Negli ultimi anni, l’intera disciplina della gestione collettiva del risparmio è mutata radicalmente sotto la spinta dell’incessante evoluzione della normativa europea, tesa a perseguire, anche nella materia in esame, il più ampio grado possibile di armonizzazione tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri (si fa riferimento, in particolare, ai regimi recentemente introdotti a seguito dell’emanazione delle Direttive UCITS IV, UCITS V e AIFM). Nell’ambito della normativa europea in materia di risparmio gestito, il tema della responsabilità civile nei confronti degli investitori sembra assumere rilevanza centrale; l’attuale normativa sovranazionale, infatti – per lo meno a livello di enunciazione – enfatizza a più riprese la necessità di una responsabilità forte del gestore e del depositario, in un’ottica di efficace tutela dei partecipanti. Tuttavia, tanto in Italia quanto nel resto d’Europa, il contenzioso per cattiva gestione di organismi di investimento collettivo di tipo contrattuale risulta, ad oggi, rarissimo o scarsamente significativo. Più precisamente, il nostro ordinamento ha conosciuto, e solo di recente, appena due casi di azioni risarcitorie condotte dagli investitori nei confronti della SGR, a seguito di illegittima gestione di un fondo gestito. In entrambi i casi, peraltro si trattava di fondi chiusi di tipo immobiliare (oggi, FIA immobiliari); il contenzioso è, invece, del tutto assente con riferimento ai fondi armonizzati (OICVM) e ai FIA aperti. In tale ottica, appare estremamente significativo un confronto con quanto accaduto, al contrario, nell’ambito dei servizi di investimento, dove il numero di cause degli investitori nei confronti degli intermediari ha avuto, negli ultimi anni, una crescita esponenziale. Anche allo scopo di indagare le cause di una tale macroscopica differenza, nel presente contributo – dopo un’analisi della fattispecie “OICR contrattuale”, della struttura e delle principali dinamiche che caratterizzano l’operazione di investimento in OICR contrattuali – vengono esaminate le discipline sulla responsabilità del depositario e del gestore, e approfonditi alcuni specifici aspetti problematici inerenti il tema della responsabilità civile nei confronti dei partecipanti. In tale ottica, i problemi più delicati affrontati nel presente lavoro, attengono proprio al regime di responsabilità della SGR, la quale, nello svolgimento dell’attività di gestione del fondo, può compiere atti direttamente lesivi della posizione contrattuale del partecipante, ovvero atti lesivi del patrimonio collettivo, idonei ad incidere negativamente, di riflesso, sugli investitori. Alla luce dell’analisi condotta, sembra che il motivo di una tale ridotta presenza di casi di azioni private in Italia, lungi dal rappresentare una conseguenza positiva dell’efficiente operare di meccanismi di public enforcement in tale ambito, debba essere ricondotto ad una serie di criticità, ed in particolare: (i) all’assenza di una disciplina organica che delinei con sufficiente precisione e chiarezza il regime di responsabilità della SGR nei confronti dei partecipanti; (ii) all’assenza di norme che attribuiscano con chiarezza diritti dei partecipanti efficaci, necessari e strumentali alla proposizione di azioni risarcitorie nei confronti del gestore; (iii) alla presenza di forti disincentivi economici per il singolo investitore ad agire nei confronti del gestore in caso di danno da svalutazione della quota.

Profili di responsabilità civile nella gestione di Oicr contrattuali / Averardi, Giuseppe. - (2018 Mar 06).

Profili di responsabilità civile nella gestione di Oicr contrattuali

AVERARDI, GIUSEPPE
06/03/2018

Abstract

Negli ultimi anni, l’intera disciplina della gestione collettiva del risparmio è mutata radicalmente sotto la spinta dell’incessante evoluzione della normativa europea, tesa a perseguire, anche nella materia in esame, il più ampio grado possibile di armonizzazione tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri (si fa riferimento, in particolare, ai regimi recentemente introdotti a seguito dell’emanazione delle Direttive UCITS IV, UCITS V e AIFM). Nell’ambito della normativa europea in materia di risparmio gestito, il tema della responsabilità civile nei confronti degli investitori sembra assumere rilevanza centrale; l’attuale normativa sovranazionale, infatti – per lo meno a livello di enunciazione – enfatizza a più riprese la necessità di una responsabilità forte del gestore e del depositario, in un’ottica di efficace tutela dei partecipanti. Tuttavia, tanto in Italia quanto nel resto d’Europa, il contenzioso per cattiva gestione di organismi di investimento collettivo di tipo contrattuale risulta, ad oggi, rarissimo o scarsamente significativo. Più precisamente, il nostro ordinamento ha conosciuto, e solo di recente, appena due casi di azioni risarcitorie condotte dagli investitori nei confronti della SGR, a seguito di illegittima gestione di un fondo gestito. In entrambi i casi, peraltro si trattava di fondi chiusi di tipo immobiliare (oggi, FIA immobiliari); il contenzioso è, invece, del tutto assente con riferimento ai fondi armonizzati (OICVM) e ai FIA aperti. In tale ottica, appare estremamente significativo un confronto con quanto accaduto, al contrario, nell’ambito dei servizi di investimento, dove il numero di cause degli investitori nei confronti degli intermediari ha avuto, negli ultimi anni, una crescita esponenziale. Anche allo scopo di indagare le cause di una tale macroscopica differenza, nel presente contributo – dopo un’analisi della fattispecie “OICR contrattuale”, della struttura e delle principali dinamiche che caratterizzano l’operazione di investimento in OICR contrattuali – vengono esaminate le discipline sulla responsabilità del depositario e del gestore, e approfonditi alcuni specifici aspetti problematici inerenti il tema della responsabilità civile nei confronti dei partecipanti. In tale ottica, i problemi più delicati affrontati nel presente lavoro, attengono proprio al regime di responsabilità della SGR, la quale, nello svolgimento dell’attività di gestione del fondo, può compiere atti direttamente lesivi della posizione contrattuale del partecipante, ovvero atti lesivi del patrimonio collettivo, idonei ad incidere negativamente, di riflesso, sugli investitori. Alla luce dell’analisi condotta, sembra che il motivo di una tale ridotta presenza di casi di azioni private in Italia, lungi dal rappresentare una conseguenza positiva dell’efficiente operare di meccanismi di public enforcement in tale ambito, debba essere ricondotto ad una serie di criticità, ed in particolare: (i) all’assenza di una disciplina organica che delinei con sufficiente precisione e chiarezza il regime di responsabilità della SGR nei confronti dei partecipanti; (ii) all’assenza di norme che attribuiscano con chiarezza diritti dei partecipanti efficaci, necessari e strumentali alla proposizione di azioni risarcitorie nei confronti del gestore; (iii) alla presenza di forti disincentivi economici per il singolo investitore ad agire nei confronti del gestore in caso di danno da svalutazione della quota.
6-mar-2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1213365
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