Il tema della giustizia in ambito sportivo solo apparentemente attiene e si colloca in una posizione minore o, comunque, “di nicchia” nell’ampio spettro degli studi aventi ad oggetto i sistemi giurisdizionali e quelli giustiziali. Difatti, la tematica in questione implica, innanzitutto, ai fini del suo inquadramento un’analisi dei rapporti tra ordinamenti (sportivo settoriale e statuale generale) e, pertanto, una riflessione – anche - sulle relazioni tra i rispettivi sistemi destinati ad occuparsi del contenzioso e, quindi, tra giustizia sportiva e giurisdizione dello Stato. Inoltre, il sistema di giustizia sportiva per così come congegnato all’interno dell’ordinamento sportivo italiano si caratterizza per la previsione – e operatività – nell’ambito di esso di taluni istituti che paiono, se non già determinano, una deminutio di tutela, rispetto a quella assicurata alle altre situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell’ordinamento generale statuale (al cui interno quello sportivo, comunque, si colloca quale settoriale), per le posizioni giuridiche di coloro che (soggetti dell’ordinamento sportivo ma, al contempo, alla luce di quanto appena esposto, anche di quello generale nazionale) vengono ad essere incisi, nella propria sfera giuridica, da provvedimenti adottati nei loro confronti dagli organi giustiziali sportivi. Ciò che accade, soprattutto, in ordine ai provvedimenti eventualmente adottati dagli organi di giustizia sportiva in materia disciplinare rispetto ai quali, anche qualora – come sovente accade – i relativi effetti risultano tali da assumere rilevanza al di fuori dell’ambito sportivo, al soggetto che ne è destinatario è preclusa la tutela annullatoria nell’ambito dell’ordinamento statuale (sebbene pure all’interno di questo tali effetti – negativi per la sfera giuridica di coloro i quali dalla sanzione disciplinare vengono ad essere colpiti – si riverberano). Basti pensare in proposito, a titolo esemplificativo, alla sanzione disciplinare con cui viene comminata la radiazione dall’ordinamento sportivo di un determinato soggetto di questo : il che, come osservava già nel 1949, nelle sue “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi” M.S. GIANNINI “per un’associazione (oppure - n.d.r. – altra persona giuridica) sportiva significa la fine; e per un atleta professionista equivale a una condanna a cambiar professione”. Altresì occorre tenere, al fine di evidenziarne la rilevanza, seppur sotto questo aspetto su un piano più descrittivo e tuttavia non meno importante in quanto capace di rilevarne l’importanza sociale, che il tema della giustizia in ambito sportivo riveste sempre maggiore attualità e rilevanza anche per l’importanza degli interessi che ruotano intorno agli sport più diffusi e, segnatamente, al calcio che costituisce, come risulta anche da dati recentemente diffusi, uno dei maggiori fattori generatori di P.I.L. nell’ambito dello Stato italiano, oltre che un fenomeno tale da determinare ingenti movimenti di flussi finanziari anche a livello internazionale. Tale rilevanza sul piano economico trova il suo substrato sotto il profilo culturale nella notevole attenzione che, non solo nel nostro paese ma altresì in ambito internazionale, la collettività attribuisce al fenomeno sportivo, dimostrandone, pertanto, anche sul piano sociale il suo sicuro rilievo. In ogni caso, la giustizia in ambito sportivo costituisce, in primo luogo per quanto interessa in questa sede, un tema di sicura rilevanza scientifica. L’interesse sul piano scientifico del tema di cui trattasi deriva, innanzitutto, dalla “trasversalità” della giustizia sportiva, la cui materia, invero, seppur impinge necessariamente e in primo luogo alla competenza degli organi giustiziali previsti dall’ordinamento sportivo, può costituire oggetto di trattazione anche da parte della giurisdizione statuale, ivi compresa la giustizia amministrativa, nei casi di rilevanza per l’ordinamento statuale delle situazioni giuridiche soggettive e fattispecie che, di volta in volta, vengono a presentarsi. Invero, come già implicitamente esposto, la giustizia in ambito sportivo implica, innanzitutto, un rapporto – e confine – tra giurisdizioni. L’interesse all’analisi scientifica deriva, in particolare, dal fatto che i soggetti dell’ordinamento sportivo sono, al contempo, soggetti anche di quello statuale (nell’ambito del quale il primo si colloca quale settoriale e, per questo, infrastatuale); per cui, soprattutto e in primo luogo nelle