Nell'ambito dei siti di rilevanza ambientale individuati in base alla direttiva 92/43/CEE e al d.P.R. n. 357/1997, la Pubblica amministrazione non può legittimamente impedire lo svolgimento di attività economiche senza aver prima effettuato, con esito negativo, la necessaria valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del d.P.R. n. 357/1997. Così il Tar Sicilia, Palermo, sezione III, n. 2558/2017.
Siti di rilevanza ambientale, per vietare le attività economiche serve la valutazione di incidenza / Casini, Roberto. - (2017).
Siti di rilevanza ambientale, per vietare le attività economiche serve la valutazione di incidenza
Roberto CasiniPrimo
2017
Abstract
Nell'ambito dei siti di rilevanza ambientale individuati in base alla direttiva 92/43/CEE e al d.P.R. n. 357/1997, la Pubblica amministrazione non può legittimamente impedire lo svolgimento di attività economiche senza aver prima effettuato, con esito negativo, la necessaria valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del d.P.R. n. 357/1997. Così il Tar Sicilia, Palermo, sezione III, n. 2558/2017.File allegati a questo prodotto
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