Nota al comma terzo dell’articolo 34 del c.d. codice del processo amministrativo (d.lgs. 15.11.2011 n. 195) così recita:“Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.
Ai fini dell’articolo 34,co.III,C.p.a.,si possono definire sussistenti gli interessi risarcitori necessari per aversi un accertamento dell’illiceità dell’atto amministrativo se nel corso del giudizio l’annullamento del medesimo non risulta più utile per il ricorrente? / Imbruglia, D. - In: GAZZETTA FORENSE. - ISSN 1971-7881. - (2012), pp. 131-133.
Ai fini dell’articolo 34,co.III,C.p.a.,si possono definire sussistenti gli interessi risarcitori necessari per aversi un accertamento dell’illiceità dell’atto amministrativo se nel corso del giudizio l’annullamento del medesimo non risulta più utile per il ricorrente?
Imbruglia D
2012
Abstract
Nota al comma terzo dell’articolo 34 del c.d. codice del processo amministrativo (d.lgs. 15.11.2011 n. 195) così recita:“Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.File | Dimensione | Formato | |
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