The paper underlines the importance of the distinction between the right to refuse treatment, which for the doctor implies palliative care (and not help to kill), and the intention to commit suicide and to receive assistance in suicide, which is not a medical act, according to the medical codes of practice all over the world and international scientific medical societies, including the World Medical Association (Declaration on euthanasia). However, the Order 207/2018 of the Constitutional Court neglects this distinction, when it believes that both practices involve the intention to "put an end to the existence". If the focus is on the intent to kill, it follows that art. 580 Italian Penal Code can be interpreted in the sense that it is guilty (only) the person who, with his or her own behavior, intentionally contributes to advise or to reinforce the purpose or to aid in any way another to commit suicide. Reasonable is therefore the hypothesis of an interpretative judgment of dismissal, as an epilogue of the question of unconstitutionality concerning art. 580 c.p. It is also problematic that a Court may deprive a Parliament of the wide margin of appreciation that, with reference to Article 2 of the ECHR and end of life issues, Contracting Parties enjoy, in assessing whether and how to introduce physician-assisted suicide. Radically in contrast with the constitutional principles appear the individualistic concept of human dignity, the presumed duty to kill (given the pretensive nature of the right to die) and the tendencies invariably led by legalization, as shown by the experience of the Benelux, where euthanasia, initially admitted in extreme cases, has become routine and, detached from the same principle of self-determination, is practiced to children, newborns and mental ills.

Lo scritto sottolinea l’importanza della distinzione fra il rifiuto dei trattamenti, che per il medico implica un accompagnamento di tipo palliativo, e l’intenzione di uccidersi e di aiutare a tal fine, che non è un atto terapeutico, secondo i codici deontologici di tutto il mondo e le società mediche scientifiche internazionali, inclusa la World Medical Association (Declaration on euthanasia). L’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale trascura però questa distinzione, allorché ritiene che in entrambi i casi il soggetto sarebbe intenzionato a «porre fine alla propria esistenza». Se il discrimen è nell’intenzione di uccidere, ne discende che l’art. 580 c.p. può interpretarsi nel senso che è incriminabile colui che, con il proprio comportamento, intenzionalmente contribuisce a determinare o a rafforzare il proposito o ad agevolare in qualunque modo l’esecuzione del suicidio altrui. Ragionevole è dunque l’ipotesi di una sentenza interpretativa di rigetto, quale epilogo della questione di costituzionalità concernente l’art. 580 c.p. Desta preoccupazione, poi, che una Corte possa privare un Parlamento dell’ampio margine di apprezzamento di cui godono, in riferimento all’art. 2 CEDU e al fine vita, tutti gli Stati aderenti, nel valutare se e come introdurre una disciplina sul suicidio medicalmente assistito. Radicalmente in contrasto con i fondamenti costituzionali appaiono poi il presunto dovere di uccidere (posto il carattere pretensivo del diritto di morire), il concetto di dignità umana intesa in senso individualistico, e le derive cui invariabilmente conduce la legalizzazione, come mostra l’esperienza del Benelux, dove l’eutanasia, in principio ammessa in casi estremi, è divenuta routine e, sganciata dallo stesso principio di autodeterminazione, è praticata a bambini, neonati e malatici psichici.

Le discutibili asserzioni dell’ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni / Razzano, Giovanna. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - Dopo l’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)? – Bologna, 27 maggio 2019:SEMINARIO ANNUALE 2019 DI QUADERNI COSTITUZIONALI(2019), pp. 1-5. (Intervento presentato al convegno Dopo l’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)? tenutosi a Bologna, Italia).

Le discutibili asserzioni dell’ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni

Razzano
2019

Abstract

The paper underlines the importance of the distinction between the right to refuse treatment, which for the doctor implies palliative care (and not help to kill), and the intention to commit suicide and to receive assistance in suicide, which is not a medical act, according to the medical codes of practice all over the world and international scientific medical societies, including the World Medical Association (Declaration on euthanasia). However, the Order 207/2018 of the Constitutional Court neglects this distinction, when it believes that both practices involve the intention to "put an end to the existence". If the focus is on the intent to kill, it follows that art. 580 Italian Penal Code can be interpreted in the sense that it is guilty (only) the person who, with his or her own behavior, intentionally contributes to advise or to reinforce the purpose or to aid in any way another to commit suicide. Reasonable is therefore the hypothesis of an interpretative judgment of dismissal, as an epilogue of the question of unconstitutionality concerning art. 580 c.p. It is also problematic that a Court may deprive a Parliament of the wide margin of appreciation that, with reference to Article 2 of the ECHR and end of life issues, Contracting Parties enjoy, in assessing whether and how to introduce physician-assisted suicide. Radically in contrast with the constitutional principles appear the individualistic concept of human dignity, the presumed duty to kill (given the pretensive nature of the right to die) and the tendencies invariably led by legalization, as shown by the experience of the Benelux, where euthanasia, initially admitted in extreme cases, has become routine and, detached from the same principle of self-determination, is practiced to children, newborns and mental ills.
2019
Dopo l’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?
Lo scritto sottolinea l’importanza della distinzione fra il rifiuto dei trattamenti, che per il medico implica un accompagnamento di tipo palliativo, e l’intenzione di uccidersi e di aiutare a tal fine, che non è un atto terapeutico, secondo i codici deontologici di tutto il mondo e le società mediche scientifiche internazionali, inclusa la World Medical Association (Declaration on euthanasia). L’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale trascura però questa distinzione, allorché ritiene che in entrambi i casi il soggetto sarebbe intenzionato a «porre fine alla propria esistenza». Se il discrimen è nell’intenzione di uccidere, ne discende che l’art. 580 c.p. può interpretarsi nel senso che è incriminabile colui che, con il proprio comportamento, intenzionalmente contribuisce a determinare o a rafforzare il proposito o ad agevolare in qualunque modo l’esecuzione del suicidio altrui. Ragionevole è dunque l’ipotesi di una sentenza interpretativa di rigetto, quale epilogo della questione di costituzionalità concernente l’art. 580 c.p. Desta preoccupazione, poi, che una Corte possa privare un Parlamento dell’ampio margine di apprezzamento di cui godono, in riferimento all’art. 2 CEDU e al fine vita, tutti gli Stati aderenti, nel valutare se e come introdurre una disciplina sul suicidio medicalmente assistito. Radicalmente in contrasto con i fondamenti costituzionali appaiono poi il presunto dovere di uccidere (posto il carattere pretensivo del diritto di morire), il concetto di dignità umana intesa in senso individualistico, e le derive cui invariabilmente conduce la legalizzazione, come mostra l’esperienza del Benelux, dove l’eutanasia, in principio ammessa in casi estremi, è divenuta routine e, sganciata dallo stesso principio di autodeterminazione, è praticata a bambini, neonati e malatici psichici.
Order 207/2018 Italian Constitutional Court; physician-assisted suicide; wide margin of appreciation
04 Pubblicazione in atti di convegno::04h Atto di convegno in rivista scientifica o di classe A
Le discutibili asserzioni dell’ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni / Razzano, Giovanna. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - Dopo l’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)? – Bologna, 27 maggio 2019:SEMINARIO ANNUALE 2019 DI QUADERNI COSTITUZIONALI(2019), pp. 1-5. (Intervento presentato al convegno Dopo l’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)? tenutosi a Bologna, Italia).
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