The work deals with the contents of the order n. 207 of the Constitutional Court, concerning the question of unconstitutionality of art. 580 of the Criminal Code, on instigation or help to suicide, which is rejected. The decision however, while on the one hand qualifies the art. 580 "functional to the protection of interests deserving protection by the law", on the other hand, it states that it is not applicable as long as Parliament does not approve a law that, under certain conditions, makes legal assisted suicide within a specific date. In this way not only the thema decidendum is exceeded, but there is the passage from the judgment on the crime of aid to suicide to that on the advisability of the right to assisted suicide, in the absence of any "rhyme", i.e. a justified interpretation extension from a logical necessity. The alleged analogy between UKSC Nicklinson Judgment is also criticized. While in fact the latter has left to the Parliament all discretionary regarding the choice to circumscribe the ban of assisted suicide, the Italian Constitutional Court instead dictated the law that the Parliament should adopt, assigning even a term. If this happened, Italy would become similar to Belgium and Nethelands, the ECHR Countries that, under certain conditions, legalized euthanasia and assisted suicide. In these legal systems, however, after more than fifteen years after the introduction of these laws, cases have increased dramatically and assisted death is also practiced to those who are vulnerable, who feel lonely and have a damaged capacity to intend.

Lo scritto discute i contenuti dell’ordinanza n. 207 della Corte costituzionale, concernente la questione di costituzionalità dell’art. 580 c.p., sull’istigazione o aiuto al suicidio, che viene respinta. La pronuncia tuttavia, mentre da un lato qualifica l’art. 580 c.p. «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento», dall’altro lo dichiara non applicabile fintantoché il Parlamento non approvi una legge che, ad alcune condizioni, renda il suicidio assistito legale entro una specifica data. In tal modo non solo viene travalicato il thema decidendum, ma si assiste al passaggio dal giudizio sul reato di aiuto al suicidio a quello sull’opportunità del diritto al suicidio assistito, in assenza di qualsiasi “rima”, ossia di un’estensione interpretativa giustificata da una necessità logica. Criticabile è anche l’asserita analogia fra l’ordinanza e la sentenza Nicklinson della Suprema Corte inglese. Mentre infatti quest’ultima ha lasciato al Parlamento ogni discrezionalità in merito alla scelta di circoscrivere il divieto di suicidio assistito, la Corte costituzionale italiana ha invece dettato la legge che il Parlamento dovrebbe adottare, assegnandogli persino un termine. Ove così avvenisse, l’Italia diventerebbe simile al Belgio e all’Olanda, Paesi della CEDU che, a talune condizioni, hanno legalizzato eutanasia e suicidio assistito. In questi ordinamenti però, dopo oltre quindici anni di vigenza di queste leggi, i casi sono aumentati a dismisura e la morte assistita si pratica anche a coloro che sono vulnerabili, che si sentono soli e che possiedono una capacità di intendere compromessa.

LA CORTE COSTITUZIONALE SUL CASO CAPPATO: PUÒ UN’ORDINANZA CHIEDERE AL PARLAMENTO DI LEGALIZZARE IL SUICIDIO ASSISTITO? / Razzano, Giovanna. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - primo, I:1/2019(2019), pp. 1-25.

LA CORTE COSTITUZIONALE SUL CASO CAPPATO: PUÒ UN’ORDINANZA CHIEDERE AL PARLAMENTO DI LEGALIZZARE IL SUICIDIO ASSISTITO?

Giovanna Razzano
2019

Abstract

The work deals with the contents of the order n. 207 of the Constitutional Court, concerning the question of unconstitutionality of art. 580 of the Criminal Code, on instigation or help to suicide, which is rejected. The decision however, while on the one hand qualifies the art. 580 "functional to the protection of interests deserving protection by the law", on the other hand, it states that it is not applicable as long as Parliament does not approve a law that, under certain conditions, makes legal assisted suicide within a specific date. In this way not only the thema decidendum is exceeded, but there is the passage from the judgment on the crime of aid to suicide to that on the advisability of the right to assisted suicide, in the absence of any "rhyme", i.e. a justified interpretation extension from a logical necessity. The alleged analogy between UKSC Nicklinson Judgment is also criticized. While in fact the latter has left to the Parliament all discretionary regarding the choice to circumscribe the ban of assisted suicide, the Italian Constitutional Court instead dictated the law that the Parliament should adopt, assigning even a term. If this happened, Italy would become similar to Belgium and Nethelands, the ECHR Countries that, under certain conditions, legalized euthanasia and assisted suicide. In these legal systems, however, after more than fifteen years after the introduction of these laws, cases have increased dramatically and assisted death is also practiced to those who are vulnerable, who feel lonely and have a damaged capacity to intend.
2019
Lo scritto discute i contenuti dell’ordinanza n. 207 della Corte costituzionale, concernente la questione di costituzionalità dell’art. 580 c.p., sull’istigazione o aiuto al suicidio, che viene respinta. La pronuncia tuttavia, mentre da un lato qualifica l’art. 580 c.p. «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento», dall’altro lo dichiara non applicabile fintantoché il Parlamento non approvi una legge che, ad alcune condizioni, renda il suicidio assistito legale entro una specifica data. In tal modo non solo viene travalicato il thema decidendum, ma si assiste al passaggio dal giudizio sul reato di aiuto al suicidio a quello sull’opportunità del diritto al suicidio assistito, in assenza di qualsiasi “rima”, ossia di un’estensione interpretativa giustificata da una necessità logica. Criticabile è anche l’asserita analogia fra l’ordinanza e la sentenza Nicklinson della Suprema Corte inglese. Mentre infatti quest’ultima ha lasciato al Parlamento ogni discrezionalità in merito alla scelta di circoscrivere il divieto di suicidio assistito, la Corte costituzionale italiana ha invece dettato la legge che il Parlamento dovrebbe adottare, assegnandogli persino un termine. Ove così avvenisse, l’Italia diventerebbe simile al Belgio e all’Olanda, Paesi della CEDU che, a talune condizioni, hanno legalizzato eutanasia e suicidio assistito. In questi ordinamenti però, dopo oltre quindici anni di vigenza di queste leggi, i casi sono aumentati a dismisura e la morte assistita si pratica anche a coloro che sono vulnerabili, che si sentono soli e che possiedono una capacità di intendere compromessa.
reato di aiuto al suicidio; caso Cappato; suicidio assistito; giudizio di costituzionalità
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
LA CORTE COSTITUZIONALE SUL CASO CAPPATO: PUÒ UN’ORDINANZA CHIEDERE AL PARLAMENTO DI LEGALIZZARE IL SUICIDIO ASSISTITO? / Razzano, Giovanna. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - primo, I:1/2019(2019), pp. 1-25.
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