ipotesi in cui le relative situazioni soggettive sono destinate ad assumere rilevanza anche nell’ordinamento generale (oltre che in quello sportivo) ad esse deve essere assicurata una tutela pari a quella garantita alle altre situazioni giuridiche in questo rilevanti e, comunque, un’effettiva protezione di esse. Invero, il principio dell’effettività della tutela costituisce un traguardo cui ogni sistema giurisdizionale (o, comunque, giustiziale) deve - o dovrebbe comunque - ambire anche in applicazione del principio del giusto processo, oramai recepito a livello sovranazionale, comunitario e nazionale, peraltro, nell’ordinamento statuale italiano, con normativa di rango costituzionale. Sotto questo profilo, i codici di giustizia sportiva (del CONI e delle singole Federazioni nazionali), seppure si sono ispirati a tale principio e hanno determinato sicuramente “un passo in avanti” nella direzione dell’effettività della tutela, non hanno eliminato alcune aporie e discrasie in proposito ancora riscontrabili nel sistema della giustizia sportiva vigente in Italia. Tali distonie, in conseguenza dell’attuale stato e regolamentazione dei rapporti tra ordinamento sportivo e statuale (e, di conseguenza, giustizia sportiva e giurisdizione dello Stato), si ripercuotono sul grado di effettività della tutela all’interno dell’ordinamento giuridico generale delle situazioni giuridiche soggettive che, seppur aventi origine in ambito sportivo, assumono rilevanza anche nell’ordinamento giuridico statuale. La tesi di dottorato ha cercato di evidenziare, in primo luogo, i termini delle questioni che, in proposito, assumono rilevanza. Il presente lavoro, poi, al fine di individuare possibili margini di soluzione di esse, si è soffermato anche sulle più importanti decisioni degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo nazionale e dell’ordinamento statuale italiano (ivi comprese quelle della giustizia amministrativa e costituzionale in proposito intervenute) e, seppur per grandi linee, sui sistemi che gli ordinamenti di altri Stati hanno adottato per regolamentare il fenomeno giustiziale in ambito sportivo. Il fatto, poi, che differenti sono i termini in cui l’esercizio della funzione giustiziale (nell’ordinamento sportivo) e giurisdizionale (in quello statuale) avviene da parte degli organi a ciò deputati (perché, almeno in in parte, diversi sono gli istituti o comunque la regolamentazione di essi cui si procede nei due sistemi) ha implicato la venuta in rilievo di un ulteriore campo di ricerca e “terreno da arare”. In particolare, nella ricerca, si è proceduto, innanzitutto, in un primo capitolo ad una ricognizione del quadro – normativo – pregresso e attuale del sistema di giustizia sportiva italiana e descritti i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizioni dello Stato, ponendo particolare attenzione, con riferimento a questi ultimi, a taluni istituti che, per come previsti, svolgono, funzioni di raccordo tra i due sistemi di giustizia (è il caso della c.d. pregiudiziale sportiva) oppure di preclusione all’accesso alla giurisdizione dello Stato (come nel caso del c.d. vincolo di giustizia). Le relazioni e i confini tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa hanno, poi, costituito l’oggetto di un esame condotto, funditus, in un apposito e specifico secondo capitolo. Dopo aver compiuto, nel terzo capitolo, un’analisi avente ad oggetto l’applicazione del sistema di giustizia sportiva agli sport di squadra e, segnatamente, al calcio, nel quarto (capitolo), l’attenzione è stata rivolta alle criticità che, in particolare sotto il profilo della effettività della tutela, il sistema di giustizia sportiva italiano ancora, pur dopo le riforme operate nel 2014, presenta anche nei suoi rapporti con gli organi giurisdizionali dello Stato e che, pertanto, incidono anche sul grado di tutela – e sull’effettività di questa – nell’ambito dell’ordinamento giuridico generale delle situazioni giuridiche del soggetto dell’ordinamento sportivo in quanto e quale cittadino. Tra gli aspetti “critici” in chiave di effettività della tutela in ordine ai quali nel quarto capitolo della tesi di dottorato si è soffermata l’attività di ricerca meritano – si ritiene – menzione quelli aventi ad oggetto : - il problema della terzietà degli organi della giustizia sportiva endofederale; - i riflessi che in proposito – e, soprattutto, nei rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa – comporta la previsione e presenza nei vari