In the comment to the judgment of 6 March 2018, in case C-579/16 P, European Commission, v. FIH Holding A/S, and FIH Erhvervsbank A/S, is explained how the Court of Justice, in assessing a national measure in the light of the European rules on State aid, has specified the limits within which applies the private creditor test. In particular, the Court has clarified that when the State has already intervened in favour of a company granting it a State aid, it has qualified its behaviour towards it. It follows that any subsequent measure connected with the aid, even if aimed at containing or reducing the same responsibility of the State deriving from the guarantees assumed with the first measure, cannot be assessed in the light of the private creditor criteria and must be qualified as a new aid. Anyway, if the intention of the State to contain its financial responsibility does not affect the assessment of the measure as an aid, its compatibility with the EU law may be established in application of one of the exemptions set out in art. 107, par. 3 TFEU.

Nel commento alla sentenza del 6 marzo 2018, in causa C 579/16 P, Commissione europea, c. FIH Holding A/S, e FIH Erhvervsbank A/S, viene illustrato come la Corte di giustizia, nel valutare una misura nazionale alla luce della disciplina europea degli aiuti di Stato, abbia precisato i limiti con cui trova applicazione il criterio del creditore privato. In particolare, la Corte ha chiarito che quando lo Stato è già intervenuto in favore di un’impresa concedendogli un aiuto, ha qualificato il proprio comportamento nei suoi confronti. Ne deriva che ogni successiva misura connessa con l’aiuto, anche se finalizzata a contenere o a ridurre la responsabilità dello stesso Stato derivante dalle garanzie assunte con la prima misura, non sarà valutabile alla luce del criterio del creditore privato ma dovrà necessariamente essere qualificata come un nuovo aiuto. Peraltro se l’intenzione dello Stato di contenere la propria responsabilità finanziaria non influisce sulla valutazione della misura alla stregua di un aiuto di Stato, anche se la sua compatibilità con il diritto UE potrà essere stabilita in applicazione di una delle deroghe enunciate nell’art. 107, par. 3 TFUE.

La disciplina degli aiuti di Stato ed i limiti all’applicazione del criterio del creditore privato / Orlandi, Maurizio. - In: RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE. - ISSN 1129-2113. - 21:60(2018), pp. 71-83. [10.4399/9788825520811-6]

La disciplina degli aiuti di Stato ed i limiti all’applicazione del criterio del creditore privato

Orlandi Maurizio
2018

Abstract

In the comment to the judgment of 6 March 2018, in case C-579/16 P, European Commission, v. FIH Holding A/S, and FIH Erhvervsbank A/S, is explained how the Court of Justice, in assessing a national measure in the light of the European rules on State aid, has specified the limits within which applies the private creditor test. In particular, the Court has clarified that when the State has already intervened in favour of a company granting it a State aid, it has qualified its behaviour towards it. It follows that any subsequent measure connected with the aid, even if aimed at containing or reducing the same responsibility of the State deriving from the guarantees assumed with the first measure, cannot be assessed in the light of the private creditor criteria and must be qualified as a new aid. Anyway, if the intention of the State to contain its financial responsibility does not affect the assessment of the measure as an aid, its compatibility with the EU law may be established in application of one of the exemptions set out in art. 107, par. 3 TFEU.
2018
Nel commento alla sentenza del 6 marzo 2018, in causa C 579/16 P, Commissione europea, c. FIH Holding A/S, e FIH Erhvervsbank A/S, viene illustrato come la Corte di giustizia, nel valutare una misura nazionale alla luce della disciplina europea degli aiuti di Stato, abbia precisato i limiti con cui trova applicazione il criterio del creditore privato. In particolare, la Corte ha chiarito che quando lo Stato è già intervenuto in favore di un’impresa concedendogli un aiuto, ha qualificato il proprio comportamento nei suoi confronti. Ne deriva che ogni successiva misura connessa con l’aiuto, anche se finalizzata a contenere o a ridurre la responsabilità dello stesso Stato derivante dalle garanzie assunte con la prima misura, non sarà valutabile alla luce del criterio del creditore privato ma dovrà necessariamente essere qualificata come un nuovo aiuto. Peraltro se l’intenzione dello Stato di contenere la propria responsabilità finanziaria non influisce sulla valutazione della misura alla stregua di un aiuto di Stato, anche se la sua compatibilità con il diritto UE potrà essere stabilita in applicazione di una delle deroghe enunciate nell’art. 107, par. 3 TFUE.
Diritto dell’Unione europea; disciplina degli aiuti di Stato; intervento dello Stato teso a limitare la propria responsabilità economica; principio dell’operatore privato in economia di mercato; criterio del creditore privato; limiti al criterio del creditore privato
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La disciplina degli aiuti di Stato ed i limiti all’applicazione del criterio del creditore privato / Orlandi, Maurizio. - In: RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE. - ISSN 1129-2113. - 21:60(2018), pp. 71-83. [10.4399/9788825520811-6]
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