La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico (ScP) è sempre stata – anche prima dell’espressa affermazione contenuta nel D. lgs., 19 agosto 2016, n. 175 – saldamente ancorata a quella del “lavoro nell’impresa” (per dirla con il linguaggio del Codice civile), ciò in base a molteplici e solidi argomenti, in primis et ante omnia la natura privatistica della ScP quale datore di lavoro. A ciò si deve aggiungere che, secondo il principio generale affermato dal Codice civile (artt. 2093 e 2129), le disposizioni relative al rapporto di lavoro nell’impresa si applicano anche agli enti pubblici, in mancanza di deroghe, o quando essi esercitano un’attività imprenditoriale. Peraltro una conferma di quanto appena affermato si ricava, ragionando a contrariis, dall’art. 1, co. 2, D. lgs., 30 marzo 2001, n. 165 che circoscrive il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. ivi espressamente individuate nel cui ambito, di certo, non rientrano le ScP. Se, quindi, è scontato che la disciplina applicabile ai dipendenti delle ScP è quella privatistica, il tema che si pone riguarda, piuttosto, l’individuazione del perimetro delle deroghe o norme speciali che il legislatore, di volta in volta, ha dettato con riferimento a tale disciplina.
Il lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico / Maresca, Arturo. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 2-30.
Il lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico
Arturo Maresca
Primo
2018
Abstract
La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico (ScP) è sempre stata – anche prima dell’espressa affermazione contenuta nel D. lgs., 19 agosto 2016, n. 175 – saldamente ancorata a quella del “lavoro nell’impresa” (per dirla con il linguaggio del Codice civile), ciò in base a molteplici e solidi argomenti, in primis et ante omnia la natura privatistica della ScP quale datore di lavoro. A ciò si deve aggiungere che, secondo il principio generale affermato dal Codice civile (artt. 2093 e 2129), le disposizioni relative al rapporto di lavoro nell’impresa si applicano anche agli enti pubblici, in mancanza di deroghe, o quando essi esercitano un’attività imprenditoriale. Peraltro una conferma di quanto appena affermato si ricava, ragionando a contrariis, dall’art. 1, co. 2, D. lgs., 30 marzo 2001, n. 165 che circoscrive il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. ivi espressamente individuate nel cui ambito, di certo, non rientrano le ScP. Se, quindi, è scontato che la disciplina applicabile ai dipendenti delle ScP è quella privatistica, il tema che si pone riguarda, piuttosto, l’individuazione del perimetro delle deroghe o norme speciali che il legislatore, di volta in volta, ha dettato con riferimento a tale disciplina.File | Dimensione | Formato | |
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