Notoriously, the doctrine of direct effect has been used in the classical case law of the Court of Justice of the European Union as a sort of limit to the most radical effect of the doctrine of the primacy of EU law: only European provisions clear and unconditioned impose on National judges the duty to set aside inconsistent National law. In the subsequent case law, the notion of direct effect has been significantly enlarged so as to include the effects that may be produced not only by single EU law provisions, but also by normative systems composed of individual EU rules that, by themselves, would hardly produce direct effects. In Taricco (8 September 2015, C-105/14), M.A.S. and M.B. (5 December 2017, C-42/17) and Kolev (5 June 2018, C-612/15) the Court of Justice went a step further and found that EU rules imposing an obligation of result, duly implemented by National provisions, can nonetheless be considered to produce direct effect and, therefore, to entail the obligation for National judges to set aside inconsistent National law. The theoretical and practical consequences of what appears to be a new development in an old doctrine are discussed in the Article.

Nella giurisprudenza classica della Corte di giustizia dell’Unione europea, la dottrina degli effetti diretti sembra limitare per taluni aspetti quella del primato: solo le norme europee direttamente efficaci potrebbero invero comportare il più radicale degli effetti del primato del diritto dell’Unione, vale a dire l’inapplicabilità delle norme nazionali confliggenti. Emerge peraltro dalla giurisprudenza della Corte come tale effetto sia prodotto non soltanto da singole disposizioni europee chiare, precise ed incondizionate, ma anche da sistemi normativi che, osservati alla stregua di un unicum, presentino i medesimi caratteri. Nelle sentenze Taricco (8 settembre 2015, C-105/14), M.A.S. e M.B. (5 dicembre 2017, C-42/17) e Kolev (5 giugno 2018, C-612/15) la Corte di giustizia sembra avere sviluppato ulteriormente la dottrina degli effetti diretti e, conseguentemente, i suoi riflessi sulla dottrina del primato. In tali pronunce la Corte sembra infatti avere riconosciuto la diretta efficacia, e dunque la capacità d’imporre la disapplicazione delle norme nazionali confliggenti, di sistemi composti da una norma europea e da una norma nazionale. Proprio i contenuti e le conseguenze teoriche e pratiche degli sviluppi recenti della dottrina degli effetti diretti sono oggetto di discussione nel presente scritto.

Gli effetti diretti e il primato del diritto dell’Unione. Una correlazione a geometria variabile / Rasi, Aurora. - In: IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. - ISSN 1125-8551. - 3(2018), pp. 555-594.

Gli effetti diretti e il primato del diritto dell’Unione. Una correlazione a geometria variabile

Rasi, Aurora
2018

Abstract

Notoriously, the doctrine of direct effect has been used in the classical case law of the Court of Justice of the European Union as a sort of limit to the most radical effect of the doctrine of the primacy of EU law: only European provisions clear and unconditioned impose on National judges the duty to set aside inconsistent National law. In the subsequent case law, the notion of direct effect has been significantly enlarged so as to include the effects that may be produced not only by single EU law provisions, but also by normative systems composed of individual EU rules that, by themselves, would hardly produce direct effects. In Taricco (8 September 2015, C-105/14), M.A.S. and M.B. (5 December 2017, C-42/17) and Kolev (5 June 2018, C-612/15) the Court of Justice went a step further and found that EU rules imposing an obligation of result, duly implemented by National provisions, can nonetheless be considered to produce direct effect and, therefore, to entail the obligation for National judges to set aside inconsistent National law. The theoretical and practical consequences of what appears to be a new development in an old doctrine are discussed in the Article.
2018
Nella giurisprudenza classica della Corte di giustizia dell’Unione europea, la dottrina degli effetti diretti sembra limitare per taluni aspetti quella del primato: solo le norme europee direttamente efficaci potrebbero invero comportare il più radicale degli effetti del primato del diritto dell’Unione, vale a dire l’inapplicabilità delle norme nazionali confliggenti. Emerge peraltro dalla giurisprudenza della Corte come tale effetto sia prodotto non soltanto da singole disposizioni europee chiare, precise ed incondizionate, ma anche da sistemi normativi che, osservati alla stregua di un unicum, presentino i medesimi caratteri. Nelle sentenze Taricco (8 settembre 2015, C-105/14), M.A.S. e M.B. (5 dicembre 2017, C-42/17) e Kolev (5 giugno 2018, C-612/15) la Corte di giustizia sembra avere sviluppato ulteriormente la dottrina degli effetti diretti e, conseguentemente, i suoi riflessi sulla dottrina del primato. In tali pronunce la Corte sembra infatti avere riconosciuto la diretta efficacia, e dunque la capacità d’imporre la disapplicazione delle norme nazionali confliggenti, di sistemi composti da una norma europea e da una norma nazionale. Proprio i contenuti e le conseguenze teoriche e pratiche degli sviluppi recenti della dottrina degli effetti diretti sono oggetto di discussione nel presente scritto.
direct effects; primacy of EU law; normative system; Taricco; Mangold
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Gli effetti diretti e il primato del diritto dell’Unione. Una correlazione a geometria variabile / Rasi, Aurora. - In: IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. - ISSN 1125-8551. - 3(2018), pp. 555-594.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1221774
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