Si esamina, nell’ambito dell’istituto della successione di leggi penali nel tempo, il capitale problema rappresentato dalla distinzione tra il fenomeno abolitivo e quello semplicemente modificativo di una norma incriminatrice. Dopo aver premesso che la teoria del fatto concreto è storicamente posta a fondamento della distinzione contenuta nell’art. 2 c.p. tra legge abolitiva e legge semplicemente modificativa, si postula il superamento della teoria del fatto concreto coll’introduzione del principio costituzionale di irretroattività (art. 25 comma 2 Cost.). Si accomuna poi il concetto di abolitio criminis al concetto teorico generale dell’abrogazione di una norma incriminatrice. E su tale base, si analizzano gli istituti della depenalizzazione, dell’abolitio criminis parziale e dell’abrogatio sine abolitione. Le considerazioni conclusive si occupano infine del caso della bancarotta impropria commessa nell’ambito di società posta in amministrazione controllata (art. 236 cpv. n. 1 l. fall.).
L'art. 2 del codice penale tra nuova incriminazione, abolitio criminis, depenalizzazione e successione di leggi nel tempo / Gambardella, Marco. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 3:(2009), pp. 1194-1240.
L'art. 2 del codice penale tra nuova incriminazione, abolitio criminis, depenalizzazione e successione di leggi nel tempo
GAMBARDELLA, MARCO
2009
Abstract
Si esamina, nell’ambito dell’istituto della successione di leggi penali nel tempo, il capitale problema rappresentato dalla distinzione tra il fenomeno abolitivo e quello semplicemente modificativo di una norma incriminatrice. Dopo aver premesso che la teoria del fatto concreto è storicamente posta a fondamento della distinzione contenuta nell’art. 2 c.p. tra legge abolitiva e legge semplicemente modificativa, si postula il superamento della teoria del fatto concreto coll’introduzione del principio costituzionale di irretroattività (art. 25 comma 2 Cost.). Si accomuna poi il concetto di abolitio criminis al concetto teorico generale dell’abrogazione di una norma incriminatrice. E su tale base, si analizzano gli istituti della depenalizzazione, dell’abolitio criminis parziale e dell’abrogatio sine abolitione. Le considerazioni conclusive si occupano infine del caso della bancarotta impropria commessa nell’ambito di società posta in amministrazione controllata (art. 236 cpv. n. 1 l. fall.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.