Tutti i fattori produttivi, tra cui il lavoro, devono essere acquisiti ed arrivare in produzione nel preciso momento in cui ve ne sia effettivo bisogno e nella quantità necessaria 36 . Non potrebbe essere diversamente se si considera che in un complicato mercato globalizzato, come quello odierno, l’attuale cuneo fiscale colloca l’Italia al quinto posto nel mondo per costo del lavoro 37 . Ne consegue che l’azienda più performante è quella che riesce ad impiegare e retribuire in un dato momento soltanto le unità di forza-lavoro strettamente necessarie a perseguire al meglio il proprio risultato produttivo. Ciò non toglie, d’altro canto, che il contratto a termine da “prototipo della flessibilità in entrata nel lavoro subordinato” 38 non può trasformarsi in strumento di precarietà. Nelle intenzioni del legislatore, le causali giustificatrici, assieme alle altre modifiche, dovrebbero contemperare gli interessi contrapposti dando dignità al lavoro “per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo 39 ”. Il “fenomeno di crescente precarizzazione” è rappresentato dai poco meno di 3 milioni di dipendenti a termine, dato in costante crescita dai primi anni 2000 in poi e che colloca il nostro Paese poco sopra la media europea 40 . Sennonché si aderisce a quella linea di pensiero secondo cui un’impresa assume solo se ne ha la possibilità e non può essere un decreto che incide sulle forme flessibili a creare occupazione. Stante il terreno sdrucciolevole rappresentato dalla “scelta critica” della causale giustificatrice, all’avvenuta scadenza dei primi 12 mesi, si ritiene che le aziende dovrebbero prudenzialmente volger la propria attenzione verso strumenti contrattuali d’assunzione diversi dal contratto a termine.

Le assunzioni a termine dopo la conversione in legge del cd. "decreto dignità" / ERARIO BOCCAFURNI, Eugenio. - In: PERSONALE E LAVORO. - 10/2018(2018), pp. 11-24.

Le assunzioni a termine dopo la conversione in legge del cd. "decreto dignità"

Eugenio Erario Boccafurni
2018

Abstract

Tutti i fattori produttivi, tra cui il lavoro, devono essere acquisiti ed arrivare in produzione nel preciso momento in cui ve ne sia effettivo bisogno e nella quantità necessaria 36 . Non potrebbe essere diversamente se si considera che in un complicato mercato globalizzato, come quello odierno, l’attuale cuneo fiscale colloca l’Italia al quinto posto nel mondo per costo del lavoro 37 . Ne consegue che l’azienda più performante è quella che riesce ad impiegare e retribuire in un dato momento soltanto le unità di forza-lavoro strettamente necessarie a perseguire al meglio il proprio risultato produttivo. Ciò non toglie, d’altro canto, che il contratto a termine da “prototipo della flessibilità in entrata nel lavoro subordinato” 38 non può trasformarsi in strumento di precarietà. Nelle intenzioni del legislatore, le causali giustificatrici, assieme alle altre modifiche, dovrebbero contemperare gli interessi contrapposti dando dignità al lavoro “per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo 39 ”. Il “fenomeno di crescente precarizzazione” è rappresentato dai poco meno di 3 milioni di dipendenti a termine, dato in costante crescita dai primi anni 2000 in poi e che colloca il nostro Paese poco sopra la media europea 40 . Sennonché si aderisce a quella linea di pensiero secondo cui un’impresa assume solo se ne ha la possibilità e non può essere un decreto che incide sulle forme flessibili a creare occupazione. Stante il terreno sdrucciolevole rappresentato dalla “scelta critica” della causale giustificatrice, all’avvenuta scadenza dei primi 12 mesi, si ritiene che le aziende dovrebbero prudenzialmente volger la propria attenzione verso strumenti contrattuali d’assunzione diversi dal contratto a termine.
2018
Diritto del lavoro; contratto a tempo determinato; risorse umane; rapporto di lavoro; assunzioni
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Le assunzioni a termine dopo la conversione in legge del cd. "decreto dignità" / ERARIO BOCCAFURNI, Eugenio. - In: PERSONALE E LAVORO. - 10/2018(2018), pp. 11-24.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1291605
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