Nell’ultimo decennio i contratti in strumenti finanziari derivati, detenuti da regioni ed enti locali, hanno subito un cospicuo ridimensionamento sia per numero che per nozionale di riferimento. I dati tratti dal monitoraggio svolto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) confermano questa tendenza positiva e certificano l’opportunità della scelta, compiuta dal legislatore a fine 2013, di introdurre, a partire dal 1° gennaio 2014, il divieto per le amministrazioni locali di stipulare nuovi contratti e di ammettere la sola possibilità di estinguere anticipatamente quelli già esistenti. La diminuzione dei contratti derivati sottoscritti dalle autonomie locali è avvenuta in concomitanza con un contesto normativo sempre più stringente. Il primo blocco temporaneo della operatività in derivati risale al 2008 per effetto del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il cui articolo 62 vietava a regioni ed enti locali di perfezionare nuovi contratti, in attesa che venisse emanato dal MEF un nuovo regolamento finalizzato a individuare le tipologie di strumenti derivati ammessi, in sostituzione di quelle già contemplate dal regolamento di cui al DM n. 389 del 2003. Il regolamento previsto dall’art. 62 avrebbe dovuto essere emanato dal MEF, sentite la Banca d’Italia e la Consob. Il diverso orientamento circa l’approccio da seguire nella sua stesura tra il Tesoro da un lato (più orientato verso un’analisi di sensitività) e Banca d’Italia e Consob dall’altro (più orientate verso schemi basati su scenari probabilistici) ha generato una situazione di impasse, che tuttavia ha favorito una significativa riduzione dei derivati grazie al naturale scadere di molti contratti e alla estinzione anticipata di quelli precedentemente posti in essere. Il divieto definitivo è stato introdotto con la legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013), che ha modificato l’art. 62 del decreto-legge 112 del 2008. Nella sua attuale versione, l’articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 vieta alle amministrazioni territoriali di stipulare nuovi contratti derivati, di rinegoziare quelli esistenti e di sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate. L’attività di monitoraggio svolta in questi anni dal MEF sui derivati di regioni ed enti locali mostra da un lato che le politiche pubbliche, per essere efficaci, devono fondarsi sempre più su studi e statistiche aggiornati e dall’altro che solo la conoscenza sistematica e costante dei fenomeni è in grado di produrre nel lungo periodo buona regolamentazione e buona amministrazione.

Derivati di regioni ed enti locali. Quadro normativo e statistiche aggregate / Canitano, Arcangelo; Racca, Pietro. - In: AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO. - ISSN 2038-3711. - 25/3/2019(2019), pp. 1-11.

Derivati di regioni ed enti locali. Quadro normativo e statistiche aggregate

Pietro Racca
Writing – Original Draft Preparation
2019

Abstract

Nell’ultimo decennio i contratti in strumenti finanziari derivati, detenuti da regioni ed enti locali, hanno subito un cospicuo ridimensionamento sia per numero che per nozionale di riferimento. I dati tratti dal monitoraggio svolto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) confermano questa tendenza positiva e certificano l’opportunità della scelta, compiuta dal legislatore a fine 2013, di introdurre, a partire dal 1° gennaio 2014, il divieto per le amministrazioni locali di stipulare nuovi contratti e di ammettere la sola possibilità di estinguere anticipatamente quelli già esistenti. La diminuzione dei contratti derivati sottoscritti dalle autonomie locali è avvenuta in concomitanza con un contesto normativo sempre più stringente. Il primo blocco temporaneo della operatività in derivati risale al 2008 per effetto del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il cui articolo 62 vietava a regioni ed enti locali di perfezionare nuovi contratti, in attesa che venisse emanato dal MEF un nuovo regolamento finalizzato a individuare le tipologie di strumenti derivati ammessi, in sostituzione di quelle già contemplate dal regolamento di cui al DM n. 389 del 2003. Il regolamento previsto dall’art. 62 avrebbe dovuto essere emanato dal MEF, sentite la Banca d’Italia e la Consob. Il diverso orientamento circa l’approccio da seguire nella sua stesura tra il Tesoro da un lato (più orientato verso un’analisi di sensitività) e Banca d’Italia e Consob dall’altro (più orientate verso schemi basati su scenari probabilistici) ha generato una situazione di impasse, che tuttavia ha favorito una significativa riduzione dei derivati grazie al naturale scadere di molti contratti e alla estinzione anticipata di quelli precedentemente posti in essere. Il divieto definitivo è stato introdotto con la legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013), che ha modificato l’art. 62 del decreto-legge 112 del 2008. Nella sua attuale versione, l’articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 vieta alle amministrazioni territoriali di stipulare nuovi contratti derivati, di rinegoziare quelli esistenti e di sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate. L’attività di monitoraggio svolta in questi anni dal MEF sui derivati di regioni ed enti locali mostra da un lato che le politiche pubbliche, per essere efficaci, devono fondarsi sempre più su studi e statistiche aggiornati e dall’altro che solo la conoscenza sistematica e costante dei fenomeni è in grado di produrre nel lungo periodo buona regolamentazione e buona amministrazione.
2019
regioni ed enti locali; contratti derivati; debito
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Derivati di regioni ed enti locali. Quadro normativo e statistiche aggregate / Canitano, Arcangelo; Racca, Pietro. - In: AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO. - ISSN 2038-3711. - 25/3/2019(2019), pp. 1-11.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1252942
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