Con la legge 4 gennaio 2014, n. 3, l’Abruzzo si è dotato di una disciplina organica sulle foreste e sui pascoli. La legge promuove, in vario modo, la gestione pianificata dei boschi e dei pascoli, sia privati che pubblici, dei quali apprezza la valenza economica, pur inquadrandola in una cornice di sostenibilità e di multifunzionalità. La definizione di bosco è modellata sulla falsariga di quella già stabilita in altre leggi regionali e nel d.lgs. 227/2001. Il vincolo idrogeologico è stato esteso per legge a tutti i boschi. Disposizioni particolari sono state introdotte per la tutela degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, ma anche per le formazioni che non costituiscono bosco e, in generale, per la tutela del patrimonio arboreo regionale. Una disciplina specifica viene dettata per i boschi e i pascoli soggetti agli usi civici, che nel territorio regionale sono presenti in grande quantità. Le funzioni amministrative in materia di foreste e pascoli sono state concentrate in capo al Servizio regionale competente in materia di politiche forestali, del quale è stato previsto il potenziamento, e al quale sono state anche attribuite competenze in materia di valutazione di incidenza; inoltre, è stata prevista la prosecuzione della collaborazione tra la Regione ed il Corpo forestale dello Stato. La legge, che è già immediatamente applicabile in molte parti, dovrà essere eseguita mediante un regolamento regionale, ma anche con deliberazioni di Giunta regionale.

La legge organica abruzzese sulle foreste e sui pascoli (l.r. 4 gennaio 2014, n. 3) nel quadro della vigente legislazione forestale / Roggero, Federico. - In: L'ITALIA FORESTALE E MONTANA. - ISSN 0021-2776. - ELETTRONICO. - 69:1(2014), pp. 1-19.

La legge organica abruzzese sulle foreste e sui pascoli (l.r. 4 gennaio 2014, n. 3) nel quadro della vigente legislazione forestale

FEDERICO ROGGERO
2014

Abstract

Con la legge 4 gennaio 2014, n. 3, l’Abruzzo si è dotato di una disciplina organica sulle foreste e sui pascoli. La legge promuove, in vario modo, la gestione pianificata dei boschi e dei pascoli, sia privati che pubblici, dei quali apprezza la valenza economica, pur inquadrandola in una cornice di sostenibilità e di multifunzionalità. La definizione di bosco è modellata sulla falsariga di quella già stabilita in altre leggi regionali e nel d.lgs. 227/2001. Il vincolo idrogeologico è stato esteso per legge a tutti i boschi. Disposizioni particolari sono state introdotte per la tutela degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, ma anche per le formazioni che non costituiscono bosco e, in generale, per la tutela del patrimonio arboreo regionale. Una disciplina specifica viene dettata per i boschi e i pascoli soggetti agli usi civici, che nel territorio regionale sono presenti in grande quantità. Le funzioni amministrative in materia di foreste e pascoli sono state concentrate in capo al Servizio regionale competente in materia di politiche forestali, del quale è stato previsto il potenziamento, e al quale sono state anche attribuite competenze in materia di valutazione di incidenza; inoltre, è stata prevista la prosecuzione della collaborazione tra la Regione ed il Corpo forestale dello Stato. La legge, che è già immediatamente applicabile in molte parti, dovrà essere eseguita mediante un regolamento regionale, ma anche con deliberazioni di Giunta regionale.
2014
Legislazione forestale; Abruzzo; legge n. 3 del 2014
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La legge organica abruzzese sulle foreste e sui pascoli (l.r. 4 gennaio 2014, n. 3) nel quadro della vigente legislazione forestale / Roggero, Federico. - In: L'ITALIA FORESTALE E MONTANA. - ISSN 0021-2776. - ELETTRONICO. - 69:1(2014), pp. 1-19.
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