L’A. affronta la questione dell’interpretazione dell’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, distinguendo quattro nuclei normativi: l’efficacia erga omnes dei contratti aziendali o territoriali; l’abilitazione della contrattazione di secondo livello a disciplinare le materie indicate direttamente dal legislatore; la fa-coltà degli stessi contratti collettivi di derogare alle disposizioni imperative della leg-ge elencate nello stesso art. 8 e, infine, l’efficacia erga omnes degli accordi Fiat. Nell’incipit l’A. affronta la questione più dibattuta del raccordo tra le previsioni dell’art. 8 e quelle contenute nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 per poi illustrare le questioni successive e soffermarsi sulla innovazione, rispetto all’accordo interconfederale, riguardante gli accordi territoriali. Alla domanda di quali siano «le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale», abilitate a stipulare tali accordi, la risposta, per l’A. è da rin-venirsi nell’Accordo interconfederale che detta alcuni indicatori di rappresentatività(numero degli iscritti, diffusione uniforme sul territorio, presenza in un ambito rag-guardevole di categorie). Rispetto al secondo punto, sulla abilitazione della contrat-tazione di secondo livello a disciplinare materie indicate direttamente dal legislatore, quali mansioni, inquadramenti, orari di lavoro, sistemi informatici di controllo, con-tratti di lavoro flessibili, ecc.; secondo l’A. l’effetto potrebbe essere una liberalizza-zione della contrattazione collettiva di secondo livello scevra dai vincoli autorizzatori del Ccnl. Da ultimo, l’A. commenta la possibilità – stabilita dal comma 2-bis dell’art. 8 – per gli accordi aziendali o territoriali di intervenire «anche in deroga alle dispo-sizioni di legge» ma nei limiti stabiliti dalla Costituzione nonché dalle fonti comunita-rie, ritenendo che ciò che è derogabile non è il Ccnl di per se stesso, ma solo quelle parti del contratto che sono relative, cioè riguardano le materie disciplinate dalla legge (e divenute derogabili a seguito dell’art. 8).
La contrattazione collettiva aziendale dopo l’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 / Maresca, Arturo. - In: DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1121-8762. - STAMPA. - 1/2012:(2012), pp. 16-23.
La contrattazione collettiva aziendale dopo l’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
Arturo Maresca
2012
Abstract
L’A. affronta la questione dell’interpretazione dell’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, distinguendo quattro nuclei normativi: l’efficacia erga omnes dei contratti aziendali o territoriali; l’abilitazione della contrattazione di secondo livello a disciplinare le materie indicate direttamente dal legislatore; la fa-coltà degli stessi contratti collettivi di derogare alle disposizioni imperative della leg-ge elencate nello stesso art. 8 e, infine, l’efficacia erga omnes degli accordi Fiat. Nell’incipit l’A. affronta la questione più dibattuta del raccordo tra le previsioni dell’art. 8 e quelle contenute nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 per poi illustrare le questioni successive e soffermarsi sulla innovazione, rispetto all’accordo interconfederale, riguardante gli accordi territoriali. Alla domanda di quali siano «le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale», abilitate a stipulare tali accordi, la risposta, per l’A. è da rin-venirsi nell’Accordo interconfederale che detta alcuni indicatori di rappresentatività(numero degli iscritti, diffusione uniforme sul territorio, presenza in un ambito rag-guardevole di categorie). Rispetto al secondo punto, sulla abilitazione della contrat-tazione di secondo livello a disciplinare materie indicate direttamente dal legislatore, quali mansioni, inquadramenti, orari di lavoro, sistemi informatici di controllo, con-tratti di lavoro flessibili, ecc.; secondo l’A. l’effetto potrebbe essere una liberalizza-zione della contrattazione collettiva di secondo livello scevra dai vincoli autorizzatori del Ccnl. Da ultimo, l’A. commenta la possibilità – stabilita dal comma 2-bis dell’art. 8 – per gli accordi aziendali o territoriali di intervenire «anche in deroga alle dispo-sizioni di legge» ma nei limiti stabiliti dalla Costituzione nonché dalle fonti comunita-rie, ritenendo che ciò che è derogabile non è il Ccnl di per se stesso, ma solo quelle parti del contratto che sono relative, cioè riguardano le materie disciplinate dalla legge (e divenute derogabili a seguito dell’art. 8).File | Dimensione | Formato | |
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