I profili di indagine prescelti – «conoscibilità» del sistema giuridico, affidata per lo più alla pratica della scientia iuris, e «prevedibilità» dell’esito del giudizio, attuata per il tramite della ‘collaborazione processuale’ fra pretori, giuristi e parti che si realizza nella elaborazione della formula-iudicium in concreto – si sono ripetutamente intersecati e intrecciati tra loro nel corso della ricerca: l’applicazione di ambedue i principi sembra aver contribuito, tra il II sec. a. C. e il III sec. d. C., in generale nel sistema giuridico romano ma anche e soprattutto nell’ambito più specifico dei bonae fidei iudicia, a realizzare una più completa sicurezza di vita dei cives. Dalla lettura delle fonti prescelte ritengo sia prima di tutto emerso un rapporto speculare tra «certezza-conoscibilità» e «sicurezza-prevedibilità», i cui significati e accezioni ho cercato di definire sulla scorta della letteratura in materia reperita tramite gli strumenti informatici acquistati. In particolare, è emerso che il problema della «certezza-conoscibilità» è da considerarsi legato al sistema romano delle fonti di produzione dello ius, e precisamente allo sviluppo storico di quelle partes iuris (c. d. «ius ex scripto»: lex, plebiscitum, senatus consultum, constitutio principis, edictum), per il cui indispensabile coordinamento e per la cui esatta comprensione si richiedeva la mediazione dell’interpretatio prudentium. Il profilo della «sicurezza-prevedibilità» sembra aver coinvolto, viceversa, la possibilità di prevedere l’esito delle controversie e quindi l’operato, in primis, dello iudex unus del processo formulare indirizzato e guidato dalla formula-iudicium. L’oggetto specifico di questa ricerca, i bonae fidei iudicia, rappresenta un ‘banco di prova’ di quanto è possibile in generale affermare per il sistema giuridico romano, sia per la «certezza-conoscibilità» sia per la «sicurezza-prevedibilità», in virtù del centrale ruolo acquisito in questi giudizi dallo iudex il cui officium è emblematicamente definito «liberum» (Gai. 4, 63 e 114). Da questa ricerca sembra emergere un ruolo dello iudex stretto fra la guida dei giuristi respondenti e i binari della formula-iudicium rilasciata dal magistrato giusdicente. L’auctoritas della scientia iuris e la potestas dei magistrati giusdicenti possono controllare l’operato dello iudex privatus, che rischia in alcuni casi (come il liberum officium iudicis nei bonae fidei iudicia e lo ius controversum anche al di fuori di questi speciali giudizi) di divenire imprevedibile proprio per i primi ‘utenti’ del diritto, ovverossia i cives, i quali – parafrasando Pomponio (D. 1, 2, 2, 10) – ‘correvano ai ripari’ «premunendosi» a seguito della pubblicazione degli edicta dei magistrati: grado di imprevedibilità che l’azione in combinata di giuristi, pretori e parti processuali tendeva ad arginare, limitare e controllare.

Ricerche su certezza del diritto e bonae fidei iudicia. Fra "conoscibilità" dello ius e "prevedibilità" degli esiti giudiziali (II sec. a.C. - III sec. d.C.) / Angelosanto, Antonio. - (2018 May 18).

Ricerche su certezza del diritto e bonae fidei iudicia. Fra "conoscibilità" dello ius e "prevedibilità" degli esiti giudiziali (II sec. a.C. - III sec. d.C.)

ANGELOSANTO, ANTONIO
18/05/2018

Abstract

I profili di indagine prescelti – «conoscibilità» del sistema giuridico, affidata per lo più alla pratica della scientia iuris, e «prevedibilità» dell’esito del giudizio, attuata per il tramite della ‘collaborazione processuale’ fra pretori, giuristi e parti che si realizza nella elaborazione della formula-iudicium in concreto – si sono ripetutamente intersecati e intrecciati tra loro nel corso della ricerca: l’applicazione di ambedue i principi sembra aver contribuito, tra il II sec. a. C. e il III sec. d. C., in generale nel sistema giuridico romano ma anche e soprattutto nell’ambito più specifico dei bonae fidei iudicia, a realizzare una più completa sicurezza di vita dei cives. Dalla lettura delle fonti prescelte ritengo sia prima di tutto emerso un rapporto speculare tra «certezza-conoscibilità» e «sicurezza-prevedibilità», i cui significati e accezioni ho cercato di definire sulla scorta della letteratura in materia reperita tramite gli strumenti informatici acquistati. In particolare, è emerso che il problema della «certezza-conoscibilità» è da considerarsi legato al sistema romano delle fonti di produzione dello ius, e precisamente allo sviluppo storico di quelle partes iuris (c. d. «ius ex scripto»: lex, plebiscitum, senatus consultum, constitutio principis, edictum), per il cui indispensabile coordinamento e per la cui esatta comprensione si richiedeva la mediazione dell’interpretatio prudentium. Il profilo della «sicurezza-prevedibilità» sembra aver coinvolto, viceversa, la possibilità di prevedere l’esito delle controversie e quindi l’operato, in primis, dello iudex unus del processo formulare indirizzato e guidato dalla formula-iudicium. L’oggetto specifico di questa ricerca, i bonae fidei iudicia, rappresenta un ‘banco di prova’ di quanto è possibile in generale affermare per il sistema giuridico romano, sia per la «certezza-conoscibilità» sia per la «sicurezza-prevedibilità», in virtù del centrale ruolo acquisito in questi giudizi dallo iudex il cui officium è emblematicamente definito «liberum» (Gai. 4, 63 e 114). Da questa ricerca sembra emergere un ruolo dello iudex stretto fra la guida dei giuristi respondenti e i binari della formula-iudicium rilasciata dal magistrato giusdicente. L’auctoritas della scientia iuris e la potestas dei magistrati giusdicenti possono controllare l’operato dello iudex privatus, che rischia in alcuni casi (come il liberum officium iudicis nei bonae fidei iudicia e lo ius controversum anche al di fuori di questi speciali giudizi) di divenire imprevedibile proprio per i primi ‘utenti’ del diritto, ovverossia i cives, i quali – parafrasando Pomponio (D. 1, 2, 2, 10) – ‘correvano ai ripari’ «premunendosi» a seguito della pubblicazione degli edicta dei magistrati: grado di imprevedibilità che l’azione in combinata di giuristi, pretori e parti processuali tendeva ad arginare, limitare e controllare.
18-mag-2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1170132
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