The paper, reworking of the parliamentary hearing of the author carried out in the Justice and Social Affairs Commissions of the Chamber of Deputies, regarding some proposals on euthanasia, considers first of all as, from order 207, with which the Constitutional Court asked the Parliament to discipline conditions and procedures to legalize “a drug capable of rapidly causing death”, does not arise a constitutional duty to legislate in the sense indicated. On the part of the Constitutional Court, it is also self-contradictory the request to include this eventual regulation in the law 219/2017, which claims to protect life according to art. 2 of the Constitution, since the same order 207 excludes that this norm can be understood as the right to commit suicide or as the possibility of obtaining aid to die from the State or from third parties. A further difficulty in legislating in the sense indicated are the contradictory statements concerning the art. 580 of Criminal Code, now qualified «functional to the protection of interests worthy of protection by the legal system», now considered censurable and «producing constitutionally incompatible effects». Among other things, the Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, based on its ethical code, has excluded medical behaviors directed to the death of the patient, while underlining the distinction between the care given to patient who refuse treatment, through appropriate palliative care, and behaviors that instead involve the intentional killing of the patient, even if consenting. The distinction between right to refuse and right to receive assistance in suicide is recognized by all national and international scientific medical societies but the order 207 does not take it into account. The author also observes that the prerequisite for the decision to commit suicide, represented by a path of palliative care, cannot be satisfied at the moment, since the law 38 of 2010 is not implemented. Finally, it is the duty of the Italian Parliament to responsibly consider the experience of the Benelux, where euthanasia, legalized for specific cases, has become routine and is practiced to newborns, children, disabled and psychically disturbed people, while palliative care no longer corresponds to its original status, established by the WHO.

Lo scritto, rielaborazione dell’audizione svolta presso le Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera dei Deputati, in merito ad alcune proposte di legge sull’eutanasia, considera innanzitutto come dall’ordinanza 207, con cui la Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di disciplinare condizioni e procedure per legalizzare «un farmaco atto a provocare rapidamente la morte», non possa scaturire, per l’organo legislativo, alcun dovere costituzionale di legiferare nel senso indicato. Contraddittoria, da parte della Corte costituzionale, è anche la richiesta di inserire questa eventuale disciplina nella legge 219/2017, che afferma di tutelare la vita ex art. 2 Cost., in quanto la stessa ordinanza 207 esclude che questa norma possa essere intesa come il diritto a rinunciare a vivere o come la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Un’ulteriore difficoltà a legiferare nel senso indicato è dovuta poi alle contraddittorie affermazioni concernenti l’art. 580 c.p., ora qualificato «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento», ora ritenuto censurabile e «produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili». Fra l’altro la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha escluso, in base alla propria deontologia, di poter porre in essere comportamenti finalizzati alla morte del paziente, mentre ha rimarcato la distinzione fra l’assistenza prestata ai pazienti che rifiutano i trattamenti, attraverso l’opportuna assistenza palliativa, e comportamenti che implicano invece l’uccisione intenzionale del soggetto, sia pure consenziente. La distinzione è riconosciuta da tutte le società mediche scientifiche nazionali e internazionali ma l’ordinanza 207 non ne tiene conto. Nello scritto si osserva poi come il prerequisito della scelta di suicidarsi, rappresentato da un percorso di cure palliative, non può essere al momento soddisfatto, stante l’inattuazione della legge 38 del 2010. Si ritiene infine doveroso considerare responsabilmente l’esperienza dei Paesi del Benelux, dove l’eutanasia, legalizzata per casi specifici, è divenuta routine e viene praticata a neonati, bambini, disabili e a persone psichicamente disturbate, mentre le cure palliative non corrispondono più al loro statuto originario, fissato dall’OMS.

Sulla relazione fra l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento / Razzano, Giovanna. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - 2/2019(2019), pp. 1-21.

