L'Autore tratta della problematica del riconoscimento delle decisioni straniere in materia di stato civile, le quali, a seguito dell'entrata in vigore delle norme del Titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, sono automaticamente riconosciute senza ricorso ad alcun procedimento, come disposto dall'art. 67 della stessa legge. Non parendo applicabile all'ipotesi in cui alla sentenza straniera si debba dare attuazione mediante trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri di stato civile la procedura prevista dallo stesso art. 67 della legge al fine della dichiarazione di esecutività, la quale è riferita ai soli casi in debba procedersi ad esecuzione forzata e non avendo avuto seguito un disegno di legge mediante il quale si era da alcune parti inteso modifcare la norma al fine di imporre il ricorso a tale procedimento anche ai fini in questione, l'Autore discute della soluzione individuata in via interpretativa dal Minstero della Giustizia con una circolare agli Uffici di stato civile del 7 gennaio 1997.
Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e la circolare ministeriale agli uffici dello stato civile / MARONGIU BUONAIUTI, Fabrizio. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE. - ISSN 0035-6174. - STAMPA. - 34:(1998), pp. 375-390.
Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e la circolare ministeriale agli uffici dello stato civile
MARONGIU BUONAIUTI, Fabrizio
1998
Abstract
L'Autore tratta della problematica del riconoscimento delle decisioni straniere in materia di stato civile, le quali, a seguito dell'entrata in vigore delle norme del Titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, sono automaticamente riconosciute senza ricorso ad alcun procedimento, come disposto dall'art. 67 della stessa legge. Non parendo applicabile all'ipotesi in cui alla sentenza straniera si debba dare attuazione mediante trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri di stato civile la procedura prevista dallo stesso art. 67 della legge al fine della dichiarazione di esecutività, la quale è riferita ai soli casi in debba procedersi ad esecuzione forzata e non avendo avuto seguito un disegno di legge mediante il quale si era da alcune parti inteso modifcare la norma al fine di imporre il ricorso a tale procedimento anche ai fini in questione, l'Autore discute della soluzione individuata in via interpretativa dal Minstero della Giustizia con una circolare agli Uffici di stato civile del 7 gennaio 1997.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.