L’evoluzione del processo amministrativo nel nostro ordinamento sembra aver portato – in parallelo con la sempre maggiore valorizzazione di una tipologia di tutela incentrata sulla soddisfazione della situazione giuridica dedotta in giudizio – all’emerge- re, soprattutto nell’ultimo periodo, di particolari modelli processuali differenziati di matrice oggettiva; modelli creati dal legislatore attraverso l’introduzione di un corpo normativo di deroga alle regole processuali ordinarie ovvero elaborati dalla giurispru- denza sulla base di specifiche disposizioni normative, i cui caratteri peculiari sono da ricercarsi, secondo quanto si espone nello scritto, nell’essere deputati alla protezione di un particolare interesse pubblico sensibile (ciò che giustifica deroghe al tradizionale modello di tutela di tipo soggettivo); nella presenza, in capo al giudice amministrativo, di poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli ordinari, poteri che possono essere più ampi sia sotto il profilo cognitorio che sotto quello decisorio; nel particolare declinarsi dalla legittimazione a ricorrere, che può ricomprendere situazioni giuridiche differenti da quelle tutelate dinnanzi al g.a. o, comunque, ipotesi peculiari di legittimazione ex lege. Tipico esempio in tal senso si ha in ordine al potere di impugnazione degli atti amministrativi adottati in violazione delle regole sulla concorrenza, conferito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dall’art. 21-bis, l. n. 287 del 10 ottobre 1990. Come si sostiene nel corso del lavoro, infatti, la presenza in tale ipotesi di una procedura complessa, ove la fase procedimentale risulta integrata con quella processuale, fa sì che il giudizio dinnanzi al giudice amministrativo divenga parte di un più ampio modello procedurale deputato allo scopo di tutela della concorrenza. Sarebbe allora incongruo, e foriero di risultati artificiosi, cercare di ricondurre il contenzioso in esame nelle maglie dell’ordinario giudizio, di matrice soggettiva, proprio della giurisdizione amministrativa; si deve invece ammettere che, nell’ipotesi considerata, si sia al cospetto di un modello processuale differenziato, avente i caratteri che si è avuto modo di specificare.
Modelli processuali differenziati e legittimazione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato / Carbone, Andrea. - In: CONCORRENZA E MERCATO. - ISSN 1720-2698. - 25:(2018), pp. 43-63.
Modelli processuali differenziati e legittimazione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato
andrea carbone
2018
Abstract
L’evoluzione del processo amministrativo nel nostro ordinamento sembra aver portato – in parallelo con la sempre maggiore valorizzazione di una tipologia di tutela incentrata sulla soddisfazione della situazione giuridica dedotta in giudizio – all’emerge- re, soprattutto nell’ultimo periodo, di particolari modelli processuali differenziati di matrice oggettiva; modelli creati dal legislatore attraverso l’introduzione di un corpo normativo di deroga alle regole processuali ordinarie ovvero elaborati dalla giurispru- denza sulla base di specifiche disposizioni normative, i cui caratteri peculiari sono da ricercarsi, secondo quanto si espone nello scritto, nell’essere deputati alla protezione di un particolare interesse pubblico sensibile (ciò che giustifica deroghe al tradizionale modello di tutela di tipo soggettivo); nella presenza, in capo al giudice amministrativo, di poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli ordinari, poteri che possono essere più ampi sia sotto il profilo cognitorio che sotto quello decisorio; nel particolare declinarsi dalla legittimazione a ricorrere, che può ricomprendere situazioni giuridiche differenti da quelle tutelate dinnanzi al g.a. o, comunque, ipotesi peculiari di legittimazione ex lege. Tipico esempio in tal senso si ha in ordine al potere di impugnazione degli atti amministrativi adottati in violazione delle regole sulla concorrenza, conferito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dall’art. 21-bis, l. n. 287 del 10 ottobre 1990. Come si sostiene nel corso del lavoro, infatti, la presenza in tale ipotesi di una procedura complessa, ove la fase procedimentale risulta integrata con quella processuale, fa sì che il giudizio dinnanzi al giudice amministrativo divenga parte di un più ampio modello procedurale deputato allo scopo di tutela della concorrenza. Sarebbe allora incongruo, e foriero di risultati artificiosi, cercare di ricondurre il contenzioso in esame nelle maglie dell’ordinario giudizio, di matrice soggettiva, proprio della giurisdizione amministrativa; si deve invece ammettere che, nell’ipotesi considerata, si sia al cospetto di un modello processuale differenziato, avente i caratteri che si è avuto modo di specificare.File | Dimensione | Formato | |
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