Nell'ambito dei siti di rilevanza ambientale individuati in base alla direttiva 92/43/CEE e al d.P.R. n. 357/1997, la Pubblica amministrazione non può legittimamente impedire lo svolgimento di attività economiche senza aver prima effettuato, con esito negativo, la necessaria valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del d.P.R. n. 357/1997. Così il Tar Sicilia, Palermo, sezione III, n. 2558/2017.

Siti di rilevanza ambientale, per vietare le attività economiche serve la valutazione di incidenza / Casini, Roberto. - (2017).

Siti di rilevanza ambientale, per vietare le attività economiche serve la valutazione di incidenza

Roberto Casini
Primo
2017

Abstract

Nell'ambito dei siti di rilevanza ambientale individuati in base alla direttiva 92/43/CEE e al d.P.R. n. 357/1997, la Pubblica amministrazione non può legittimamente impedire lo svolgimento di attività economiche senza aver prima effettuato, con esito negativo, la necessaria valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del d.P.R. n. 357/1997. Così il Tar Sicilia, Palermo, sezione III, n. 2558/2017.
2017
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