ordinamenti federali del c.d. vincolo di giustizia sportiva teso ad impedire nelle materie in cui opera l’accesso alla giurisdizione statuale e, inoltre, quella, in altre materie, della c.d. “pregiudiziale sportiva” che precede e condiziona l’accesso alla giustizia amministrativa in materia sportiva e implica il venire in rilievo della giurisdizione del giudice amministrativo solo quale “successiva” e “condizionata” rispetto alle decisioni degli organi della giustizia sportiva; - l’operare nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in ordine alle modalità di imputazione della responsabilità disciplinare per illecito sportivo di forme, quali quella della responsabilità oggettiva e della responsabilità presunta della società, peculiari (oltre che - per quanto concerne la responsabilità oggettiva – recessive, se non desuete, in altri ordinamenti) e la cui previsione comporta anch’essa dei riflessi in tema di effettività e pienezza della tutela. Nel quinto capitolo in ordine alle suddette “criticità” e, in particolare, con riferimento ai rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statuale, si è proceduto a un’analisi, in chiave comparatistica, del “come” tali rapporti e talune di siffatte tematiche sono state affrontate negli ordinamenti di alcuni altri Stati nei quali lo sport del calcio è particolarmente diffuso. La comparazione, in particolare, ha avuto come termini – e Stati – di riferimento la Spagna, l’Inghilterra, la Francia, la Germania e, al di fuori dell’Europa, il Brasile. Infine, nel sesto e ultimo capitolo sono state rassegnate le conclusioni della ricerca svolta, formulando “embrioni di soluzioni” – alle criticità individuate nel corso della stessa attività di ricerca - in un’ottica finalisticamente orientata alla più ampia effettività di tutela per le situazioni giuridiche soggettive incise o comunque coinvolte nell’ambito delle controversie sorte in ambito sportivo.

Giurisdizione amministrativa e giustizia sportiva. Effettività della tutela e giusto processo / Manca, Sergio Salvatore. - (2019 Feb 11).

Giurisdizione amministrativa e giustizia sportiva. Effettività della tutela e giusto processo

MANCA, Sergio Salvatore
11/02/2019

Abstract

Il tema della giustizia in ambito sportivo solo apparentemente attiene e si colloca in una posizione minore o, comunque, “di nicchia” nell’ampio spettro degli studi aventi ad oggetto i sistemi giurisdizionali e quelli giustiziali. Difatti, la tematica in questione implica, innanzitutto, ai fini del suo inquadramento un’analisi dei rapporti tra ordinamenti (sportivo settoriale e statuale generale) e, pertanto, una riflessione – anche - sulle relazioni tra i rispettivi sistemi destinati ad occuparsi del contenzioso e, quindi, tra giustizia sportiva e giurisdizione dello Stato. Inoltre, il sistema di giustizia sportiva per così come congegnato all’interno dell’ordinamento sportivo italiano si caratterizza per la previsione – e operatività – nell’ambito di esso di taluni istituti che paiono, se non già determinano, una deminutio di tutela, rispetto a quella assicurata alle altre situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell’ordinamento generale statuale (al cui interno quello sportivo, comunque, si colloca quale settoriale), per le posizioni giuridiche di coloro che (soggetti dell’ordinamento sportivo ma, al contempo, alla luce di quanto appena esposto, anche di quello generale nazionale) vengono ad essere incisi, nella propria sfera giuridica, da provvedimenti adottati nei loro confronti dagli organi giustiziali sportivi. Ciò che accade, soprattutto, in ordine ai provvedimenti eventualmente adottati dagli organi di giustizia sportiva in materia disciplinare rispetto ai quali, anche qualora – come sovente accade – i relativi effetti risultano tali da assumere rilevanza al di fuori dell’ambito sportivo, al soggetto che ne è destinatario è preclusa la tutela annullatoria nell’ambito dell’ordinamento statuale (sebbene pure all’interno di questo tali effetti – negativi per la sfera giuridica di coloro i quali dalla sanzione disciplinare vengono ad essere colpiti – si riverberano). Basti pensare in proposito, a titolo esemplificativo, alla sanzione disciplinare con cui viene comminata la radiazione dall’ordinamento sportivo di un determinato soggetto di questo : il che, come osservava già nel 1949, nelle sue “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi” M.S. GIANNINI “per un’associazione (oppure - n.d.r. – altra persona giuridica) sportiva