenti, e se il modello di funzione espresso dall’ordinamento in relazione ad esse possa essere considerato, sotto il profilo strutturale, di stampo prettamente garantistico.
diritto amministrativo; procedimento amministrativo; situazioni giuridiche procedimentali; art. 6 cedu
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Prime considerazioni su situazioni giuridiche procedimentali, organizzazione, funzione. A Margine della rilevanza dell'art. 6 Cedu / Carbone, Andrea. - In: P. A. PERSONA E AMMINISTRAZIONE. - ISSN 2610-9050. - 1:(2019), pp. 175-209.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1332140
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