Sulla relazione fra l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento

Giovanna Razzano
2019

Abstract

The paper, reworking of the parliamentary hearing of the author carried out in the Justice and Social Affairs Commissions of the Chamber of Deputies, regarding some proposals on euthanasia, considers first of all as, from order 207, with which the Constitutional Court asked the Parliament to discipline conditions and procedures to legalize “a drug capable of rapidly causing death”, does not arise a constitutional duty to legislate in the sense indicated. On the part of the Constitutional Court, it is also self-contradictory the request to include this eventual regulation in the law 219/2017, which claims to protect life according to art. 2 of the Constitution, since the same order 207 excludes that this norm can be understood as the right to commit suicide or as the possibility of obtaining aid to die from the State or from third parties. A further difficulty in legislating in the sense indicated are the contradictory statements concerning the art. 580 of Criminal Code, now qualified «functional to the protection of interests worthy of protection by the legal system», now considered censurable and «producing constitutionally incompatible effects». Among other things, the Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, based on its ethical code, has excluded medical behaviors directed to the death of the patient, while underlining the distinction between the care given to patient who refuse treatment, through appropriate palliative care, and behaviors that instead involve the intentional killing of the patient, even if consenting. The distinction between right to refuse and right to receive assistance in suicide is recognized by all national and international scientific medical societies but the order 207 does not take it into account. The author also observes that the prerequisite for the decision to commit suicide, represented by a path of palliative care, cannot be satisfied at the moment, since the law 38 of 2010 is not implemented. Finally, it is the duty of the Italian Parliament to responsibly consider the experience of the Benelux, where euthanasia, legalized for specific cases, has become routine and is practiced to newborns, children, disabled and psychically disturbed people, while palliative care no longer corresponds to its original status, established by the WHO.
2019
Lo scritto, rielaborazione dell’audizione svolta presso le Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera dei Deputati, in merito ad alcune proposte di legge sull’eutanasia, considera innanzitutto come dall’ordinanza 207, con cui la Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di disciplinare condizioni e procedure per legalizzare «un farmaco atto a provocare rapidamente la morte», non possa scaturire, per l’organo legislativo, alcun dovere costituzionale di legiferare nel senso indicato. Contraddittoria, da parte della Corte costituzionale, è anche la richiesta di inserire questa eventuale disciplina nella legge 219/2017, che afferma di tutelare la vita ex art. 2 Cost., in quanto la stessa ordinanza 207 esclude che questa norma possa essere intesa come il diritto a rinunciare a vivere o come la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Un’ulteriore difficoltà a legiferare nel senso indicato è dovuta poi alle contraddittorie affermazioni concernenti l’art. 580 c.p., ora qualificato «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento», ora ritenuto censurabile e «produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili». Fra l’altro la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha escluso, in base alla propria deontologia, di poter porre in essere comportamenti finalizzati alla morte del paziente, mentre ha rimarcato la distinzione fra l’assistenza prestata ai pazienti che rifiutano i trattamenti, attraverso l’opportuna assistenza palliativa, e comportamenti che implicano invece l’uccisione intenzionale del soggetto, sia pure consenziente. La distinzione è riconosciuta da tutte le società mediche scientifiche nazionali e internazionali ma l’ordinanza 207 non ne tiene conto. Nello scritto si osserva poi come il prerequisito della scelta di suicidarsi, rappresentato da un percorso di cure palliative, non può essere al momento soddisfatto, stante l’inattuazione della legge 38 del 2010. Si ritiene infine doveroso considerare responsabilmente l’esperienza dei Paesi del Benelux, dove l’eutanasia, legalizzata per casi specifici, è divenuta routine e viene praticata a neonati, bambini, disabili e a persone psichicamente disturbate, mentre le cure palliative non corrispondono più al loro statuto originario, fissato dall’OMS.
aiuto al suicidio; suicidio medicalmente assistito; ordinanza 207 della Corte costituzionale
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Sulla relazione fra l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento / Razzano, Giovanna. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - 2/2019(2019), pp. 1-21.
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