significa la fine; e per un atleta professionista equivale a una condanna a cambiar professione”. Altresì occorre tenere, al fine di evidenziarne la rilevanza, seppur sotto questo aspetto su un piano più descrittivo e tuttavia non meno importante in quanto capace di rilevarne l’importanza sociale, che il tema della giustizia in ambito sportivo riveste sempre maggiore attualità e rilevanza anche per l’importanza degli interessi che ruotano intorno agli sport più diffusi e, segnatamente, al calcio che costituisce, come risulta anche da dati recentemente diffusi, uno dei maggiori fattori generatori di P.I.L. nell’ambito dello Stato italiano, oltre che un fenomeno tale da determinare ingenti movimenti di flussi finanziari anche a livello internazionale. Tale rilevanza sul piano economico trova il suo substrato sotto il profilo culturale nella notevole attenzione che, non solo nel nostro paese ma altresì in ambito internazionale, la collettività attribuisce al fenomeno sportivo, dimostrandone, pertanto, anche sul piano sociale il suo sicuro rilievo. In ogni caso, la giustizia in ambito sportivo costituisce, in primo luogo per quanto interessa in questa sede, un tema di sicura rilevanza scientifica. L’interesse sul piano scientifico del tema di cui trattasi deriva, innanzitutto, dalla “trasversalità” della giustizia sportiva, la cui materia, invero, seppur impinge necessariamente e in primo luogo alla competenza degli organi giustiziali previsti dall’ordinamento sportivo, può costituire oggetto di trattazione anche da parte della giurisdizione statuale, ivi compresa la giustizia amministrativa, nei casi di rilevanza per l’ordinamento statuale delle situazioni giuridiche soggettive e fattispecie che, di volta in volta, vengono a presentarsi. Invero, come già implicitamente esposto, la giustizia in ambito sportivo implica, innanzitutto, un rapporto – e confine – tra giurisdizioni. L’interesse all’analisi scientifica deriva, in particolare, dal fatto che i soggetti dell’ordinamento sportivo sono, al contempo, soggetti anche di quello statuale (nell’ambito del quale il primo si colloca quale settoriale e, per questo, infrastatuale); per cui, soprattutto e in primo luogo nelle ipotesi in cui le relative situazioni soggettive sono destinate ad assumere rilevanza anche nell’ordinamento generale (oltre che in quello sportivo) ad esse deve essere assicurata una tutela pari a quella garantita alle altre situazioni giuridiche in questo rilevanti e, comunque, un’effettiva protezione di esse. Invero, il principio dell’effettività della tutela costituisce un traguardo cui ogni sistema giurisdizionale (o, comunque, giustiziale) deve - o dovrebbe comunque - ambire anche in applicazione del principio del giusto processo, oramai recepito a livello sovranazionale, comunitario e nazionale, peraltro, nell’ordinamento statuale italiano, con normativa di rango costituzionale. Sotto questo profilo, i codici di giustizia sportiva (del CONI e delle singole Federazioni nazionali), seppure si sono ispirati a tale principio e hanno determinato sicuramente “un passo in avanti” nella direzione dell’effettività della tutela, non hanno eliminato alcune aporie e discrasie in proposito ancora riscontrabili nel sistema della giustizia sportiva vigente in Italia. Tali distonie, in conseguenza dell’attuale stato e regolamentazione dei rapporti tra ordinamento sportivo e statuale (e, di conseguenza, giustizia sportiva e giurisdizione dello Stato), si ripercuotono sul grado di effettività della tutela all’interno dell’ordinamento giuridico generale delle situazioni giuridiche soggettive che, seppur aventi origine in ambito sportivo, assumono rilevanza anche nell’ordinamento giuridico statuale. La tesi di dottorato ha cercato di evidenziare, in primo luogo, i termini delle questioni che, in proposito, assumono rilevanza. Il presente lavoro, poi, al fine di individuare possibili margini di soluzione di esse, si è soffermato anche sulle più importanti decisioni degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo nazionale e dell’ordinamento statuale italiano (ivi comprese quelle della giustizia amministrativa e costituzionale in proposito intervenute) e, seppur per grandi linee, sui sistemi che gli ordinamenti di altri Stati hanno adottato per regolamentare il fenomeno giustiziale in ambito sportivo. Il fatto, poi, che differenti sono i termini in cui l’esercizio della funzione giustiziale (nell’ordinamento sportivo) e giurisdizionale (in quello statuale) avviene