Dopo aver illustrato le dinamiche giuridiche che sovrintendono il sistema disciplinare, si cercherà di focalizzare l’attenzione sull’importanza primaria che riveste la funzione correttiva, ratio iuris delle sanzioni disciplinari stesse. In tale ottica si osserverà che la massima sanzione del licenziamento disciplinare costituisce un indefettibile deterrente psicologico nella commissione di ogni infrazione. Il funzionamento dell’istituto della recidiva, che contempla una risposta sanzionatoria in misura progressivamente più severa rispetto alla commissione della singola infrazione (in ragione della reiterazione degli illeciti disciplinari commessi) costituisce concreta ed esaustiva esemplificazione di quanto testé detto. L’attenzione verrà poi spostata sullo “speciale” automatismo previsto ex lege dell’estinzione del rapporto di lavoro - pur - a seguito di infrazioni sotto la soglia della “notevolezza”, evidenziandosi all’uopo che sostanzialmente esso presenta, quanto agli effetti prodotti, molte similitudini con il licenziamento disciplinare. Da ciò potrebbe discenderne la logica conseguenza che in questo modo possa essere stata (involontariamente) ingenerata nel lavoratore di “media intelligenza”, una loro sostanziale identica percezione punitiva, posto che entrambi le “formule” espulsive utilizzate dal legislatore possiedono comunque natura prettamente disciplinare. Pertanto, anticipando subito quanto riportato nelle note conclusive, si avanzerà l’ipotesi che la costruzione tecnico-giuridica di cui all’art. 3 D.lgs. 23/2015 (nonché quella della L. Fornero)- così come sono state strutturate - non permettano di poter escludere la possibilità che la succitata funzione correttiva possa essere seriamente compromessa. Specie riguardo al principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata.

Il licenziamento disciplinare illegittimo / Diana, Michele. - (2018 Sep 25).

Il licenziamento disciplinare illegittimo

DIANA, MICHELE
25/09/2018

Abstract

Dopo aver illustrato le dinamiche giuridiche che sovrintendono il sistema disciplinare, si cercherà di focalizzare l’attenzione sull’importanza primaria che riveste la funzione correttiva, ratio iuris delle sanzioni disciplinari stesse. In tale ottica si osserverà che la massima sanzione del licenziamento disciplinare costituisce un indefettibile deterrente psicologico nella commissione di ogni infrazione. Il funzionamento dell’istituto della recidiva, che contempla una risposta sanzionatoria in misura progressivamente più severa rispetto alla commissione della singola infrazione (in ragione della reiterazione degli illeciti disciplinari commessi) costituisce concreta ed esaustiva esemplificazione di quanto testé detto. L’attenzione verrà poi spostata sullo “speciale” automatismo previsto ex lege dell’estinzione del rapporto di lavoro - pur - a seguito di infrazioni sotto la soglia della “notevolezza”, evidenziandosi all’uopo che sostanzialmente esso presenta, quanto agli effetti prodotti, molte similitudini con il licenziamento disciplinare. Da ciò potrebbe discenderne la logica conseguenza che in questo modo possa essere stata (involontariamente) ingenerata nel lavoratore di “media intelligenza”, una loro sostanziale identica percezione punitiva, posto che entrambi le “formule” espulsive utilizzate dal legislatore possiedono comunque natura prettamente disciplinare. Pertanto, anticipando subito quanto riportato nelle note conclusive, si avanzerà l’ipotesi che la costruzione tecnico-giuridica di cui all’art. 3 D.lgs. 23/2015 (nonché quella della L. Fornero)- così come sono state strutturate - non permettano di poter escludere la possibilità che la succitata funzione correttiva possa essere seriamente compromessa. Specie riguardo al principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata.
25-set-2018
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