Con la legge 4 gennaio 2014, n. 3, l’Abruzzo si è dotato di una disciplina organica sulle foreste e sui pascoli. La legge promuove, in vario modo, la gestione pianificata dei boschi e dei pascoli, sia privati che pubblici, dei quali apprezza la valenza economica, pur inquadrandola in una cornice di sostenibilità e di multifunzionalità. La definizione di bosco è modellata sulla falsariga di quella già stabilita in altre leggi regionali e nel d.lgs. 227/2001. Il vincolo idrogeologico è stato esteso per legge a tutti i boschi. Disposizioni particolari sono state introdotte per la tutela degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, ma anche per le formazioni che non costituiscono bosco e, in generale, per la tutela del patrimonio arboreo regionale. Una disciplina specifica viene dettata per i boschi e i pascoli soggetti agli usi civici, che nel territorio regionale sono presenti in grande quantità. Le funzioni amministrative in materia di foreste e pascoli sono state concentrate in capo al Servizio regionale competente in materia di politiche forestali, del quale è stato previsto il potenziamento, e al quale sono state anche attribuite competenze in materia di valutazione di incidenza; inoltre, è stata prevista la prosecuzione della collaborazione tra la Regione ed il Corpo forestale dello Stato. La legge, che è già immediatamente applicabile in molte parti, dovrà essere eseguita mediante un regolamento regionale, ma anche con deliberazioni di Giunta regionale.
La legge organica abruzzese sulle foreste e sui pascoli (l.r. 4 gennaio 2014, n. 3) nel quadro della vigente legislazione forestale / Roggero, Federico. - In: L'ITALIA FORESTALE E MONTANA. - ISSN 0021-2776. - ELETTRONICO. - 69:1(2014), pp. 1-19.
La legge organica abruzzese sulle foreste e sui pascoli (l.r. 4 gennaio 2014, n. 3) nel quadro della vigente legislazione forestale
FEDERICO ROGGERO
2014
Abstract
Con la legge 4 gennaio 2014, n. 3, l’Abruzzo si è dotato di una disciplina organica sulle foreste e sui pascoli. La legge promuove, in vario modo, la gestione pianificata dei boschi e dei pascoli, sia privati che pubblici, dei quali apprezza la valenza economica, pur inquadrandola in una cornice di sostenibilità e di multifunzionalità. La definizione di bosco è modellata sulla falsariga di quella già stabilita in altre leggi regionali e nel d.lgs. 227/2001. Il vincolo idrogeologico è stato esteso per legge a tutti i boschi. Disposizioni particolari sono state introdotte per la tutela degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, ma anche per le formazioni che non costituiscono bosco e, in generale, per la tutela del patrimonio arboreo regionale. Una disciplina specifica viene dettata per i boschi e i pascoli soggetti agli usi civici, che nel territorio regionale sono presenti in grande quantità. Le funzioni amministrative in materia di foreste e pascoli sono state concentrate in capo al Servizio regionale competente in materia di politiche forestali, del quale è stato previsto il potenziamento, e al quale sono state anche attribuite competenze in materia di valutazione di incidenza; inoltre, è stata prevista la prosecuzione della collaborazione tra la Regione ed il Corpo forestale dello Stato. La legge, che è già immediatamente applicabile in molte parti, dovrà essere eseguita mediante un regolamento regionale, ma anche con deliberazioni di Giunta regionale.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Roggero_La-legge-organica_2014.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
633.34 kB
Formato
Adobe PDF
|
633.34 kB | Adobe PDF |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.