Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l’istanza di addebito ex art. 151, comma 2°, c.c., pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio anzidetto, ha natura di domanda autonoma, dal momento che tale istanza presuppone l’iniziativa di parte e soggiace alle regole ed alle preclusioni stabilite per le domande, ed ha, inoltre, una causa petendi ed un petitum distinti da quelli della domanda di separazione. Il giudice del merito, in applicazione dell’art. 277, comma 2°, c.p.c., può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda ad un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di un’ulteriore istruzione, con l’effetto della formazione del giudicato sulla pronuncia parziale di separazione non impugnata e della proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di divorzio, nonostante il protrarsi della contesa sull’addebito. In applicazione dell’art. 329, comma 2°, c.p.c., l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato (o negato) l’addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile la domanda di divorzio, pur in pendenza di detta impugnazione
Profili processuali della istanza di addebito ex art. 151, comma 2°, c.c / Violante, Vittorio. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - STAMPA. - (2006), pp. 1117-1128.
Profili processuali della istanza di addebito ex art. 151, comma 2°, c.c.
VIOLANTE, Vittorio
2006
Abstract
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l’istanza di addebito ex art. 151, comma 2°, c.c., pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio anzidetto, ha natura di domanda autonoma, dal momento che tale istanza presuppone l’iniziativa di parte e soggiace alle regole ed alle preclusioni stabilite per le domande, ed ha, inoltre, una causa petendi ed un petitum distinti da quelli della domanda di separazione. Il giudice del merito, in applicazione dell’art. 277, comma 2°, c.p.c., può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda ad un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di un’ulteriore istruzione, con l’effetto della formazione del giudicato sulla pronuncia parziale di separazione non impugnata e della proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di divorzio, nonostante il protrarsi della contesa sull’addebito. In applicazione dell’art. 329, comma 2°, c.p.c., l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato (o negato) l’addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile la domanda di divorzio, pur in pendenza di detta impugnazioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.