da parte degli organi a ciò deputati (perché, almeno in in parte, diversi sono gli istituti o comunque la regolamentazione di essi cui si procede nei due sistemi) ha implicato la venuta in rilievo di un ulteriore campo di ricerca e “terreno da arare”. In particolare, nella ricerca, si è proceduto, innanzitutto, in un primo capitolo ad una ricognizione del quadro – normativo – pregresso e attuale del sistema di giustizia sportiva italiana e descritti i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizioni dello Stato, ponendo particolare attenzione, con riferimento a questi ultimi, a taluni istituti che, per come previsti, svolgono, funzioni di raccordo tra i due sistemi di giustizia (è il caso della c.d. pregiudiziale sportiva) oppure di preclusione all’accesso alla giurisdizione dello Stato (come nel caso del c.d. vincolo di giustizia). Le relazioni e i confini tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa hanno, poi, costituito l’oggetto di un esame condotto, funditus, in un apposito e specifico secondo capitolo. Dopo aver compiuto, nel terzo capitolo, un’analisi avente ad oggetto l’applicazione del sistema di giustizia sportiva agli sport di squadra e, segnatamente, al calcio, nel quarto (capitolo), l’attenzione è stata rivolta alle criticità che, in particolare sotto il profilo della effettività della tutela, il sistema di giustizia sportiva italiano ancora, pur dopo le riforme operate nel 2014, presenta anche nei suoi rapporti con gli organi giurisdizionali dello Stato e che, pertanto, incidono anche sul grado di tutela – e sull’effettività di questa – nell’ambito dell’ordinamento giuridico generale delle situazioni giuridiche del soggetto dell’ordinamento sportivo in quanto e quale cittadino. Tra gli aspetti “critici” in chiave di effettività della tutela in ordine ai quali nel quarto capitolo della tesi di dottorato si è soffermata l’attività di ricerca meritano – si ritiene – menzione quelli aventi ad oggetto : - il problema della terzietà degli organi della giustizia sportiva endofederale; - i riflessi che in proposito – e, soprattutto, nei rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa – comporta la previsione e presenza nei vari ordinamenti federali del c.d. vincolo di giustizia sportiva teso ad impedire nelle materie in cui opera l’accesso alla giurisdizione statuale e, inoltre, quella, in altre materie, della c.d. “pregiudiziale sportiva” che precede e condiziona l’accesso alla giustizia amministrativa in materia sportiva e implica il venire in rilievo della giurisdizione del giudice amministrativo solo quale “successiva” e “condizionata” rispetto alle decisioni degli organi della giustizia sportiva; - l’operare nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in ordine alle modalità di imputazione della responsabilità disciplinare per illecito sportivo di forme, quali quella della responsabilità oggettiva e della responsabilità presunta della società, peculiari (oltre che - per quanto concerne la responsabilità oggettiva – recessive, se non desuete, in altri ordinamenti) e la cui previsione comporta anch’essa dei riflessi in tema di effettività e pienezza della tutela. Nel quinto capitolo in ordine alle suddette “criticità” e, in particolare, con riferimento ai rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statuale, si è proceduto a un’analisi, in chiave comparatistica, del “come” tali rapporti e talune di siffatte tematiche sono state affrontate negli ordinamenti di alcuni altri Stati nei quali lo sport del calcio è particolarmente diffuso. La comparazione, in particolare, ha avuto come termini – e Stati – di riferimento la Spagna, l’Inghilterra, la Francia, la Germania e, al di fuori dell’Europa, il Brasile. Infine, nel sesto e ultimo capitolo sono state rassegnate le conclusioni della ricerca svolta, formulando “embrioni di soluzioni” – alle criticità individuate nel corso della stessa attività di ricerca - in un’ottica finalisticamente orientata alla più ampia effettività di tutela per le situazioni giuridiche soggettive incise o comunque coinvolte nell’ambito delle controversie sorte in ambito sportivo.
11-feb-2019
File allegati a questo prodotto
File Dimensione Formato  
Tesi Dottorato_ Manca.pdf

Open Access dal 01/03/2020

Tipologia: Tesi di dottorato
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 2.67 MB
Formato Adobe PDF
2.67 MB Adobe PDF

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1263528
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact