Dal 1° gennaio 2017 è in vigore il regolamento UE n. 1141/2014 del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, che ha sostituito la precedente normativa (regolamento n. 2004/2003, successivamente modificato dal regolamento n. 1524/2017). Il regolamento del 2014 ha suscitato un certo interesse in dottrina, anche da parte di chi scrive, soprattutto nella fase antecedente alla sua approvazione o coincidente con essa, anche per talune analogie che molti commentatori hanno rilevato con la coeva normativa italiana partiti politici (decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014). Non è stata invece prestata analoga attenzione momento dell’entrata in vigore del regolamento europeo. Eppure, la campagna elettorale per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo di maggio 2019 è la prima cui i partiti politici europei parteciperanno come soggetti configurati secondo le nuove regole. Regole che quindi, dato l’approssimarsi dell’appuntamento elettorale, vale certamente la pena di prendere in esame e commentare. In particolare, questo scritto si concentrerà sulle norme relative allo status del partito politico europeo e sui requisiti necessari per ottenerlo, sorvolando invece sugli aspetti connessi al finanziamento pubblico e privato, per i quali si rimanda ad altri autorevoli contributi. Da questo inizio di campagna elettorale, la sensazione è quella che il peso specifico delle innovazioni normative costituite dall’entrata in vigore del regolamento 1141/2014 e dal successivo regolamento 2018/673 sarà scarso e non modificherà di molto lo status quo: muchadoabout nothing?
Ancora sui partiti politici europei. Cosa c'è di nuovo in vista delle elezioni europee 2019 / Allegri, Maria Romana. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 9(2019), pp. 1-30.
Ancora sui partiti politici europei. Cosa c'è di nuovo in vista delle elezioni europee 2019
Allegri maria Romana
2019
Abstract
Dal 1° gennaio 2017 è in vigore il regolamento UE n. 1141/2014 del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, che ha sostituito la precedente normativa (regolamento n. 2004/2003, successivamente modificato dal regolamento n. 1524/2017). Il regolamento del 2014 ha suscitato un certo interesse in dottrina, anche da parte di chi scrive, soprattutto nella fase antecedente alla sua approvazione o coincidente con essa, anche per talune analogie che molti commentatori hanno rilevato con la coeva normativa italiana partiti politici (decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014). Non è stata invece prestata analoga attenzione momento dell’entrata in vigore del regolamento europeo. Eppure, la campagna elettorale per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo di maggio 2019 è la prima cui i partiti politici europei parteciperanno come soggetti configurati secondo le nuove regole. Regole che quindi, dato l’approssimarsi dell’appuntamento elettorale, vale certamente la pena di prendere in esame e commentare. In particolare, questo scritto si concentrerà sulle norme relative allo status del partito politico europeo e sui requisiti necessari per ottenerlo, sorvolando invece sugli aspetti connessi al finanziamento pubblico e privato, per i quali si rimanda ad altri autorevoli contributi. Da questo inizio di campagna elettorale, la sensazione è quella che il peso specifico delle innovazioni normative costituite dall’entrata in vigore del regolamento 1141/2014 e dal successivo regolamento 2018/673 sarà scarso e non modificherà di molto lo status quo: muchadoabout nothing?File | Dimensione | Formato | |
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