Il commissario giudiziale, nel concordato preventivo, rappresenta l’organo tecnico di supporto all’attività del giudice delegato e del Tribunale le cui competenze non hanno subito mutamenti legislativi nel corso dei vari interventi che si sono susseguiti nel corso degli anni. L’unica innovazione sostanziale è stata stabilita dal D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito nella L. 9/8/2013 n. 98 che, traendo origine dalla prassi adottata da alcuni Tribunali, ha previsto la possibilità di nomina immediata del (pre)commissario a seguito della sola presentazione della domanda con riserva di cui all’art. 161, 6° comma, l.f.. La finalità della norma è quella di attribuire una funzione di vigilanza ad un ausiliario del giudice già nella fase pre-concordataria onde prevenire il rischio, immediatamente e giustamente denunciato, che da strumento di risoluzione d’una crisi si trasformi in mezzo di ostruzione di una dichiarazione di fallimento . L’obiettivo del contributo è proporre una serie di spunti di riflessione emergenti dagli orientamenti della giurisprudenza e dalla prassi professionale in merito alle funzioni e responsabilità del commissario giudiziale nella fase pre-concordataria, anche alla luce del recente decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 18 dicembre 2015, che contiene interessanti considerazioni in ordine alle sue attribuzioni.

Funzioni e responsabilità del commissario giudiziale nel preconcordato / Sancetta, G.; Baratta, A.. - ELETTRONICO. - (2016).

Funzioni e responsabilità del commissario giudiziale nel preconcordato

Sancetta G.;
2016

Abstract

Il commissario giudiziale, nel concordato preventivo, rappresenta l’organo tecnico di supporto all’attività del giudice delegato e del Tribunale le cui competenze non hanno subito mutamenti legislativi nel corso dei vari interventi che si sono susseguiti nel corso degli anni. L’unica innovazione sostanziale è stata stabilita dal D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito nella L. 9/8/2013 n. 98 che, traendo origine dalla prassi adottata da alcuni Tribunali, ha previsto la possibilità di nomina immediata del (pre)commissario a seguito della sola presentazione della domanda con riserva di cui all’art. 161, 6° comma, l.f.. La finalità della norma è quella di attribuire una funzione di vigilanza ad un ausiliario del giudice già nella fase pre-concordataria onde prevenire il rischio, immediatamente e giustamente denunciato, che da strumento di risoluzione d’una crisi si trasformi in mezzo di ostruzione di una dichiarazione di fallimento . L’obiettivo del contributo è proporre una serie di spunti di riflessione emergenti dagli orientamenti della giurisprudenza e dalla prassi professionale in merito alle funzioni e responsabilità del commissario giudiziale nella fase pre-concordataria, anche alla luce del recente decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 18 dicembre 2015, che contiene interessanti considerazioni in ordine alle sue attribuzioni.
2016
24-21-4701
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